Art. 67 bis
Inserimento al lavoro dei care leavers
1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, e' attribuita anche in favore di coloro che, al
compimento della maggiore eta', vivono fuori della famiglia di
origine sulla base di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 18
della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili):
«Art. 18 Disposizioni transitorie e finali
1. Omissis
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al
lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che
siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di
servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi
dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei
coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
profughi italiani rimpatriati, il cui status e'
riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763
e' attribuita in favore di tali soggetti una quota di
riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro
pubblici e privati che occupano piu' di cinquanta
dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata
secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e
6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge.
La predetta quota e' pari ad un'unita' per i datori di
lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a
centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate
con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1. Il
regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative
norme di attuazione.
Omissis.»