Art. 67 bis 
 
               Inserimento al lavoro dei care leavers 
 
  1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, e' attribuita anche in favore di coloro che, al
compimento della  maggiore  eta',  vivono  fuori  della  famiglia  di
origine sulla base di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'articolo  18
          della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il  diritto  al
          lavoro dei disabili): 
              «Art. 18 Disposizioni transitorie e finali 
              1. Omissis 
              2. In attesa di una disciplina organica del diritto  al
          lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro  che
          siano  deceduti  per  causa  di  lavoro,  di  guerra  o  di
          servizio,    ovvero    in    conseguenza    dell'aggravarsi
          dell'invalidita' riportata  per  tali  cause,  nonche'  dei
          coniugi  e  dei  figli  di  soggetti  riconosciuti   grandi
          invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
          profughi   italiani   rimpatriati,   il   cui   status   e'
          riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n.  763
          e' attribuita in favore  di  tali  soggetti  una  quota  di
          riserva, sul numero di  dipendenti  dei  datori  di  lavoro
          pubblici  e  privati  che  occupano   piu'   di   cinquanta
          dipendenti, pari  a  un  punto  percentuale  e  determinata
          secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3,  4  e
          6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente  legge.
          La predetta quota e' pari ad  un'unita'  per  i  datori  di
          lavoro, pubblici e privati, che occupano da  cinquantuno  a
          centocinquanta dipendenti. Le  assunzioni  sono  effettuate
          con le  modalita'  di  cui  all'articolo  7,  comma  1.  Il
          regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce  le  relative
          norme di attuazione. 
              Omissis.»