Art. 68
Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di
integrazione salariale e assegno ordinario
1. All'articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I datori di lavoro
che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per
eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con
causale "emergenza CO VID-19", per una durata massima di nove
settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto
2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo
per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.
E' altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata
massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma
per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori
di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi
divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, e'
possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per
periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione
che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente
concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai
beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e
limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al
periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad
orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2
del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.»;
b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti
parole: «per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la
consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in
via telematica entro i tre giorni successivi a quello della
comunicazione preventiva»;
c) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in ogni caso» sono
sostituite dalle seguenti: «a pena di decadenza» e la parola:
«quarto» e' soppressa;
d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a
periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che
hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e'
fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente
dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano
erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a
cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne
hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle
modalita' corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte
dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca
dell'eventuale provvedimento di concessione emanato
dall'amministrazione competente. La predetta domanda, presentata
nelle modalita' corrette, e' considerata comunque tempestiva se
presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52»;
e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai
agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' concesso in deroga ai limiti di
fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate
lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8
della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono
concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio
2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il
31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive
richieste. Per assicurare la celerita' delle autorizzazioni, le
integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale
"emergenza COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS
territorialmente competente, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di
CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione dell'attivita' lavorativa. Il termine di presentazione
delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attivita'
lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30
aprile 2020 e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i
lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non
si applica il trattamento di CISOA, puo' essere presentata domanda di
concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai
sensi dell'articolo 22»;
f) al comma 6, secondo periodo, le parole: «80 milioni» sono
sostituite dalle eseguenti: «1.100 milioni»;
g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Le risorse
di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o piu'
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della
prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel
rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.»;
6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalita' di cui al
presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta
prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 250
milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma
sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e trasferite previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della
prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel
rispetto del limite di spesa.».
h) al comma 8, le parole: «23 febbraio 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «25 marzo 2020»;
i) al comma 9, primo periodo, dopo le parole «da 1 a 5» sono
inserite le seguenti: «e 7»; le parole «pari a 1.347, 2 milioni di
euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 11.599,1 milioni di
euro».
1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la
presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la
fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo
di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa, ai sensi dei
commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
come modificati dalle lettere c) ed e) del comma 1 del presente
articolo, se posteriori alla data cosi' determinata, sono stabiliti
al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 11.521,9
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 19 del citato decreto-legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente
articolo, e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
60.
- Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di
integrazione salariale, nonche' proroga di termini in
materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti
di lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno
2020, n. 151.