Art. 69
Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di
integrazione salariale per le aziende che si trovano gia' in Cassa
integrazione straordinaria
1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per un periodo non superiore a nove
settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di
nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31
agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo
periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il
periodo precedentemente concesso. E' altresi' riconosciuto un
eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di
trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1°
settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo
22-ter»;
b) al comma 5, le parole: «pari a 338,2 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «pari a 828,6 milioni di euro» .
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 490,4 milioni
di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 20 del citato decreto-legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente
articolo, e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
60.