Art. 69 
 
Modifiche all'articolo 20 in  materia  di  trattamento  ordinario  di
integrazione salariale per le aziende che si trovano  gia'  in  Cassa
                     integrazione straordinaria 
 
  1.  All'articolo  20  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «per un periodo non  superiore  a  nove
settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di
nove settimane per periodi decorrenti dal  23  febbraio  2020  al  31
agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel  medesimo
periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il
periodo  precedentemente  concesso.  E'  altresi'   riconosciuto   un
eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di
trattamento di cui al presente comma per periodi  decorrenti  dal  1°
settembre 2020 al 31 ottobre 2020  fruibili  ai  sensi  dell'articolo
22-ter»; 
    b) al comma 5, le parole: «pari a 338,2  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «pari a 828,6 milioni di euro» . 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 490,4  milioni
di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 20 del citato decreto-legge 17
          marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla  legge
          24  aprile  2020,  n.  27,  come  modificato  dal  presente
          articolo, e' riportato nei riferimenti  normativi  all'art.
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