Art. 70 
 
Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga 
 
  1.  All'articolo  22  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le  parole  «nove  settimane»  sono
sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di nove  settimane
per periodi decorrenti dal  23  febbraio  2020  al  31  agosto  2020,
incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i
soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente gia' autorizzato
un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque  settimane
sono riconosciute secondo le modalita' di cui all'articolo  22-ter  e
tenuto conto  di  quanto  disciplinato  dall'articolo  22-quater.  E'
altresi'  riconosciuto  un  eventuale  ulteriore  periodo  di  durata
massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente  comma
per periodi decorrenti dal 1°  settembre  2020  al  31  ottobre  2020
fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori  di  lavoro  dei
settori turismo, fiere e congressi, parchi  divertimento,  spettacolo
dal vivo  e  sale  cinematografiche,  e'  possibile  usufruire  delle
predette  quattro  settimane  anche  per  periodi  precedenti  al  1°
settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente  fruito  il
periodo  precedentemente  concesso  fino  alla  durata   massima   di
quattordici settimane.» e, all'ultimo periodo, le parole «ne'  per  i
datori di lavoro che hanno  chiuso  l'attivita'  in  ottemperanza  ai
provvedimenti  di  urgenza  emanati  per  far  fronte   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» sono soppresse; 
    b) il primo periodo del comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «Il
trattamento di cui al presente articolo e'  riconosciuto  nel  limite
massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a  decorrere  dal
23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti  gia'  in  forza  alla
data del 25 marzo 2020.»; 
    c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1. il sesto periodo e' soppresso; 
      2. al settimo periodo le parole: «dal predetto Ministero»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dal  Ministero  del  lavoro  e   delle
politiche sociali.». 
    d) dopo il comma 4 e' inserito  il  seguente  comma:  «4-bis.  Ai
sensi dell'articolo 126, commi 7  e  8,  e  ai  fini  della  relativa
attuazione, l'INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle  finanze
le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle
erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni
e province autonome. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze  da  adottare  entro  il  30  giugno  2020  si  provvede   ad
individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni
riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle disponibili
all'INPS per le finalita' di cui all'articolo 22-ter, fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 126, commi 7 e 8.» 
    e) dopo il comma 5-ter, e' inserito il seguente: 
      «5-quater. Le risorse finanziarie  dei  Fondi  di  solidarieta'
bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,  costituiti  ai  sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,
possono essere utilizzate dalle Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, a condizione che  alla  copertura  del  relativo  fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalita'
di  assicurare  ai  lavoratori  una  tutela  integrativa  rispetto  a
prestazioni  connesse  a  trattamenti   di   integrazione   salariale
ordinaria,  straordinaria  e  in  deroga  previste  dalla   normativa
vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  autorizzano  le
relative prestazioni.» 
  f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Per il trattamento di cui  al  comma  1  non  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 19,  comma  2,  primo  periodo,  del
presente decreto. Il trattamento puo' essere concesso  esclusivamente
con la modalita' di pagamento  diretto  della  prestazione  da  parte
dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di  decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio  il
periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita'  lavorativa.  In
sede di prima applicazione, il termine di cui  al  terzo  periodo  e'
stabilito al trentesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto-legge 16  giugno  2020,  n.  52,  se  tale  ultimo
termine e'  posteriore  a  quello  determinato  ai  sensi  del  terzo
periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23  febbraio
2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a pena di decadenza,
al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo  di  riferimento,  i
datori di lavoro che  abbiano  erroneamente  presentato  domanda  per
trattamenti diversi  da  quelli  a  cui  avrebbero  avuto  diritto  o
comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito  l'accettazione
possono presentare la domanda nelle modalita'  corrette,  a  pena  di
decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore  nella
precedente istanza  da  parte  dell'amministrazione  di  riferimento,
anche  nelle  more  della  revoca  dell'eventuale  provvedimento   di
concessione  emanato  dall'amministrazione  competente;  la  predetta
domanda, presentata nelle modalita' corrette, e' considerata comunque
tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore  di  lavoro
e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati  necessari  per  il
pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite
dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in  cui  e'
collocato  il  periodo  di   integrazione   salariale,   ovvero,   se
posteriore, entro il  termine  di  trenta  giorni  dall'adozione  del
provvedimento di concessione.  In  sede  di  prima  applicazione,  il
termine di cui al settimo periodo e' stabilito al  trentesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno
2020,  n.  52,  se  tale  ultimo  termine  e'  posteriore  a   quello
determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente  tale
termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa  connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente»; 
    g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      «6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'ultimo
periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 puo',  altresi',
essere concesso con la modalita' di cui all'articolo  7  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.». 
  2. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo  pari  a  1.642,9
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Il testo dell'articolo 22 del citato decreto-legge 17
          marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla  legge
          24  aprile  2020,  n.  27,  come  modificato  dal  presente
          articolo, e' riportato nei riferimenti  normativi  all'art.
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