Art. 70
Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga
1. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «nove settimane» sono
sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di nove settimane
per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020,
incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i
soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente gia' autorizzato
un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane
sono riconosciute secondo le modalita' di cui all'articolo 22-ter e
tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E'
altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata
massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma
per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei
settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo
dal vivo e sale cinematografiche, e' possibile usufruire delle
predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1°
settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il
periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di
quattordici settimane.» e, all'ultimo periodo, le parole «ne' per i
datori di lavoro che hanno chiuso l'attivita' in ottemperanza ai
provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» sono soppresse;
b) il primo periodo del comma 3 e' sostituito dal seguente: «Il
trattamento di cui al presente articolo e' riconosciuto nel limite
massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal
23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla
data del 25 marzo 2020.»;
c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. il sesto periodo e' soppresso;
2. al settimo periodo le parole: «dal predetto Ministero» sono
sostituite dalle seguenti: «dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.».
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: «4-bis. Ai
sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai fini della relativa
attuazione, l'INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze
le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle
erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni
e province autonome. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze da adottare entro il 30 giugno 2020 si provvede ad
individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni
riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle disponibili
all'INPS per le finalita' di cui all'articolo 22-ter, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 126, commi 7 e 8.»
e) dopo il comma 5-ter, e' inserito il seguente:
«5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarieta'
bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalita'
di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a
prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale
ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa
vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le
relative prestazioni.»
f) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del
presente decreto. Il trattamento puo' essere concesso esclusivamente
con la modalita' di pagamento diretto della prestazione da parte
dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il
periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In
sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo e'
stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo
termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del terzo
periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio
2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a pena di decadenza,
al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i
datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per
trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o
comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione
possono presentare la domanda nelle modalita' corrette, a pena di
decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella
precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento,
anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di
concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta
domanda, presentata nelle modalita' corrette, e' considerata comunque
tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro
e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il
pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite
dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui e'
collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se
posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del
provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il
termine di cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno
2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello
determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale
termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente»;
g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'ultimo
periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 puo', altresi',
essere concesso con la modalita' di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.642,9
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 22 del citato decreto-legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente
articolo, e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
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