Art. 70 bis
Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente
decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano
interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla
durata massima di quattordici settimane, e' consentito usufruire di
ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai
medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1°
settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane,
da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti
sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del
presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro
settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli articoli
22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa
di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via
prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potra' in ogni caso
emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai
maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente
comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
introdotto dall'articolo 71 del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Il testo degli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 60.