Art. 70 bis 
 
 Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale 
 
  1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e  22  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  come  modificato  dal  presente
decreto,  esclusivamente  per  i  datori  di   lavoro   che   abbiano
interamente fruito il  periodo  precedentemente  concesso  fino  alla
durata massima di quattordici settimane, e' consentito  usufruire  di
ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di  cui  ai
medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1°
settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto  settimane,
da computare considerando cumulativamente i trattamenti  riconosciuti
sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia  ai  sensi  del
presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori  quattro
settimane  massime  da  parte  dell'INPS  ai  sensi  degli   articoli
22-quater e 22-quinquies del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa
di 1.162,2 milioni di  euro  per  l'anno  2020.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio  del  rispetto  del  limite  di  spesa,  trasmettendo  i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
predetto  monitoraggio  emerga  il  raggiungimento,  anche   in   via
prospettica, del limite di spesa, l'INPS  non  potra'  in  ogni  caso
emettere altri  provvedimenti  di  concessione  dei  trattamenti.  Ai
maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente
comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno  2020,  si  provvede
mediante  corrispondente   utilizzo   dello   stanziamento   di   cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
introdotto dall'articolo 71 del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo degli articoli 19, 20, 21 e  22  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato  dalla  presente   legge,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 60.