Art. 71
Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo
22-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-ter (Ulteriore finanziamento delle integrazioni
salariali). - 1. Al fine di garantire, qualora necessario per il
prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, la possibilita' di una piu' ampia forma
di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai
rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 e'
istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con
dotazione per l'anno 2020 pari a 2.673,2 milioni di euro. Le predette
risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa,
possono essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26
e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per il
rifinanziamento delle specifiche misure di cui al primo periodo del
presente comma con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi
di finanza pubblica, prevedendo eventualmente anche l'estensione del
periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale
di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, nonche' per un
massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1°
settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che
abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici
settimane come disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i
trattamenti di cui all'articolo 22, dal presente comma.
2. Qualora dall'attivita' di monitoraggio relativamente ai
trattamenti concessi ai sensi degli articoli da 19 a 22 dovessero
emergere economie rispetto alle somme stanziate le stesse possono
essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell'ambito dei decreti ivi
previsti.
Art. 22-quater (Trattamento di integrazione salariale in deroga
"Emergenza Covid-19" concesso dall'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale). - 1. I trattamenti di integrazione salariale in
deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove
settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a
domanda del datore di lavoro la cui efficacia e' in ogni caso
subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al
comma 5. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la
lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per
ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps provvede
all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del
rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al
comma 5. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non
potra' in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i
datori di lavoro con unita' produttive site in piu' regioni o
province autonome il trattamento di cui al presente articolo puo'
essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Nel decreto di cui al comma 5 e' stabilito il numero di
regioni o province autonome in cui sono localizzate le unita'
produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il
trattamento e' riconosciuto dal predetto Ministero.
2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto
disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5.
3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve
essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS
territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di
riduzione dell'attivita' lavorativa. In sede di prima applicazione,
il termine di cui al primo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno
2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello
determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a
periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che
hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il
termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte
dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui
al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, unitamente ai dati
essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della
prestazione ai lavoratori, con le modalita' indicate dall'INPS. Per
le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio
2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo e'
fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza
l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento
del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda
stessa. La misura dell'anticipazione e' calcolata sul 40 per cento
delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva
trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS
provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei
confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente
anticipati. L'INPS disciplina le modalita' operative del procedimento
previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro e'
obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il
pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite
dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui e'
collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se
posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del
provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il
termine di cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno
2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello
determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale
termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
5. Il trattamento di cui al presente articolo e' riconosciuto nel
limite massimo di cui all'articolo 22, comma 3 al netto delle risorse
gia' destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite di spesa,
limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del 25 marzo
2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo e la
ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 22,
comma 3 tra i differenti soggetti istituzionali preposti al
riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 e' stabilita la quota
delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi
del comma 5 ultimo periodo.
Art. 22-quinquies (Modifiche al pagamento diretto del trattamento
di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario). - 1. Le
richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli
articoli da 19 a 21 presentate a decorrere dal trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione
sono disciplinate dalla procedura di cui all'articolo 22-quater,
comma 3.»
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.673,2
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo
265.