Art. 72 
 
Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i
                             dipendenti 
 
  1.  All'articolo  23  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2020,  a
decorrere  dal  5  marzo  e  fino  al  31  agosto,  per  un   periodo
continuativo o frazionato comunque non  superiore  a  trenta  giorni,
ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto
a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del  presente  articolo,  per  i
figli di eta' non  superiore  ai  dodici  anni,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico  congedo,
per il quale e' riconosciuta un'indennita' pari al 50 per cento della
retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23  del
testo unico delle disposizioni legislative in  materia  di  tutela  e
sostegno della maternita' e  della  paternita',  di  cui  al  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  ad  eccezione  del  comma  2  del
medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti  da  contribuzione
figurativa. I periodi di  congedo  devono  essere  utilizzati,  nelle
ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata
da  entrambi  i  genitori  lavoratori  conviventi  e  possono  essere
usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi  i  periodi  di
congedo gia' fruiti alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto »; 
  a-bis) al comma 4, le parole:  «quindici  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «trenta giorni»; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:  «  6.  In  aggiunta  a
quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori  dipendenti
del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel
nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di  strumenti
di  sostegno  al  reddito  in  caso  di  sospensione   o   cessazione
dell'attivita' lavorativa  o  che  non  vi  sia  altro  genitore  non
lavoratore, hanno  diritto  di  astenersi  dal  lavoro  per  l'intero
periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia  e  delle
attivita' didattiche nelle scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  senza
corresponsione di  indennita'  ne'  riconoscimento  di  contribuzione
figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione
del posto di lavoro.» 
    c) al comma  8,  le  parole  «un  bonus»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «uno o piu' bonus» e le parole «600 euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1200 euro» ed e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Il  bonus  e'  erogato,  in  alternativa,  direttamente  al
richiedente, per  la  comprovata  iscrizione  ai  centri  estivi,  ai
servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto
legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  ai  servizi  socio-educativi
territoriali, ai centri con funzione  educativa  e  ricreativa  e  ai
servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La  fruizione
del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di  cui  al  periodo
precedente e' incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido  di
cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.  232,  come
modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160.» 
    d) al comma  11,  le  parole:  «1.261,1  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «1.569 milioni di euro». 
  2. All'articolo  25  del  citato  decreto-legge  n.  18  del  2020,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  27  del  2020,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le  parole:  «1000  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2000 euro»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il bonus di cui  al
comma 3 e' riconosciuto nel limite complessivo  di  67,6  milioni  di
euro per l'anno 2020». 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7  milioni
di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  23  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,   convertito   con
          modificazioni dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  23  Congedo  e  indennita'  per   i   lavoratori
          dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti  alla
          Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8
          agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza
          COVID-19 
              1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e fino al 31
          agosto, per un periodo continuativo o  frazionato  comunque
          non superiore a trenta giorni, ciascun genitore  lavoratore
          dipendente del settore privato  ha  diritto  a  fruire,  ai
          sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i  figli
          di eta' non superiore ai dodici anni,  fatto  salvo  quanto
          previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico
          congedo, per il quale e' riconosciuta un'indennita' pari al
          50 per cento della retribuzione, calcolata  secondo  quanto
          previsto   dall'articolo   23   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della  paternita',  di  cui  al  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2
          del medesimo articolo. I suddetti periodi sono  coperti  da
          contribuzione  figurativa.  I  periodi  di  congedo  devono
          essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono
          riconosciuti, in maniera alternata da entrambi  i  genitori
          lavoratori conviventi e possono essere usufruiti  in  forma
          giornaliera od oraria, fatti salvi  i  periodi  di  congedo
          gia' fruiti alla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
              2. Gli eventuali periodi di congedo  parentale  di  cui
          agli articoli 32 e 33 del  citato  decreto  legislativo  26
          marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il  periodo
          di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti
          nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennita'  e
          non  computati  ne'  indennizzati  a  titolo   di   congedo
          parentale. 
              3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla
          Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno  diritto  a  fruire,  ai
          sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma  1,
          per i figli di eta' non superiore ai 12 anni,  fatto  salvo
          quanto previsto al comma 5, di uno specifico  congedo,  per
          il quale  e'  riconosciuta  una  indennita',  per  ciascuna
          giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365  del
          reddito individuato secondo la base di  calcolo  utilizzata
          ai fini della determinazione dell'indennita' di maternita'.
          La medesima indennita' e'  estesa  ai  genitori  lavoratori
          autonomi iscritti all'INPS ed e' commisurata, per  ciascuna
          giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione
          convenzionale  giornaliera  stabilita   annualmente   dalla
          legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. 
              4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo
          e' riconosciuta alternativamente ad  entrambi  i  genitori,
          per  un  totale  complessivo  di  trenta  giorni,   ed   e'
          subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi
          sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al
          reddito in caso di sospensione o cessazione  dell'attivita'
          lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. 
              5.  Ferma  restando  l'estensione  della   durata   dei
          permessi retribuiti di cui all'articolo 24,  il  limite  di
          eta' di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai
          figli con disabilita' in situazione di  gravita'  accertata
          ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge  5  febbraio
          1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine  e  grado  o
          ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. 
              6. In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5,  i
          genitori lavoratori  dipendenti  del  settore  privato  con
          figli minori di  anni  16,  a  condizione  che  nel  nucleo
          familiare  non  vi  sia  altro  genitore  beneficiario   di
          strumenti di sostegno al reddito in caso di  sospensione  o
          cessazione dell'attivita' lavorativa o che non vi sia altro
          genitore non lavoratore, hanno  diritto  di  astenersi  dal
          lavoro per l'intero  periodo  di  sospensione  dei  servizi
          educativi per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle
          scuole di ogni ordine  e  grado,  senza  corresponsione  di
          indennita' ne' riconoscimento di contribuzione  figurativa,
          con divieto di licenziamento e diritto  alla  conservazione
          del posto di lavoro. 
              7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   trovano
          applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. 
              8. A decorrere dall'entrata in  vigore  della  presente
          disposizione, in alternativa alla  prestazione  di  cui  ai
          commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari,  e'
          prevista la possibilita' di scegliere la corresponsione  di
          uno o piu' bonus per l'acquisto di servizi di  baby-sitting
          nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da  utilizzare
          per prestazioni effettuate nel periodo di cui al  comma  1.
          Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui
          all'articolo 54-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.
          50, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno
          2017,  n.  96.  Il  bonus  e'  erogato,   in   alternativa,
          direttamente al richiedente, per la  comprovata  iscrizione
          ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia  di
          cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
          n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali,  ai  centri
          con  funzione  educativa  e   ricreativa   e   ai   servizi
          integrativi  o  innovativi  per  la  prima   infanzia.   La
          fruizione del bonus per servizi integrativi per  l'infanzia
          di cui  al  periodo  precedente  e'  incompatibile  con  la
          fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma
          355, legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  come  modificato
          dall'articolo 1, comma 343, della legge 27  dicembre  2019,
          n. 160. 
              9. Il bonus di cui al comma 8 e' altresi'  riconosciuto
          ai   lavoratori    autonomi    non    iscritti    all'INPS,
          subordinatamente  alla   comunicazione   da   parte   delle
          rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. 
              10. Le modalita' operative per accedere al  congedo  di
          cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma  8  sono
          stabilite dall'INPS. Sulla base  delle  domande  pervenute,
          l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal
          monitoraggio emerga il superamento del limite di  spesa  di
          cui al comma 11, l'INPS procede al  rigetto  delle  domande
          presentate. 
              11.  I  benefici  di  cui  al  presente  articolo  sono
          riconosciuti nel limite complessivo  di  1.569  milioni  di
          euro per l'anno 2020. 
              12. Alla copertura degli oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  25  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,   convertito   con
          modificazioni dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  25  Congedo  e  indennita'  per   i   lavoratori
          dipendenti  del  settore  pubblico,   nonche'   bonus   per
          l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti  del
          settore  sanitario  pubblico  e  privato  accreditato,  per
          emergenza COVID-19 
              1. A decorrere dal 5 marzo  2020,  in  conseguenza  dei
          provvedimenti di  sospensione  dei  servizi  educativi  per
          l'infanzia e delle attivita'  didattiche  nelle  scuole  di
          ogni ordine e grado, di cui al Decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo
          della  sospensione  ivi  prevista,  i  genitori  lavoratori
          dipendenti del settore  pubblico  hanno  diritto  a  fruire
          dello  specifico  congedo  e  relativa  indennita'  di  cui
          all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6  e  7.  Il  congedo  e
          l'indennita' di cui al primo periodo non spettano in  tutti
          i casi in cui uno  o  entrambi  i  lavoratori  stiano  gia'
          fruendo di analoghi benefici. 
              2. L'erogazione dell'indennita', nonche'  l'indicazione
          delle modalita'  di  fruizione  del  congedo  sono  a  cura
          dell'amministrazione pubblica con la  quale  intercorre  il
          rapporto di lavoro. 
              3. Per i lavoratori dipendenti del  settore  sanitario,
          pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria
          dei medici, degli infermieri, dei  tecnici  di  laboratorio
          biomedico,  dei  tecnici  di  radiologia  medica  e   degli
          operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi
          di baby-sitting per  l'assistenza  e  la  sorveglianza  dei
          figli minori fino a 12 anni di eta', previsto dall'articolo
          23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma
          1, e' riconosciuto nel limite massimo complessivo  di  2000
          euro. La disposizione di cui al presente comma  si  applica
          anche  al  personale  del  comparto  sicurezza,  difesa   e
          soccorso  pubblico  impiegato  per  le  esigenze   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
              4. Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3,  il
          lavoratore presenta domanda  tramite  i  canali  telematici
          dell'Inps  e   secondo   le   modalita'   tecnico-operative
          stabilite in tempo utile dal medesimo  Istituto  indicando,
          al momento della domanda  stessa,  la  prestazione  di  cui
          intende usufruire, contestualmente indicando il  numero  di
          giorni di indennita' ovvero  l'importo  del  bonus  che  si
          intende utilizzare. Sulla  base  delle  domande  pervenute,
          l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal
          monitoraggio  emerga   il   superamento,   anche   in   via
          prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5,  l'INPS
          procede al rigetto delle domande presentate. 
              5. Il bonus di cui  al  comma  3  e'  riconosciuto  nel
          limite complessivo di 67,6 milioni di euro per l'anno 2020. 
              6.  Fino  alla  data  di  cessazione  dello  stato   di
          emergenza sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio
          sanitario connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti
          Covid-19, dichiarato con  la  delibera  del  Consiglio  dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 26 del 1° febbraio  2020,  i  permessi  per  i
          sindaci previsti all'articolo  79,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   possono   essere
          rideterminati  in  72  ore.  Per   i   sindaci   lavoratori
          dipendenti pubblici le assenze  dal  lavoro  derivanti  dal
          presente comma costituiscono servizio prestato a tutti  gli
          effetti di legge. 
              7. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»