Art. 72
Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i
dipendenti
1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2020, a
decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo
continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni,
ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto
a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i
figli di eta' non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto
previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo,
per il quale e' riconosciuta un'indennita' pari al 50 per cento della
retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del
medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione
figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle
ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata
da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere
usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di
congedo gia' fruiti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto »;
a-bis) al comma 4, le parole: «quindici giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «trenta giorni»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: « 6. In aggiunta a
quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti
del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel
nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti
di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell'attivita' lavorativa o che non vi sia altro genitore non
lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero
periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle
attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza
corresponsione di indennita' ne' riconoscimento di contribuzione
figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione
del posto di lavoro.»
c) al comma 8, le parole «un bonus» sono sostituite dalle
seguenti: «uno o piu' bonus» e le parole «600 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «1200 euro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il bonus e' erogato, in alternativa, direttamente al
richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai
servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi
territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai
servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione
del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo
precedente e' incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di
cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160.»
d) al comma 11, le parole: «1.261,1 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «1.569 milioni di euro».
2. All'articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «1000 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «2000 euro»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il bonus di cui al
comma 3 e' riconosciuto nel limite complessivo di 67,6 milioni di
euro per l'anno 2020».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7 milioni
di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 23 Congedo e indennita' per i lavoratori
dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla
Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8
agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza
COVID-19
1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e fino al 31
agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque
non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore
dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai
sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli
di eta' non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto
previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico
congedo, per il quale e' riconosciuta un'indennita' pari al
50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto
previsto dall'articolo 23 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2
del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da
contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono
essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono
riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori
lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma
giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo
gia' fruiti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui
agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo
di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti
nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennita' e
non computati ne' indennizzati a titolo di congedo
parentale.
3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai
sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma 1,
per i figli di eta' non superiore ai 12 anni, fatto salvo
quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per
il quale e' riconosciuta una indennita', per ciascuna
giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del
reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata
ai fini della determinazione dell'indennita' di maternita'.
La medesima indennita' e' estesa ai genitori lavoratori
autonomi iscritti all'INPS ed e' commisurata, per ciascuna
giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione
convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla
legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo
e' riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori,
per un totale complessivo di trenta giorni, ed e'
subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi
sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al
reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita'
lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
5. Ferma restando l'estensione della durata dei
permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di
eta' di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai
figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o
ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
6. In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i
genitori lavoratori dipendenti del settore privato con
figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro genitore beneficiario di
strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o
cessazione dell'attivita' lavorativa o che non vi sia altro
genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal
lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi
educativi per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di
indennita' ne' riconoscimento di contribuzione figurativa,
con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione
del posto di lavoro.
7. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente
disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai
commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, e'
prevista la possibilita' di scegliere la corresponsione di
uno o piu' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting
nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare
per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1.
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui
all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96. Il bonus e' erogato, in alternativa,
direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione
ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di
cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri
con funzione educativa e ricreativa e ai servizi
integrativi o innovativi per la prima infanzia. La
fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia
di cui al periodo precedente e' incompatibile con la
fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma
355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato
dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160.
9. Il bonus di cui al comma 8 e' altresi' riconosciuto
ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS,
subordinatamente alla comunicazione da parte delle
rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
10. Le modalita' operative per accedere al congedo di
cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono
stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute,
l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di
cui al comma 11, l'INPS procede al rigetto delle domande
presentate.
11. I benefici di cui al presente articolo sono
riconosciuti nel limite complessivo di 1.569 milioni di
euro per l'anno 2020.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 25 Congedo e indennita' per i lavoratori
dipendenti del settore pubblico, nonche' bonus per
l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del
settore sanitario pubblico e privato accreditato, per
emergenza COVID-19
1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei
provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per
l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo
della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori
dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire
dello specifico congedo e relativa indennita' di cui
all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e
l'indennita' di cui al primo periodo non spettano in tutti
i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano gia'
fruendo di analoghi benefici.
2. L'erogazione dell'indennita', nonche' l'indicazione
delle modalita' di fruizione del congedo sono a cura
dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il
rapporto di lavoro.
3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario,
pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria
dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio
biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli
operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi
di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei
figli minori fino a 12 anni di eta', previsto dall'articolo
23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma
1, e' riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2000
euro. La disposizione di cui al presente comma si applica
anche al personale del comparto sicurezza, difesa e
soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3, il
lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici
dell'Inps e secondo le modalita' tecnico-operative
stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando,
al momento della domanda stessa, la prestazione di cui
intende usufruire, contestualmente indicando il numero di
giorni di indennita' ovvero l'importo del bonus che si
intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute,
l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
monitoraggio emerga il superamento, anche in via
prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l'INPS
procede al rigetto delle domande presentate.
5. Il bonus di cui al comma 3 e' riconosciuto nel
limite complessivo di 67,6 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i
sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere
rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori
dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal
presente comma costituiscono servizio prestato a tutti gli
effetti di legge.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»