Art. 74
Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di
sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «fino al 30 aprile 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2020»;
b) al comma 5, le parole «130 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «380 milioni».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato
decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 26 Misure urgenti per la tutela del periodo di
sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza
attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere
h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori
dipendenti del settore privato, e' equiparato a malattia ai
fini del trattamento economico previsto dalla normativa di
riferimento e non e' computabile ai fini del periodo di
comporto.
2. Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti
pubblici e privati in possesso del riconoscimento di
disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, nonche' per i lavoratori in possesso di certificazione
rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante
una condizione di rischio derivante da immunodepressione o
da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di
relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma
1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di
assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero
di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del
presente decreto ed e' prescritto dalle competenti
autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza
primaria che ha in carico il paziente, sulla base
documentata del riconoscimento di disabilita' o delle
certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui
sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche
di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna
responsabilita', neppure contabile, e' imputabile al medico
di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il
riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto
illecito di terzi.
3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante
redige il certificato di malattia con gli estremi del
provvedimento che ha dato origine alla quarantena con
sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
4. Sono considerati validi i certificati di malattia
trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente
disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al
comma 3 da parte dell'operatore di sanita' pubblica.
5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a
carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente
previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con
le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico
dello Stato nel limite massimo di spesa di 380 milioni di
euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono
in considerazione ulteriori domande.
6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata
da COVID-19, il certificato e' redatto dal medico curante
nelle consuete modalita' telematiche, senza necessita' di
alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanita'
pubblica.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»