Art. 75 
 
Modifiche all'articolo  31  in  materia  di  divieto  di  cumulo  tra
                             indennita' 
 
  1.  All'articolo  31  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30,  38  e
44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla
legge 12 giugno 1984, n. 222.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  31  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 31 Incumulabilita' tra indennita' 
              1. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30  e
          38 non  sono  tra  esse  cumulabili  e  non  sono  altresi'
          riconosciute ai percettori di reddito  di  cittadinanza  ai
          sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
              1-bis. Le indennita' di cui agli articoli 27,  28,  29,
          30, 38 e 44 sono  cumulabili  con  l'assegno  ordinario  di
          invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.»