Art. 75
Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra
indennita'
1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e
44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla
legge 12 giugno 1984, n. 222.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 31 Incumulabilita' tra indennita'
1. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e
38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresi'
riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai
sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1-bis. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29,
30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.»