Art. 75 Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennita' 1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla presente legge: «Art. 31 Incumulabilita' tra indennita' 1. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresi' riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 1-bis. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.»