Art. 76 Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalita' 1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per quattro mesi».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 40 del citato decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla presente legge: «Art. 40 Sospensione delle misure di condizionalita' per l'attribuzione di alcune prestazioni 1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalita' e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Omissis.»