Art. 76
Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di
condizionalita'
1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole: «per due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per quattro
mesi».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 40 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 40 Sospensione delle misure di condizionalita'
per l'attribuzione di alcune prestazioni
1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici,
considerate la situazione di emergenza sul territorio
nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus
COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure
adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus
di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli
spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente
necessari, sono sospesi per quattro mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla
fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e i relativi termini ivi
previsti, le misure di condizionalita' e i relativi termini
comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL
dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i
beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e
24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo
7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di
avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, nonche' i termini per le
convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la
partecipazione ad iniziative di orientamento di cui
all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Omissis.»