Art. 77 Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore 1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole: «contributi alle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «contributi alle imprese e agli enti del terzo settore»; b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «nonche' delle attivita' di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»; 2) dopo le parole: «alle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla presente legge: «Art. 43 Contributi alle imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari 1. Allo scopo di sostenere la continuita', in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese nonche' delle attivita' di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese e agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse gia' programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2. Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e' autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2020, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unita' di personale, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro. 3. Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto in misura pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 821.126 per l'anno 2020, 4.926.759 per l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 423.000 per l'anno 2020, euro 2.538.000 per l'anno 2021 e euro 5.075.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 126.»