Art. 78 Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennita' per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.150 milioni»; b) al comma 2, la parola «trenta» e' sostituita dalla seguente: «sessanta». 2. Ai fini del riconoscimento dell'indennita' di cui al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) titolari di pensione. 3. L'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e' abrogato. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi - Il riferimento al testo del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 25. - Il riferimento al testo del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e' riportato nei rifermenti normativi all'art. 25. - Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla presente legge: «Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennita', nel limite di spesa 1.150 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorita' e le modalita' di attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, nonche' la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. 3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»