Art. 78 
 
Modifiche all'articolo  44  recante  istituzione  del  Fondo  per  il
reddito di ultima istanza a favore  dei  lavoratori  danneggiati  dal
                           virus COVID-19 
 
  1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile  e  maggio
2020 dell'indennita' per il sostegno del reddito  dei  professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza  obbligatoria  di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996,
n. 103 all'articolo  44  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole  «300  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1.150 milioni»; 
    b) al comma 2, la parola «trenta» e' sostituita  dalla  seguente:
«sessanta». 
  2. Ai fini del riconoscimento dell'indennita' di cui al comma 1,  i
soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
    a)  titolari  di  contratto  di  lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato; 
    b) titolari di pensione. 
  3. L'articolo  34  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23  e'
abrogato. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il riferimento al testo del  decreto  legislativo  30
          giugno 1994, n. 509 e' riportato nei riferimenti  normativi
          all'art. 25. 
              - Il riferimento al testo del  decreto  legislativo  10
          febbraio 1996, n. 103 e' riportato nei rifermenti normativi
          all'art. 25. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  44  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,   convertito   con
          modificazioni dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza
          a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 
              1. Al fine di garantire misure di sostegno  al  reddito
          per i lavoratori dipendenti e autonomi che  in  conseguenza
          dell'emergenza epidemiologica da COVID  19  hanno  cessato,
          ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro  rapporto  di
          lavoro  e'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  un  Fondo
          denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a
          garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui  al
          presente comma, di una  indennita',  nel  limite  di  spesa
          1.150 milioni di euro per l'anno 2020. 
              2. Con uno o piu' decreti del  Ministro  del  Lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  sono
          definiti  i  criteri  di  priorita'  e  le   modalita'   di
          attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, nonche'  la
          eventuale quota del limite di spesa di cui al  comma  1  da
          destinare, in  via  eccezionale,  in  considerazione  della
          situazione di emergenza  epidemiologica,  al  sostegno  del
          reddito dei professionisti iscritti agli  enti  di  diritto
          privato  di  previdenza  obbligatoria  di  cui  ai  decreti
          legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio  1996,  n.
          103. 
              3. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»