Art. 78
Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il
reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal
virus COVID-19
1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio
2020 dell'indennita' per il sostegno del reddito dei professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996,
n. 103 all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «300 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «1.150 milioni»;
b) al comma 2, la parola «trenta» e' sostituita dalla seguente:
«sessanta».
2. Ai fini del riconoscimento dell'indennita' di cui al comma 1, i
soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato;
b) titolari di pensione.
3. L'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e'
abrogato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di
euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 25.
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103 e' riportato nei rifermenti normativi
all'art. 25.
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza
a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito
per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato,
ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di
lavoro e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo
denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a
garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al
presente comma, di una indennita', nel limite di spesa
1.150 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti i criteri di priorita' e le modalita' di
attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, nonche' la
eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da
destinare, in via eccezionale, in considerazione della
situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del
reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto
privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.
103.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»