Art. 79 Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico 1. All'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2020».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 45 del citato decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla presente legge: «Articolo 45 (Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico) 1. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni gia' in possesso del relativo personale conservano la loro validita' fino al 15 giugno 2020, anche nei casi di temporanea impossibilita' ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico. 2. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.»