Art. 79 
 
Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto  ai  lavori
           necessari al ripristino del servizio elettrico 
 
  1. All'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle  seguenti:  «15  giugno
2020». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 45  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Articolo 45  (Disposizioni  in  materia  di  personale
          addetto ai lavori  necessari  al  ripristino  del  servizio
          elettrico) 
              1. Al fine di garantire la continuita' delle  attivita'
          indifferibili  per  l'esecuzione  di  lavori  necessari  al
          ripristino del servizio  elettrico  sull'intero  territorio
          nazionale, le abilitazioni gia' in  possesso  del  relativo
          personale conservano la loro validita' fino  al  15  giugno
          2020,  anche  nei  casi  di  temporanea  impossibilita'  ad
          effettuare i moduli di aggiornamento pratico. 
              2. Resta fermo l'obbligo per il  datore  di  lavoro  di
          erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche  a
          distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate
          per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.»