Art. 79
Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori
necessari al ripristino del servizio elettrico
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno
2020».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 45 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 45 (Disposizioni in materia di personale
addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio
elettrico)
1. Al fine di garantire la continuita' delle attivita'
indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al
ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio
nazionale, le abilitazioni gia' in possesso del relativo
personale conservano la loro validita' fino al 15 giugno
2020, anche nei casi di temporanea impossibilita' ad
effettuare i moduli di aggiornamento pratico.
2. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di
erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a
distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate
per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.»