Art. 80 
 
Modifiche  all'articolo  46   in   materia   di   licenziamento   per
                    giustificato motivo oggettivo 
 
  1.  All'articolo  46  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: « 60 giorni  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: «cinque mesi» ed e' aggiunto infine  il  seguente  periodo:
«Sono altresi' sospese le procedure di licenziamento per giustificato
motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604.»; 
    b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente  dal  numero
dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020  al  17  marzo  2020
abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro  per  giustificato
motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, puo', in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma
10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare  in  ogni  tempo  il
recesso purche' contestualmente faccia richiesta del  trattamento  di
cassa integrazione salariale, di cui agli articoli  da  19  a  22,  a
partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso,
il rapporto di lavoro si  intende  ripristinato  senza  soluzione  di
continuita', senza oneri ne' sanzioni per il datore di lavoro.». 
  1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo  47,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso  in  cui  non
sia stato raggiunto un accordo, non puo' avere una durata inferiore a
quarantacinque giorni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  46  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Articolo 46 (Disposizioni in materia di  licenziamenti
          collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo) 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  l'avvio  delle  procedure  di  cui  agli
          articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n.  223  e'
          precluso per  cinque  mesi  e  nel  medesimo  periodo  sono
          sospese le procedure pendenti avviate successivamente  alla
          data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il
          personale   interessato   dal   recesso,   gia'   impiegato
          nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo
          appaltatore in forza  di  legge,  di  contratto  collettivo
          nazionale di lavoro o di clausola del contratto  d'appalto.
          Sino alla scadenza  del  suddetto  termine,  il  datore  di
          lavoro, indipendentemente dal numero  dei  dipendenti,  non
          puo'  recedere  dal  contratto  per   giustificato   motivo
          oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge  15  luglio
          1966,  n.  604.  Sono  altresi'  sospese  le  procedure  di
          licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di
          cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. 
              1 -bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente  dal
          numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020  al
          17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso dal  contratto  di
          lavoro  per  giustificato   motivo   oggettivo   ai   sensi
          dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n.  604,  puo',
          in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10,
          della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni  tempo
          il recesso purche'  contestualmente  faccia  richiesta  del
          trattamento di cassa integrazione salariale,  di  cui  agli
          articoli da 19 a  22,  a  partire  dalla  data  in  cui  ha
          efficacia il licenziamento. In tal  caso,  il  rapporto  di
          lavoro  si  intende   ripristinato   senza   soluzione   di
          continuita', senza oneri ne'  sanzioni  per  il  datore  di
          lavoro.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'articolo  47
          della legge 29 dicembre  1990,  n.  428  (Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' Europee - Legge comunitaria  per
          il 1990): 
              «Articolo 47 Trasferimenti d'azienda 
              1. - 1-bis. Omissis 
              2. Su richiesta scritta delle rappresentanze  sindacali
          o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni
          dal ricevimento della comunicazione di cui al comma  1,  il
          cedente e il cessionario  sono  tenuti  ad  avviare,  entro
          sette giorni dal ricevimento della predetta  richiesta,  un
          esame congiunto con i soggetti  sindacali  richiedenti.  La
          consultazione si intende esaurita  qualora,  decorsi  dieci
          giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. 
              Omissis.»