Art. 80
Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo
1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 60 giorni » sono sostituite dalle
seguenti: «cinque mesi» ed e' aggiunto infine il seguente periodo:
«Sono altresi' sospese le procedure di licenziamento per giustificato
motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604.»;
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero
dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020
abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato
motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, puo', in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma
10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il
recesso purche' contestualmente faccia richiesta del trattamento di
cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a
partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso,
il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di
continuita', senza oneri ne' sanzioni per il datore di lavoro.».
1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo 47,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non
sia stato raggiunto un accordo, non puo' avere una durata inferiore a
quarantacinque giorni.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 46 (Disposizioni in materia di licenziamenti
collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli
articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e'
precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono
sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla
data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il
personale interessato dal recesso, gia' impiegato
nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo
nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.
Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di
lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non
puo' recedere dal contratto per giustificato motivo
oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio
1966, n. 604. Sono altresi' sospese le procedure di
licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di
cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
1 -bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal
numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al
17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso dal contratto di
lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, puo',
in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10,
della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo
il recesso purche' contestualmente faccia richiesta del
trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli
articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha
efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di
lavoro si intende ripristinato senza soluzione di
continuita', senza oneri ne' sanzioni per il datore di
lavoro.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 47
della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' Europee - Legge comunitaria per
il 1990):
«Articolo 47 Trasferimenti d'azienda
1. - 1-bis. Omissis
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali
o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il
cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro
sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un
esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La
consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci
giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
Omissis.»