Art. 80 bis 
 
Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo  38  del  decreto
                  legislativo 15 giugno 2015, n. 81 
 
  1. Il secondo periodo del comma  3  dell'articolo  38  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli  atti
compiuti o ricevuti dal somministratore nella  costituzione  o  nella
gestione  del  rapporto,  per  il  periodo  durante   il   quale   la
somministrazione  ha  avuto  luogo,  si  intendono  come  compiuti  o
ricevuti  dal  soggetto   che   ha   effettivamente   utilizzato   la
prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione
e  di  gestione  del  rapporto  di  lavoro   non   e'   compreso   il
licenziamento. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 38  del
          decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  (Disciplina
          organica  dei  contratti  di  lavoro  e   revisione   della
          normativa in tema di mansioni,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Articolo 38 Somministrazione irregolare 
              1. - 2. Omissis 
              3. Nelle ipotesi di cui al comma 2  tutti  i  pagamenti
          effettuati dal somministratore, a titolo retributivo  o  di
          contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto
          che ne ha  effettivamente  utilizzato  la  prestazione  dal
          debito  corrispondente  fino  a  concorrenza  della   somma
          effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti  o  ricevuti
          dal somministratore nella costituzione o nella gestione del
          rapporto,   per   il   periodo   durante   il   quale    la
          somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti
          o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la
          prestazione. 
              Omissis.»