Art. 80 bis
Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti
compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella
gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la
somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o
ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la
prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione
e di gestione del rapporto di lavoro non e' compreso il
licenziamento.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 38 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Articolo 38 Somministrazione irregolare
1. - 2. Omissis
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti
effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di
contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto
che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal
debito corrispondente fino a concorrenza della somma
effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti
dal somministratore nella costituzione o nella gestione del
rapporto, per il periodo durante il quale la
somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti
o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la
prestazione.
Omissis.»