Art. 81 
 
Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini  nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti  amministrativi  in
                              scadenza 
 
  1. (soppresso) 
  2. I termini di accertamento e di notifica delle  sanzioni  di  cui
agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.
322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 7 e 11 del  citato
          decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322: 
              «Art. 7 (Obbligo di fornire dati statistici) 
              1. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti  e
          organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro
          richiesti  per  le  rilevazioni  previste   dal   programma
          statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i
          soggetti  privati  per  le  rilevazioni,   rientranti   nel
          programma stesso, individuate ai  sensi  dell'art.  13.  Su
          proposta del presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato  di
          cui  all'articolo  17,  con  delibera  del  Consiglio   dei
          ministri e' annualmente definita, in relazione all'oggetto,
          ampiezza, finalita',  destinatari  e  tecnica  di  indagine
          utilizzata  per   ciascuna   rilevazione   statistica,   la
          tipologia di dati la cui mancata fornitura, per  rilevanza,
          dimensione o significativita'  ai  fini  della  rilevazione
          statistica, configura violazione  dell'obbligo  di  cui  al
          presente comma. I proventi  delle  sanzioni  amministrative
          irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito
          capitolo del bilancio  dell'ISTAT  e  sono  destinati  alla
          copertura degli  oneri  per  le  rilevazioni  previste  dal
          programma statistico nazionale. 
              2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i  dati
          personali di cui agli articoli  22  e  24  della  legge  31
          dicembre 1996, n. 675". 
              3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del
          comma  1,  non  li   forniscano,   ovvero   li   forniscono
          scientemente errati o  incompleti,  sono  soggetti  ad  una
          sanzione amministrativa pecuniaria,  nella  misura  di  cui
          all'art. 11, che e' applicata secondo il  procedimento  ivi
          previsto.» 
              «Art. 11 (Sanzioni amministrative) 
              1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui  all'art.
          7, sono stabilite: 
              a) nella  misura  minima  di  lire  quattrocentomila  e
          massima di lire quattro milioni per le violazioni da  parte
          di persone fisiche; 
              b) nella misura minima di lire un milione e massima  di
          lire dieci milioni per le violazioni da  parte  di  enti  e
          societa'. 
              2.   L'accertamento   delle   violazioni,    ai    fini
          dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
          e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del
          Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2,  che  siano
          venuti a conoscenza della violazione. 
              3. Il competente ufficio di statistica redige  motivato
          rapporto in ordine alla violazione e, previa  contestazione
          degli addebiti agli interessati secondo il procedimento  di
          cui agli articoli 13 e seguenti  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689 lo trasmette al prefetto della  provincia,  il
          quale procede, ai  sensi  dell'art.  18  e  seguenti  della
          medesima legge.  Dell'apertura  del  procedimento  e'  data
          comunicazione all'ISTAT.»