Art. 81
Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
scadenza
1. (soppresso)
2. I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui
agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 11 del citato
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322:
«Art. 7 (Obbligo di fornire dati statistici)
1. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e
organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro
richiesti per le rilevazioni previste dal programma
statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i
soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel
programma stesso, individuate ai sensi dell'art. 13. Su
proposta del presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di
cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei
ministri e' annualmente definita, in relazione all'oggetto,
ampiezza, finalita', destinatari e tecnica di indagine
utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la
tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza,
dimensione o significativita' ai fini della rilevazione
statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al
presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative
irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito
capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla
copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal
programma statistico nazionale.
2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati
personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31
dicembre 1996, n. 675".
3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del
comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono
scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui
all'art. 11, che e' applicata secondo il procedimento ivi
previsto.»
«Art. 11 (Sanzioni amministrative)
1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art.
7, sono stabilite:
a) nella misura minima di lire quattrocentomila e
massima di lire quattro milioni per le violazioni da parte
di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e massima di
lire dieci milioni per le violazioni da parte di enti e
societa'.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del
Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano
venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige motivato
rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione
degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di
cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre
1981, n. 689 lo trasmette al prefetto della provincia, il
quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della
medesima legge. Dell'apertura del procedimento e' data
comunicazione all'ISTAT.»