Art. 17
Ambito oggettivo di applicazione
1. Il procedimento e' svolto in forma semplificata nei casi in cui
nell'espletamento dell'attivita' di vigilanza dell'Autorita' e/o
sanzionatoria venga riscontrata la mancanza delle procedure di
ricezione e/o gestione delle segnalazioni di cui all'art. 54-bis;
2. Nei casi di cui al comma 1, la comunicazione di avvio del
procedimento viene inviata all'organo di indirizzo
dell'amministrazione che ha adottato il PTPCT e nominato il RPCT
nonche' ad altri responsabili da indicare nel PTPCT o apposito atto
organizzativo.
3. La comunicazione di avvio indica in modo puntuale i presupposti
di fatto e le ragioni di diritto in relazione agli esiti delle
attivita' svolte dall'Autorita' che depongono per l'irrogazione della
sanzione.
4. I soggetti destinatari della comunicazione di avvio del
procedimento hanno facolta' di presentare, entro il termine di dieci
giorni dalla suddetta comunicazione, memorie scritte, documenti e
deduzioni.
5. Il dirigente, entro quarantacinque giorni dalla data di
ricevimento delle produzioni di cui al comma 4 ovvero scaduto
inutilmente il termine per la loro presentazione, trasmette al
Consiglio la proposta di adozione del provvedimento conclusivo.
6. Il Consiglio, tenuto conto delle eventuali memorie prodotte,
adotta il provvedimento conclusivo.
7. Si applicano le disposizioni di cui al capo III, ad eccezione
degli artt. 13 e 14 nonche' delle disposizioni inerenti alla facolta'
di richiedere l'audizione all'ufficio.