Art. 29 Applicazione misura del controllo giudiziale delle aziende 1. In caso di applicazione della misura del controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis, codice antimafia, all'o.e., gia' destinatario delle misure previste dall'art. 91 e dall'art. 84 del medesimo codice, il dirigente integra l'annotazione nel Casellario. L'integrazione e' disposta a seguito della comunicazione del provvedimento da parte del tribunale competente ovvero su istanza dell'o.e. interessato.