Art. 29 
 
                  Applicazione misura del controllo 
                      giudiziale delle aziende 
 
  1. In caso di applicazione della misura del  controllo  giudiziario
di cui all'art. 34-bis, codice antimafia, all'o.e., gia' destinatario
delle misure previste  dall'art.  91  e  dall'art.  84  del  medesimo
codice,  il   dirigente   integra   l'annotazione   nel   Casellario.
L'integrazione  e'  disposta  a  seguito  della   comunicazione   del
provvedimento da parte del tribunale  competente  ovvero  su  istanza
dell'o.e. interessato.