Art. 17 
 
 
              Stabilita' finanziaria degli enti locali 
 
  1. In considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia  da  COVID-19,  il
termine di cui all'articolo 243-bis,  comma  5,  primo  periodo,  del
decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'  fissato  al  30
settembre  2020  qualora  il  termine   di   novanta   giorni   scada
antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni
per i quali il termine di novanta giorni e' scaduto alla data del  30
giugno 2020, per effetto del rinvio operato  ai  sensi  dell'articolo
107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero  e'  scaduto
fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  1-bis. Il termine di tre mesi di cui all'articolo 259, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e'
fissato al 30 settembre 2020,  qualora  esso  scada  antecedentemente
alla predetta data. Sono rimessi in termini gli  enti  locali  per  i
quali il termine di tre mesi e' scaduto alla data del 30 giugno 2020,
per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107,  comma  7,
del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o e' scaduto fra il 30 giugno 2020
e la data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  2. Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione  dell'articolo  6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' sospesa
fino al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale  abbia  presentato,  in
data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al  31  gennaio  2020,  un
piano di riequilibrio, ancorche' in corso  di  approvazione  a  norma
delle leggi vigenti in materia, o lo abbia riformulato  o  rimodulato
nel medesimo periodo. 
  3. Il comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto  legislativo  18
agosto   2000,   n.   267,    trova    applicazione,    limitatamente
all'accertamento da parte della competente  sezione  regionale  della
Corte  dei  conti  del  grave  e  reiterato  mancato  rispetto  degli
obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere  dal  2019  o  dal
2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente  riformulato  o
rimodulato, deliberato dall'ente locale  in  data  successiva  al  31
dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli  eventuali  procedimenti
in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti gia'
adottati, sono sospesi  fino  all'approvazione  o  al  diniego  della
rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale. 
  4. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 850 e' abrogato; 
    b) al comma 889, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  4-bis. All'articolo 110, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27,  le  parole:  «in  centottanta  giorni»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2020». 
  4-ter. Per le province in dissesto finanziario che, entro  la  data
del 31 dicembre 2020, presentano una nuova  ipotesi  di  bilancio  di
previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego  da  parte
del  Ministero  dell'interno  dell'approvazione  di  una   precedente
ipotesi di  bilancio  di  previsione  stabilmente  riequilibrato,  il
termine di cinque anni di cui al comma 1-ter  dell'articolo  259  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
decorre dalla data di presentazione  da  parte  del  Consiglio  della
nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. 
  4-quater. Il termine per la presentazione da parte dei comuni  alla
prefettura ufficio territoriale del  Governo  (UTG)  territorialmente
competente  delle  richieste  di  ammissione  alle  risorse  di   cui
all'articolo 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2018,
n.  132,  e'  fissato,  per  l'anno  2020,  al   15   ottobre   2020.
Conseguentemente  la   prefettura-UTG   territorialmente   competente
provvede  a  trasmettere   le   predette   richieste   al   Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il
coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il
31 ottobre 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 243-bis
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 277, S.O.: 
              «Art. 243-bis (Procedura  di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale). - 1. - 4. Omissis. 
              5. Il consiglio  dell'ente  locale,  entro  il  termine
          perentorio di novanta giorni  dalla  data  di  esecutivita'
          della delibera di cui al comma  1,  delibera  un  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
          quattro e venti anni, compreso quello in  corso,  corredato
          del parere dell'organo di revisione  economico-finanziario.
          Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
          presente comma risulti  gia'  presentata  dalla  precedente
          amministrazione, ordinaria o commissariale, e  non  risulti
          ancora intervenuta la delibera della  Corte  dei  conti  di
          approvazione o di diniego di cui  all'articolo  243-quater,
          comma  3,  l'amministrazione  in  carica  ha  facolta'   di
          rimodulare  il  piano  di  riequilibrio,   presentando   la
          relativa  delibera  nei  sessanta  giorni  successivi  alla
          sottoscrizione della relazione di cui  all'articolo  4-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
              5-bis. - 9-bis. Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 107 del
          citato decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18  (Misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27: 
              «Art.      107      (Differimento      di       termini
          amministrativo-contabili). - 1. - 6. Omissis. 
              7. I termini di cui agli  articoli  246  comma  2,  251
          comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma  1,  243-  bis
          comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater
          comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono
          rinviati al 30 giugno 2020. 
              8. - 10. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 1-ter dell'articolo
          259 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267
          (Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli   enti
          locali): 
              «Art.   259   (Ipotesi    di    bilancio    stabilmente
          riequilibrato). - 1. Il consiglio dell'ente locale presenta
          al Ministro dell'interno, entro il  termine  perentorio  di
          tre mesi dalla  data  di  emanazione  del  decreto  di  cui
          all'articolo 252,  un'ipotesi  di  bilancio  di  previsione
          stabilmente riequilibrato. 
              1-bis. Omissis. 
              1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia
          significativamente condizionato dall'esito delle misure  di
          riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei  servizi,
          nonche' dalla razionalizzazione di tutti  gli  organismi  e
          societa'  partecipati,  laddove  presenti,  i   cui   costi
          incidono sul bilancio dell'ente,  l'ente  puo'  raggiungere
          l'equilibrio,  in  deroga   alle   norme   vigenti,   entro
          l'esercizio in cui si completano  la  riorganizzazione  dei
          servizi  comunali  e  la  razionalizzazione  di  tutti  gli
          organismi  partecipati,  e  comunque  entro  cinque   anni,
          compreso quello in cui e'  stato  deliberato  il  dissesto.
          Fino al  raggiungimento  dell'equilibrio  e  per  i  cinque
          esercizi     successivi,     l'organo     di      revisione
          economico-finanziaria  dell'ente  trasmette  al   Ministero
          dell'interno, entro 30 giorni  dalla  scadenza  di  ciascun
          esercizio,  una  relazione  sull'efficacia   delle   misure
          adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio. 
              2. - 11. Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  7  dell'articolo
          243-quater del citato decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
          locali): 
              «Art.  243-quater  (Esame  del  piano  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale   e   controllo   sulla   relativa
          attuazione). - 1. - 6. Omissis. 
              7. La mancata presentazione del piano entro il  termine
          di  cui  all'articolo  243-bis,   comma   5,   il   diniego
          dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte  della
          competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
          e reiterato  mancato  rispetto  degli  obiettivi  intermedi
          fissati dal piano, ovvero  il  mancato  raggiungimento  del
          riequilibrio finanziario dell'ente al termine  del  periodo
          di  durata  del  piano  stesso,  comportano  l'applicazione
          dell''articolo6, comma 2, del decreto  legislativo  n.  149
          del 2011, con l'assegnazione  al  Consiglio  dell'ente,  da
          parte del Prefetto,  del  termine  non  superiore  a  venti
          giorni per la deliberazione del dissesto. 
              7-bis. - 7-ter. Omissis.". 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  6  del
          decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  149,  recante
          Meccanismi sanzionatori  e  premiali  relativi  a  regioni,
          province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26  della
          Legge 5 maggio  2009,  n.  42,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 settembre 2011, n. 219: 
              «Art. 6 (Responsabilita'  politica  del  presidente  di
          provincia e del sindaco). - 1. Omissis. 
              2. Qualora dalle pronunce delle  sezioni  regionali  di
          controllo della Corte dei conti emergano, anche  a  seguito
          delle  verifiche  svolte  ai  sensi  dell'articolo  5   del
          presente decreto e dell'articolo 14, comma 1,  lettera  d),
          secondo periodo, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          comportamenti difformi  dalla  sana  gestione  finanziaria,
          violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata
          e  irregolarita'  contabili  o  squilibri  strutturali  del
          bilancio  dell'ente  locale  in  grado  di  provocarne   il
          dissesto finanziario e lo stesso ente non  abbia  adottato,
          entro il  termine  assegnato  dalla  Corte  dei  conti,  le
          necessarie  misure  correttive  previste  dall'articolo  1,
          comma 168,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  la
          competente sezione  regionale,  accertato  l'inadempimento,
          trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente
          per il  coordinamento  della  finanza  pubblica.  Nei  casi
          previsti dal periodo precedente, ove sia  accertato,  entro
          trenta giorni dalla predetta trasmissione, da  parte  della
          competente sezione regionale  della  Corte  dei  conti,  il
          perdurare  dell'inadempimento  da  parte  dell'ente  locale
          delle citate  misure  correttive  e  la  sussistenza  delle
          condizioni di cui all'articolo 244 del citato  testo  unico
          di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il  Prefetto
          assegna al Consiglio, con  lettera  notificata  ai  singoli
          consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la
          deliberazione del  dissesto.  Decorso  infruttuosamente  il
          termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un
          commissario per la deliberazione dello stato di dissesto  e
          da' corso alla procedura per lo scioglimento del  consiglio
          dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico
          di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
              2-bis. Omissis.». 
              - Si riporta il testo del  comma  889  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017,  n.  302,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge: 
                «889.  Fermi  restando  i  tempi  di  pagamento   dei
          creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di
          riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno  conseguito
          l'approvazione, ai sensi dell'articolo  243-bis  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          prima della data di entrata in vigore della presente legge,
          possono rimodulare o riformulare il predetto piano, al fine
          di usufruire delle modifiche introdotte dal comma  888  del
          presente articolo. Gli enti locali che intendono  avvalersi
          di tale facolta' trasmettono  la  deliberazione  consiliare
          contenente la relativa richiesta  alla  competente  sezione
          regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno
          nel termine di quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale,
          entro il termine perentorio di quarantacinque giorni  dalla
          data di esecutivita' della deliberazione di cui al  periodo
          precedente, approva  il  piano  rimodulato  o  riformulato,
          corredato   del    parere    dell'organo    di    revisione
          economico-finanziaria. Al procedimento di formazione  e  di
          approvazione del piano si applicano le  disposizioni  degli
          articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e  9-bis,  e  243-quater
          del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
          del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater
          sono ridotti alla meta'.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 110 del
          citato decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18  (Misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 110 (Rinvio questionari Sose). - 1. Il termine di
          cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto
          legislativo  26  novembre  2010,  n.  216,  relativo   alla
          scadenza per la restituzione  da  parte  delle  Province  e
          delle Citta' Metropolitane del questionario SOSE denominato
          FP20U e da parte dei  comuni  del  questionario  denominato
          FC50U, e' fissato al 31 dicembre 2020.». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1  dell'articolo
          35-quinquies del  decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.  113
          (Disposizioni   urgenti   in    materia    di    protezione
          internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,  nonche'
          misure per la funzionalita' del  Ministero  dell'interno  e
          l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia  nazionale
          per  l'amministrazione   e   la   destinazione   dei   beni
          sequestrati e confiscati  alla  criminalita'  organizzata),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre
          2018, n. 132: 
              «Art. 35-quinquies (Videosorveglianza). - 1. Al fine di
          potenziare gli interventi in materia  di  sicurezza  urbana
          per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5,
          comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.
          14, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18  aprile
          2017, n. 48, con riferimento  all'installazione,  da  parte
          dei    comuni,    di    sistemi    di    videosorveglianza,
          l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  5,  comma
          2-ter,  del  citato  decreto-legge  n.  14  del   2017   e'
          incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019,  di  17
          milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro  per
          l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022. 
              2. - 3. Omissis».