Art. 17
Stabilita' finanziaria degli enti locali
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il
termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 30
settembre 2020 qualora il termine di novanta giorni scada
antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni
per i quali il termine di novanta giorni e' scaduto alla data del 30
giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo
107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero e' scaduto
fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del presente
decreto.
1-bis. Il termine di tre mesi di cui all'articolo 259, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
fissato al 30 settembre 2020, qualora esso scada antecedentemente
alla predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i
quali il termine di tre mesi e' scaduto alla data del 30 giugno 2020,
per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7,
del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o e' scaduto fra il 30 giugno 2020
e la data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
2. Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' sospesa
fino al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale abbia presentato, in
data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un
piano di riequilibrio, ancorche' in corso di approvazione a norma
delle leggi vigenti in materia, o lo abbia riformulato o rimodulato
nel medesimo periodo.
3. Il comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, trova applicazione, limitatamente
all'accertamento da parte della competente sezione regionale della
Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli
obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal
2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o
rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31
dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti
in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti gia'
adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della
rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 850 e' abrogato;
b) al comma 889, l'ultimo periodo e' soppresso.
4-bis. All'articolo 110, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, le parole: «in centottanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2020».
4-ter. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data
del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di
previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte
del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente
ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il
termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della
nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
4-quater. Il termine per la presentazione da parte dei comuni alla
prefettura ufficio territoriale del Governo (UTG) territorialmente
competente delle richieste di ammissione alle risorse di cui
all'articolo 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018,
n. 132, e' fissato, per l'anno 2020, al 15 ottobre 2020.
Conseguentemente la prefettura-UTG territorialmente competente
provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il
coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il
31 ottobre 2020.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 243-bis
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 277, S.O.:
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - 1. - 4. Omissis.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato
del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
5-bis. - 9-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 107 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27:
«Art. 107 (Differimento di termini
amministrativo-contabili). - 1. - 6. Omissis.
7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251
comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243- bis
comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater
comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono
rinviati al 30 giugno 2020.
8. - 10. Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 1-ter dell'articolo
259 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali):
«Art. 259 (Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato). - 1. Il consiglio dell'ente locale presenta
al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di
tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato.
1-bis. Omissis.
1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia
significativamente condizionato dall'esito delle misure di
riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi,
nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e
societa' partecipati, laddove presenti, i cui costi
incidono sul bilancio dell'ente, l'ente puo' raggiungere
l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro
l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei
servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli
organismi partecipati, e comunque entro cinque anni,
compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.
Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque
esercizi successivi, l'organo di revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero
dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun
esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure
adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.
2. - 11. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo
243-quater del citato decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali):
«Art. 243-quater (Esame del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e controllo sulla relativa
attuazione). - 1. - 6. Omissis.
7. La mancata presentazione del piano entro il termine
di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego
dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della
competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi
fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del
riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo
di durata del piano stesso, comportano l'applicazione
dell''articolo6, comma 2, del decreto legislativo n. 149
del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da
parte del Prefetto, del termine non superiore a venti
giorni per la deliberazione del dissesto.
7-bis. - 7-ter. Omissis.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante
Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni,
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della
Legge 5 maggio 2009, n. 42, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 settembre 2011, n. 219:
«Art. 6 (Responsabilita' politica del presidente di
provincia e del sindaco). - 1. Omissis.
2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito
delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del
presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d),
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria,
violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata
e irregolarita' contabili o squilibri strutturali del
bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il
dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato,
entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le
necessarie misure correttive previste dall'articolo 1,
comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la
competente sezione regionale, accertato l'inadempimento,
trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi
previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro
trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della
competente sezione regionale della Corte dei conti, il
perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale
delle citate misure correttive e la sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto
assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la
deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il
termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un
commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e
da' corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio
dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
2-bis. Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 889 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
«889. Fermi restando i tempi di pagamento dei
creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito
l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
prima della data di entrata in vigore della presente legge,
possono rimodulare o riformulare il predetto piano, al fine
di usufruire delle modifiche introdotte dal comma 888 del
presente articolo. Gli enti locali che intendono avvalersi
di tale facolta' trasmettono la deliberazione consiliare
contenente la relativa richiesta alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno
nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Il consiglio dell'ente locale,
entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla
data di esecutivita' della deliberazione di cui al periodo
precedente, approva il piano rimodulato o riformulato,
corredato del parere dell'organo di revisione
economico-finanziaria. Al procedimento di formazione e di
approvazione del piano si applicano le disposizioni degli
articoli 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis, e 243-quater
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000; i termini previsti dal citato articolo 243-quater
sono ridotti alla meta'.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 110 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, come modificato dalla presente legge:
«Art. 110 (Rinvio questionari Sose). - 1. Il termine di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, relativo alla
scadenza per la restituzione da parte delle Province e
delle Citta' Metropolitane del questionario SOSE denominato
FP20U e da parte dei comuni del questionario denominato
FC50U, e' fissato al 31 dicembre 2020.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
35-quinquies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
(Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche'
misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata),
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2018, n. 132:
«Art. 35-quinquies (Videosorveglianza). - 1. Al fine di
potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana
per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5,
comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile
2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte
dei comuni, di sistemi di videosorveglianza,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma
2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 e'
incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17
milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022.
2. - 3. Omissis».