Art. 17 bis
Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605
1. Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti
locali, all'articolo 1, comma 791, lettera a), della legge 27
dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «nell'Anagrafe tributaria»
sono inserite le seguenti: « , ivi inclusi i dati e le informazioni
di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 791 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
«791. Al fine di facilitare le attivita' di
riscossione degli enti, si applicano le disposizioni
seguenti in materia di accesso ai dati:
a) ai fini della riscossione, anche coattiva, sono
autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni
relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria, ivi
inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, gli enti e, per il tramite degli
enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 1, comma 691,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti
creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle
proprie entrate;
b) a tal fine, l'ente consente, sotto la propria
responsabilita', ai soggetti affidatari l'utilizzo dei
servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia
delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e
tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali
soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati
personali;
c) restano ferme, per i soggetti di cui alla
lettera a), le modalita' di accesso telematico per la
consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria,
nonche' del pubblico registro automobilistico.».