Art. 17 bis 
 
 
Accesso ai dati e alle informazioni  di  cui  all'articolo  7,  sesto
  comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
  1973, n. 605 
 
  1. Al fine di semplificare il processo di  riscossione  degli  enti
locali, all'articolo  1,  comma  791,  lettera  a),  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, dopo  le  parole:  «nell'Anagrafe  tributaria»
sono inserite le seguenti: « , ivi inclusi i dati e  le  informazioni
di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  791  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019,  n.  304,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge: 
                «791.  Al  fine  di  facilitare   le   attivita'   di
          riscossione  degli  enti,  si  applicano  le   disposizioni
          seguenti in materia di accesso ai dati: 
                  a) ai fini della riscossione, anche coattiva,  sono
          autorizzati ad  accedere  gratuitamente  alle  informazioni
          relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria, ivi
          inclusi i dati e le informazioni  di  cui  all'articolo  7,
          sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 605, gli enti e, per  il  tramite  degli
          enti   medesimi,   i   soggetti   individuati   ai    sensi
          dell'articolo  52,  comma  5,  lettera  b),   del   decreto
          legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 1,  comma  691,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  ai  quali  gli  enti
          creditori hanno affidato il servizio di  riscossione  delle
          proprie entrate; 
                  b) a tal fine, l'ente consente,  sotto  la  propria
          responsabilita',  ai  soggetti  affidatari  l'utilizzo  dei
          servizi di cooperazione  informatica  forniti  dall'Agenzia
          delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative  e
          tecniche tempo per tempo vigenti e previa  nomina  di  tali
          soggetti a responsabili esterni del  trattamento  ai  sensi
          delle vigenti disposizioni in materia di  tutela  dei  dati
          personali; 
                  c) restano  ferme,  per  i  soggetti  di  cui  alla
          lettera a), le  modalita'  di  accesso  telematico  per  la
          consultazione delle banche  dati  catastale  e  ipotecaria,
          nonche' del pubblico registro automobilistico.».