Art. 18
Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35
1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
e' abrogato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o
infraregionale). - 1. Nelle more dell'adozione dei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a
tale momento, le regioni, in relazione a specifiche
situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte
di esso, possono introdurre misure ulteriormente
restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra
quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente
nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza
incisione delle attivita' produttive e di quelle di
rilevanza strategica per l'economia nazionale.
2. (abrogato).
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano altresi' agli atti posti in essere per ragioni di
sanita' in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione
di legge previgente.».