Art. 18 
 
 
Modifiche al decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  3  (Misure  urgenti  di  carattere  regionale  o
          infraregionale). - 1. Nelle more dell'adozione dei  decreti
          del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   di   cui
          all'articolo 2, comma 1, e con efficacia  limitata  fino  a
          tale  momento,  le  regioni,  in  relazione  a   specifiche
          situazioni  sopravvenute  di   aggravamento   del   rischio
          sanitario verificatesi nel loro territorio o in  una  parte
          di   esso,   possono   introdurre   misure    ulteriormente
          restrittive rispetto  a  quelle  attualmente  vigenti,  tra
          quelle di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  esclusivamente
          nell'ambito delle attivita'  di  loro  competenza  e  senza
          incisione  delle  attivita'  produttive  e  di  quelle   di
          rilevanza strategica per l'economia nazionale. 
              2. (abrogato). 
              3. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano altresi' agli atti posti in essere per ragioni di
          sanita' in forza di poteri attribuiti da ogni  disposizione
          di legge previgente.».