Art. 10
Duplicati dei patentini di abilitazione
1. Possono essere rilasciati duplicati dei patentini di
abilitazione solo nei casi di smarrimento, furto o di deterioramento
dei patentini originali.
2. L'Ispettorato territoriale del lavoro che ha rilasciato il
patentino originale provvede a domanda dell'interessato al rilascio
del duplicato.