Art. 10 
 
               Duplicati dei patentini di abilitazione 
 
  1.  Possono  essere   rilasciati   duplicati   dei   patentini   di
abilitazione solo nei casi di smarrimento, furto o di  deterioramento
dei patentini originali. 
  2. L'Ispettorato territoriale  del  lavoro  che  ha  rilasciato  il
patentino originale provvede a domanda dell'interessato  al  rilascio
del duplicato.