Art. 10 Duplicati dei patentini di abilitazione 1. Possono essere rilasciati duplicati dei patentini di abilitazione solo nei casi di smarrimento, furto o di deterioramento dei patentini originali. 2. L'Ispettorato territoriale del lavoro che ha rilasciato il patentino originale provvede a domanda dell'interessato al rilascio del duplicato.