Art. 15 Effetti dell'iscrizione nel RUNTS ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo settore 1. Le disposizioni di cui al presente capo, ai sensi dell'art. 22 del Codice, disciplinano: a) il procedimento attraverso il quale enti costituiti in forma di associazione o fondazione del Terzo settore possono, in deroga alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalita' giuridica di diritto privato per effetto dell'iscrizione nel RUNTS; b) la possibilita' per le associazioni riconosciute e le fondazioni di ottenere l'iscrizione in una delle sezioni del RUNTS, con conseguente sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. La sospensione non determina la perdita della personalita' giuridica acquisita con la pregressa iscrizione ma solo l'inapplicabilita' delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, ivi comprese quelle riguardanti l'individuazione delle autorita' competenti ai fini della tenuta del Registro delle persone giuridiche. 2. Le previsioni di cui all'art. 22 del Codice non sono applicabili agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 4, comma 3, dello stesso.