Art. 15 
 
       Effetti dell'iscrizione nel RUNTS ai sensi dell'art. 22 
                    del Codice del Terzo settore 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente capo, ai sensi  dell'art.  22
del Codice, disciplinano: 
    a) il procedimento attraverso il quale enti costituiti  in  forma
di associazione o fondazione del Terzo  settore  possono,  in  deroga
alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10
febbraio 2000,  n.  361,  acquistare  la  personalita'  giuridica  di
diritto privato per effetto dell'iscrizione nel RUNTS; 
    b)  la  possibilita'  per  le  associazioni  riconosciute  e   le
fondazioni di ottenere l'iscrizione in una delle sezioni  del  RUNTS,
con  conseguente  sospensione  dell'efficacia   dell'iscrizione   nei
registri delle persone  giuridiche  di  cui  al  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  361  del  2000.  La  sospensione  non
determina la perdita della personalita' giuridica  acquisita  con  la
pregressa iscrizione ma solo  l'inapplicabilita'  delle  disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361  del  2000,  ivi
comprese  quelle   riguardanti   l'individuazione   delle   autorita'
competenti  ai  fini  della  tenuta  del   Registro   delle   persone
giuridiche. 
  2. Le previsioni di cui all'art. 22 del Codice non sono applicabili
agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 4,  comma
3, dello stesso.