Art. 16 Iscrizione nel RUNTS degli enti di nuova costituzione con l'intervento del notaio 1. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione che intenda conseguire la personalita' giuridica o di una fondazione, aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 del Codice, ovvero l'atto di pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione in conformita' con il citato art. 4, verificata la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la sua costituzione e la sussistenza del patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, del Codice, provvede entro venti giorni dal ricevimento al deposito dell'atto e della ulteriore documentazione presso il competente ufficio del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente. 2. Dall'istanza presentata e dalla documentazione allegata devono risultare l'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo, in conformita' all'art. 22, comma 4, del Codice, nonche' gli elementi informativi e la documentazione ulteriore ai sensi dell'art. 8, per quanto compatibile. Con riferimento al patrimonio vanno specificati entita' e composizione. In caso di patrimonio apportato in denaro, la sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del notaio, ai sensi dell'art. 1, comma 63, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; in tale ultimo caso il notaio rogante versera' detta somma al rappresentante legale dell'ente dopo la sua iscrizione nel RUNTS. In caso di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, il valore, la composizione e le caratteristiche di liquidita' e disponibilita' sono comprovati ai sensi del citato art. 22, comma 4, del Codice. 3. L'ufficio competente del RUNTS, verificata la regolarita' formale della documentazione, entro sessanta giorni dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda. 4. Nel caso in cui l'ufficio del RUNTS riscontri l'irregolarita' formale della domanda o della documentazione, entro il termine di cui al comma precedente invita il notaio a completare o rettificare la domanda o integrare, entro trenta giorni, la documentazione. Se entro gli ulteriori trenta giorni dal ricevimento della documentazione o dalla rettifica della domanda l'Ufficio non provvede all'iscrizione, questa si intende accolta. Si applica l'ultimo periodo dell'art. 9, comma 5. 5. L'iscrizione determina in capo all'ente l'acquisizione della personalita' giuridica. 6. La disciplina dei commi precedenti si applica, in quanto compatibile, agli atti di trasformazione, fusione o scissione, ai sensi dell'art. 42-bis del codice civile, che prevedano la costituzione di ETS con personalita' giuridica.