Art. 17 
 
             Iscrizione nel RUNTS degli enti gia' dotati 
                      di personalita' giuridica 
 
  1. Il notaio che ha ricevuto  il  verbale  del  competente  organo,
contenente la decisione di una associazione  riconosciuta  o  di  una
fondazione, che abbiano acquistato la personalita' giuridica ai sensi
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361  del  2000,  di
richiedere  l'iscrizione  nel  RUNTS,  adeguando  lo   statuto   alle
disposizioni del Codice, verificata la sussistenza  delle  condizioni
in esso previste, in conformita' all'art. 22 del Codice e all'art. 16
del presente decreto, provvede entro venti giorni dal ricevimento  al
deposito degli  atti  e  della  ulteriore  documentazione  presso  il
competente Ufficio del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente.  Si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  all'art.
16. 
  2. Al fine di consentire l'effettuazione della comunicazione di cui
all'art. 22, comma 1-bis, ultimo periodo  del  Codice,  gli  elementi
informativi di cui all'art. 16, comma 2  del  presente  decreto  sono
integrati con i  necessari  riferimenti  al  Registro  delle  persone
giuridiche presso cui l'ente richiedente e' iscritto.