Art. 17 Iscrizione nel RUNTS degli enti gia' dotati di personalita' giuridica 1. Il notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo, contenente la decisione di una associazione riconosciuta o di una fondazione, che abbiano acquistato la personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, di richiedere l'iscrizione nel RUNTS, adeguando lo statuto alle disposizioni del Codice, verificata la sussistenza delle condizioni in esso previste, in conformita' all'art. 22 del Codice e all'art. 16 del presente decreto, provvede entro venti giorni dal ricevimento al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16. 2. Al fine di consentire l'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 22, comma 1-bis, ultimo periodo del Codice, gli elementi informativi di cui all'art. 16, comma 2 del presente decreto sono integrati con i necessari riferimenti al Registro delle persone giuridiche presso cui l'ente richiedente e' iscritto.