Art. 18 
 
Ottenimento della personalita' giuridica degli enti gia' iscritti nel
  RUNTS che ne siano privi o di associazioni non riconosciute  e  non
  iscritte nel RUNTS 
 
  1. Il notaio che ha ricevuto  il  verbale  del  competente  organo,
contenente la decisione di  un'associazione  del  Terzo  settore  non
riconosciuta o di un'associazione non riconosciuta e non iscritta nel
RUNTS, di ottenere la personalita' giuridica, e, nel secondo caso, di
ottenere l'iscrizione nel RUNTS, adeguando lo statuto, verificata  la
sussistenza  delle  condizioni  previste  dal  Codice,  compreso   il
patrimonio minimo ai sensi  dell'art.  22,  comma  4,  dello  stesso,
provvede entro venti giorni dalla ricezione al deposito degli atti  e
della ulteriore  documentazione  presso  il  competente  Ufficio  del
RUNTS. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
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