Art. 18 Ottenimento della personalita' giuridica degli enti gia' iscritti nel RUNTS che ne siano privi o di associazioni non riconosciute e non iscritte nel RUNTS 1. Il notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo, contenente la decisione di un'associazione del Terzo settore non riconosciuta o di un'associazione non riconosciuta e non iscritta nel RUNTS, di ottenere la personalita' giuridica, e, nel secondo caso, di ottenere l'iscrizione nel RUNTS, adeguando lo statuto, verificata la sussistenza delle condizioni previste dal Codice, compreso il patrimonio minimo ai sensi dell'art. 22, comma 4, dello stesso, provvede entro venti giorni dalla ricezione al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 16.