Art. 19 Iscrizione nel RUNTS degli atti in relazione ai quali il notaio rogante non abbia ritenuto sussistenti le condizioni previste dalla legge 1. Qualora il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo o la pubblicazione del testamento ai sensi dell'art. 16, ovvero il verbale del competente organo ai sensi degli articoli 17 o 18, abbia comunicato ai fondatori o agli amministratori la mancata sussistenza delle condizioni previste dalla legge, comprese quelle relative al patrimonio minimo, i fondatori, gli amministratori o ciascun associato possono, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, richiedere all'Ufficio del RUNTS l'iscrizione, allegando la documentazione prescritta. 2. Entro sessanta giorni l'ufficio del RUNTS puo' richiedere di rettificare o integrare la documentazione e l'istanza o comunicare i motivi ostativi all'iscrizione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza, qualora l'ufficio non abbia emanato il provvedimento di iscrizione, la stessa si intende negata.