Art. 19 
 
Iscrizione nel RUNTS degli atti  in  relazione  ai  quali  il  notaio
  rogante non abbia ritenuto sussistenti le condizioni previste dalla
  legge 
 
  1. Qualora il notaio  che  ha  ricevuto  l'atto  costitutivo  o  la
pubblicazione del testamento ai sensi dell'art. 16, ovvero il verbale
del competente  organo  ai  sensi  degli  articoli  17  o  18,  abbia
comunicato ai fondatori o agli amministratori la mancata  sussistenza
delle condizioni previste dalla legge, comprese  quelle  relative  al
patrimonio  minimo,  i  fondatori,  gli  amministratori   o   ciascun
associato possono, nei trenta giorni successivi al ricevimento  della
comunicazione  del   notaio,   richiedere   all'Ufficio   del   RUNTS
l'iscrizione, allegando la documentazione prescritta. 
  2. Entro sessanta giorni l'ufficio del  RUNTS  puo'  richiedere  di
rettificare o integrare la documentazione e l'istanza o comunicare  i
motivi ostativi all'iscrizione, ai sensi della legge 7  agosto  1990,
n.  241.  In  mancanza,  qualora  l'ufficio  non  abbia  emanato   il
provvedimento di iscrizione, la stessa si intende negata.