Art. 32 
 
Misure per l'edilizia scolastica, per i  patti  di  comunita'  e  per
  l'adeguamento  dell'attivita'  didattica  per   l'anno   scolastico
  2020-2021. 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 235  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e' incrementato di 400 milioni di euro nell'anno 2020  e
di 600 milioni di euro nell'anno  2021.  Il  predetto  incremento  e'
destinato alle  finalita'  di  cui  ai  commi  2  e  3,  delle  quali
costituisce limite di spesa. 
  2. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni
di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni  di  euro  nell'anno  2021,  e'
destinata: 
    a)  al  trasferimento  di  risorse  agli  enti   titolari   delle
competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della  legge  11
gennaio 1996, n. 23 ai fini dell'acquisizione in  affitto  o  con  le
altre  modalita'  previste  dalla   legislazione   vigente,   inclusi
l'acquisto, il leasing o il  noleggio  di  strutture  temporanee,  di
ulteriori  spazi  da  destinare  all'attivita'  didattica   nell'anno
scolastico 2020/2021, nonche' delle spese derivanti dalla  conduzione
di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze didattiche; 
    b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici  regionali
per il sostegno finanziario ai patti di comunita'.  Per  la  predetta
finalita', nel corso dell'anno scolastico 2020/2021,  le  istituzioni
scolastiche stipulano accordi con gli enti locali  contestualmente  a
specifici patti di comunita', a patti di collaborazione, anche con le
istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o  ai  piani  di
zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della legge  8
novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare  la  permanenza  a  scuola
degli  allievi,   alternando   attivita'   didattica   ad   attivita'
ludico-ricreativa,   di   approfondimento    culturale,    artistico,
coreutico, musicale  e  motorio-sportivo,  in  attuazione  di  quanto
disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge  13  luglio  2015,  n.
107. 
  3. Quota parte dell'incremento di  cui  al  comma  1,  pari  a  368
milioni di euro nell'anno 2020 e a  552  milioni  di  euro  nell'anno
2021, e' destinata: 
    a) al potenziamento delle misure  previste  all'articolo  231-bis
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendo  la  sostituzione  del
personale cosi' assunto dal primo giorno di assenza fermi restando il
rispetto  della  normativa  vigente  ed  il  prioritario  ricorso  al
personale  a  qualunque  titolo  in  servizio  presso   l'istituzione
scolastica e in possesso  di  abilitazione  o  di  titolo  di  studio
idoneo. Il 10 per cento delle risorse che incrementano  il  fondo  di
cui all'articolo 235 del decreto- legge 19 maggio 2020,  n.  34,  per
l'attivazione  dei  contratti  temporanei  a  tempo  determinato  del
personale scolastico, e' resa indisponibile per essere utilizzata per
la copertura delle sostituzioni; 
    b) nel limite delle risorse a cio' destinate ai sensi  del  comma
5, all'autorizzazione  allo  svolgimento  di  prestazioni  di  lavoro
straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal  personale
degli ambiti territoriali  del  Ministero  dell'istruzione  impegnato
nelle  operazioni  di  avvio   dell'anno   scolastico   2020/2021   e
all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta  formativa
di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del  19
aprile 2018, anche  per  remunerare  lo  svolgimento  di  prestazioni
aggiuntive rese  dal  personale  delle  istituzioni  scolastiche  nei
limiti predefiniti. 
  4. Al  fine  di  consentire  l'avvio  e  lo  svolgimento  dell'anno
scolastico 2020/2021 e per le finalita' di cui  all'articolo  231-bis
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  e  al  presente
articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale  scolastico  e
al  personale  coinvolto  nei  servizi  erogati   dalle   istituzioni
scolastiche in convenzione o tramite accordi,  non  si  applicano  le
modalita' di lavoro agile di cui all'articolo 263  del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, tranne  che  nei  casi  di  sospensione  delle
attivita'   didattiche   in   presenza   a   seguito   dell'emergenza
epidemiologica. 
  5. Con il decreto di cui all'articolo 235 del citato  decreto-legge
n. 34 del 2020 sono determinate le modalita' e la misura del  riparto
delle risorse di cui ai commi 2 e 3 tra le finalita' ivi indicate. 
  6. Il termine del 30 settembre 2020 di cui  all'articolo  1,  comma
147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'  prorogato
al 30 settembre 2021  limitatamente  alle  graduatorie  comunali  del
personale scolastico, educativo e  ausiliario  destinato  ai  servizi
educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. 
  6-bis. Al  fine  di  consentire  il  tempestivo  e  ordinato  avvio
dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3  della
legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in  locazione,
edifici  e  locali   e   fornirli   alle   istituzioni   scolastiche,
limitatamente al predetto anno scolastico,  anche  in  carenza  delle
certificazioni  previste  dalla  vigente  disciplina  in  materia  di
sicurezza, e i dirigenti scolastici possono  acquisirli  in  uso,  in
esito a una valutazione congiunta  effettuata  dagli  uffici  tecnici
dell'ente, dal Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  dall'azienda
sanitaria locale, nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente, purche' rispettino le
norme sulla sicurezza sul lavoro. 
  6-ter. Al  fine  di  consentire  il  tempestivo  e  ordinato  avvio
dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3  della
legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono  stipulare,  nei  limiti  delle
risorse  finanziarie  disponibili  iscritte  sui  propri  bilanci   a
legislazione vigente, contratti di locazione per edifici e  locali  e
fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno
scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge
27 luglio 1978, n. 392. 
  6-quater.  All'articolo  231-bis,  comma   1,   lettera   b),   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo e' sostituito dai
seguenti: «In caso  di  sospensione  delle  attivita'  didattiche  in
presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui
al periodo precedente assicura le prestazioni con  le  modalita'  del
lavoro agile. A  supporto  dell'erogazione  di  tali  prestazioni  le
istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione  entro
il limite di spesa complessivo di 10 milioni  di  euro.  Ai  maggiori
oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante  utilizzo
delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020,
anche mediante riprogrammazione degli interventi». 
  6-quinquies. Il decreto attuativo di cui all'articolo 14, comma  3,
del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  e'  adottato  entro
centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  6-sexies. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge  8  aprile
2020, n. 22, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2020, n. 41, le parole: «valutazione finale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «valutazione periodica e finale». 
  7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400  milioni  di  euro  nel
2020 e di 600  milioni  di  euro  nel  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. 
  7-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attivita'
didattiche e  il  diritto  allo  studio  degli  studenti  delle  aree
interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il Fondo di cui
all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  e'
incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2020  e
2021 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza,
di adeguamento sismico  e  di  ricostruzione  di  edifici  scolastici
ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
Con decreto del Ministro dell'istruzione,  da  emanare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' disposto il riparto  delle  risorse  di  cui  al
periodo  precedente  al  fine  di  consentire  lo  scorrimento  della
graduatoria   approvata   ai   sensi   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  n.  427  del  21
maggio 2019 e dell'avviso  pubblico  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019. 
  7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, pari a  10  milioni  di
euro per ciascuno degli  anni  2020  e  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 10  milioni  di  euro  per  l'anno
2020, l'accantonamento relativo al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  e,  quanto  a  10  milioni  di   euro   per   l'anno   2021,
l'accantonamento    relativo    al     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  235  del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 235  (Fondo  per  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione). - 1. Al fine
          di  contenere  il  rischio  epidemiologico   in   relazione
          all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021,  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'istruzione  e'  istituito  un
          fondo, denominato «Fondo per l'emergenza epidemiologica  da
          COVID-19», con lo stanziamento di 377,6 milioni di euro nel
          2020 e di 600  milioni  di  euro  nel  2021.  Il  fondo  e'
          ripartito  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
          l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento
          del  rischio  epidemiologico  da   realizzare   presso   le
          istituzioni scolastiche statali e nel  rispetto  dei  saldi
          programmati di  finanza  pubblica.  Al  relativo  onere  si
          provvede ai sensi dell'art. 265.» 
              - La legge 11 gennaio 1996, n. 23  recante  «Norme  per
          l'edilizia  scolastica»  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale Repubblica italiana del 19 gennaio 1996, n. 15. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  19  della  legge  8
          novembre 2000, n. 328 (Legge quadro  per  la  realizzazione
          del sistema integrato di interventi e servizi sociali): 
              «Art. 19 (Piano di zona).  -  1.  I  comuni  associati,
          negli ambiti territoriali  di  cui  all'art.  8,  comma  3,
          lettera  a),  a  tutela  dei  diritti  della   popolazione,
          d'intesa  con   le   aziende   unita'   sanitarie   locali,
          provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi
          dell'art. 4, per gli interventi sociali  e  socio-sanitari,
          secondo le indicazioni del piano regionale di cui  all'art.
          18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua: 
                a)  gli  obiettivi  strategici  e  le  priorita'   di
          intervento nonche' gli strumenti e i mezzi per la  relativa
          realizzazione; 
                b) le modalita' organizzative dei servizi, le risorse
          finanziarie, strutturali e professionali,  i  requisiti  di
          qualita' in relazione alle disposizioni regionali  adottate
          ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera h); 
                c) le forme di rilevazione dei dati  nell'ambito  del
          sistema informativo di cui all'art. 21; 
                d) le  modalita'  per  garantire  l'integrazione  tra
          servizi e prestazioni; 
                e) le modalita' per realizzare il  coordinamento  con
          gli organi periferici delle  amministrazioni  statali,  con
          particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e
          della giustizia; 
                f) le modalita' per  la  collaborazione  dei  servizi
          territoriali con  i  soggetti  operanti  nell'ambito  della
          solidarieta' sociale  a  livello  locale  e  con  le  altre
          risorse della comunita'; 
                g) le forme di  concertazione  con  l'azienda  unita'
          sanitaria locale e con i soggetti di cui all'art. 1,  comma
          4. 
              2. Il piano  di  zona,  di  norma  adottato  attraverso
          accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della  legge  8
          giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,  e'  volto
          a: 
                a)  favorire  la  formazione  di  sistemi  locali  di
          intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e
          flessibili, stimolando in particolare le risorse locali  di
          solidarieta' e di auto-aiuto, nonche' a responsabilizzare i
          cittadini  nella  programmazione  e  nella   verifica   dei
          servizi; 
                b) qualificare la  spesa,  attivando  risorse,  anche
          finanziarie, derivate dalle forme di concertazione  di  cui
          al comma 1, lettera g); 
                c) definire criteri di  ripartizione  della  spesa  a
          carico di ciascun comune, delle  aziende  unita'  sanitarie
          locali  e  degli  altri  soggetti  firmatari  dell'accordo,
          prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di
          particolari obiettivi; 
                d)  prevedere   iniziative   di   formazione   e   di
          aggiornamento  degli  operatori  finalizzate  a  realizzare
          progetti di sviluppo dei servizi. 
              3. All'accordo di programma di  cui  al  comma  2,  per
          assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse  umane  e
          finanziarie, partecipano i  soggetti  pubblici  di  cui  al
          comma 1 nonche' i soggetti di cui all'art. 1,  comma  4,  e
          all'art. 10, che attraverso l'accreditamento  o  specifiche
          forme  di  concertazione  concorrono,  anche  con   proprie
          risorse,  alla  realizzazione  del  sistema  integrato   di
          interventi e servizi sociali previsto nel piano.» 
              - Si riporta il testo del comma  7  dell'art.  1  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
          di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
          disposizioni legislative vigenti): 
              «Art. 1 
              1. - 6. Omissis. 
              7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  individuano  il  fabbisogno  di   posti
          dell'organico  dell'autonomia,  in  relazione   all'offerta
          formativa che intendono realizzare, nel rispetto del  monte
          orario degli insegnamenti e tenuto  conto  della  quota  di
          autonomia dei curricoli e  degli  spazi  di  flessibilita',
          nonche'  in  riferimento  a  iniziative  di   potenziamento
          dell'offerta formativa e delle attivita'  progettuali,  per
          il raggiungimento  degli  obiettivi  formativi  individuati
          come prioritari tra i seguenti: 
                a) valorizzazione e  potenziamento  delle  competenze
          linguistiche,  con  particolare  riferimento   all'italiano
          nonche' alla lingua inglese e ad altre  lingue  dell'Unione
          europea,  anche  mediante  l'utilizzo   della   metodologia
          Content language integrated learning; 
                b) potenziamento delle competenze matematicologiche e
          scientifiche; 
                c) potenziamento delle  competenze  nella  pratica  e
          nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte,
          nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione  e  di
          diffusione delle immagini e dei suoni,  anche  mediante  il
          coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici  e
          privati operanti in tali settori; 
                d)  sviluppo   delle   competenze   in   materia   di
          cittadinanza   attiva   e   democratica    attraverso    la
          valorizzazione dell'educazione interculturale e alla  pace,
          il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  culture,
          il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilita'  nonche'
          della solidarieta' e della cura dei  beni  comuni  e  della
          consapevolezza dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento
          delle    conoscenze     in     materia     giuridica     ed
          economico-finanziaria        e        di         educazione
          all'autoimprenditorialita'; 
                e) sviluppo di  comportamenti  responsabili  ispirati
          alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalita',  della
          sostenibilita'  ambientale,  dei  beni  paesaggistici,  del
          patrimonio e delle attivita' culturali; 
                f) alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai
          media di produzione e diffusione delle immagini; 
                g) potenziamento delle discipline motorie e  sviluppo
          di comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con
          particolare riferimento  all'alimentazione,  all'educazione
          fisica e allo sport, e attenzione alla tutela  del  diritto
          allo studio degli studenti  praticanti  attivita'  sportiva
          agonistica; 
                h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
          con  particolare  riguardo  al   pensiero   computazionale,
          all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
          media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo  del
          lavoro; 
                i) potenziamento delle  metodologie  laboratoriali  e
          delle attivita' di laboratorio; 
                l)  prevenzione   e   contrasto   della   dispersione
          scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione   e   del
          bullismo, anche informatico; potenziamento  dell'inclusione
          scolastica e del  diritto  allo  studio  degli  alunni  con
          bisogni    educativi    speciali    attraverso     percorsi
          individualizzati e personalizzati anche con il  supporto  e
          la collaborazione dei servizi socio-sanitari  ed  educativi
          del  territorio  e  delle   associazioni   di   settore   e
          l'applicazione delle linee di  indirizzo  per  favorire  il
          diritto allo studio  degli  alunni  adottati,  emanate  dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          il 18 dicembre 2014; 
                m) valorizzazione della scuola intesa come  comunita'
          attiva, aperta al territorio e in  grado  di  sviluppare  e
          aumentare l'interazione con le famiglie e con la  comunita'
          locale, comprese le organizzazioni del terzo settore  e  le
          imprese; 
                n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del
          numero  di  alunni  e  di  studenti  per   classe   o   per
          articolazioni di gruppi di classi, anche con  potenziamento
          del tempo  scolastico  o  rimodulazione  del  monte  orario
          rispetto a  quanto  indicato  dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  2009,  n.
          89; 
                o)  incremento  dell'alternanza   scuola-lavoro   nel
          secondo ciclo di istruzione; 
                p)    valorizzazione    di     percorsi     formativi
          individualizzati e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli
          studenti; 
                q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali
          alla premialita' e alla  valorizzazione  del  merito  degli
          alunni e degli studenti; 
                r) alfabetizzazione e  perfezionamento  dell'italiano
          come lingua  seconda  attraverso  corsi  e  laboratori  per
          studenti di cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da
          organizzare anche in collaborazione con gli enti  locali  e
          il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine,
          delle famiglie e dei mediatori culturali; 
                s) definizione di un sistema di orientamento. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  231-bis  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 231-bis (Misure  per  la  ripresa  dell'attivita'
          didattica in presenza). - 1. Al fine di consentire  l'avvio
          e  lo  svolgimento  dell'anno  scolastico   2020/2021   nel
          rispetto  delle  misure  di   contenimento   dell'emergenza
          epidemiologica da  COVID-19,  con  ordinanza  del  Ministro
          dell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle  finanze,  sono  adottate,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni  vigenti,  misure  volte  ad   autorizzare   i
          dirigenti degli uffici  scolastici  regionali,  nei  limiti
          delle risorse di cui al comma 2, a: 
                a) derogare, nei  soli  casi  necessari  al  rispetto
          delle misure  di  cui  all'alinea  ove  non  sia  possibile
          procedere diversamente,  al  numero  minimo  e  massimo  di
          alunni per classe previsto, per ciascun ordine e  grado  di
          istruzione,  dal  regolamento  di  cui   al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; 
                b)  attivare  ulteriori   incarichi   temporanei   di
          personale docente e amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          (ATA) a  tempo  determinato  dalla  data  di  inizio  delle
          lezioni o dalla presa di servizio  fino  al  termine  delle
          lezioni,  non  disponibili  per  le   assegnazioni   e   le
          utilizzazioni di durata temporanea. In caso di  sospensione
          delle  attivita'   didattiche   in   presenza   a   seguito
          dell'emergenza  epidemiologica,  il  personale  di  cui  al
          periodo precedente assicura le prestazioni con le modalita'
          del  lavoro  agile.  A  supporto  dell'erogazione  di  tali
          prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare
          la strumentazione entro il limite di spesa  complessivo  di
          10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo
          precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse  del
          Programma operativo nazionale Istruzione  2014-2020,  anche
          mediante riprogrammazione degli interventi; 
                c) prevedere, per  l'anno  scolastico  2020/2021,  la
          conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni. 
              2. All'attuazione delle misure di cui al  comma  1  del
          presente art. si provvede a valere sulle risorse del  fondo
          di cui all'art. 235, da ripartire tra gli uffici scolastici
          regionali con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.
          L'adozione delle predette misure e' subordinata al predetto
          riparto e avviene nei limiti dello stesso. 
              3. Il Ministero dell'istruzione,  entro  il  31  maggio
          2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al  comma
          2 per il personale docente e ATA, comunicando  le  relative
          risultanze al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della ragioneria generale dello  Stato,  entro
          il mese successivo.  Le  eventuali  economie  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato e  sono  destinate  al
          miglioramento dei saldi di finanza pubblica.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  263  del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 263 (Disposizioni in materia di flessibilita' del
          lavoro pubblico e  di  lavoro  agile).  -  1.  Al  fine  di
          assicurare la continuita' dell'azione amministrativa  e  la
          celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni  di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, adeguano l'operativita' di tutti  gli  uffici
          pubblici  alle  esigenze  dei  cittadini  e  delle  imprese
          connesse al graduale riavvio delle attivita'  produttive  e
          commerciali. A tal fine,  fino  al  31  dicembre  2020,  in
          deroga alle misure di cui all'art. 87, comma 1, lettera a),
          e  comma  3,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27,  organizzano  il  lavoro  dei  propri  dipendenti  e
          l'erogazione  dei  servizi  attraverso   la   flessibilita'
          dell'orario   di   lavoro,   rivedendone    l'articolazione
          giornaliera  e  settimanale,  introducendo   modalita'   di
          interlocuzione  programmata,  anche  attraverso   soluzioni
          digitali e non in  presenza  con  l'utenza,  applicando  il
          lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1,
          lettera b), del medesimo art.  87,  al  50  per  cento  del
          personale impiegato  nelle  attivita'  che  possono  essere
          svolte in tale modalita'. In considerazione  dell'evolversi
          della situazione epidemiologica, con uno o piu' decreti del
          Ministro per la  pubblica  amministrazione  possono  essere
          stabilite  modalita'  organizzative  e  fissati  criteri  e
          principi in materia di flessibilita' del lavoro pubblico  e
          di lavoro  agile,  anche  prevedendo  il  conseguimento  di
          precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del
          15 settembre 2020, l'art. 87,  comma  1,  lettera  a),  del
          citato  decreto-legge  n.  18  del  2020,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020  cessa  di  avere
          effetto. 
              2. Le amministrazioni di cui al  comma  1  si  adeguano
          alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute
          adottate dalle competenti autorita'. 
              3. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni
          assicurano adeguate forme  di  aggiornamento  professionale
          alla  dirigenza.  L'attuazione  delle  misure  di  cui   al
          presente art. e' valutata ai fini della performance. 
              4. La presenza dei lavoratori negli  uffici  all'estero
          di  pubbliche  amministrazioni,  comunque  denominati,   e'
          consentita nei limiti previsti dalle  disposizioni  emanate
          dalle autorita' sanitarie locali per il contenimento  della
          diffusione  del  Covid-19,  fermo  restando  l'obbligo   di
          mantenere  il  distanziamento  sociale  e  l'utilizzo   dei
          dispositivi di protezione individuali. 
              4-bis. All'art. 14 della legge 7 agosto 2015,  n.  124,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, le parole da: «e, anche al fine»  fino
          a: «forme associative» sono sostituite dalle  seguenti:  «.
          Entro il 31 gennaio di  ciascun  anno,  le  amministrazioni
          pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il
          Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale  sezione
          del documento di cui all'art. 10, comma 1, lettera a),  del
          decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150.  Il  POLA
          individua  le  modalita'   attuative   del   lavoro   agile
          prevedendo, per le attivita' che possono essere  svolte  in
          modalita' agile, che almeno il 60 per cento dei  dipendenti
          possa avvalersene, garantendo che gli stessi non  subiscano
          penalizzazioni    ai    fini    del    riconoscimento    di
          professionalita'  e  della  progressione  di  carriera,   e
          definisce, altresi', le misure organizzative,  i  requisiti
          tecnologici, i  percorsi  formativi  del  personale,  anche
          dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di  verifica
          periodica dei risultati conseguiti,  anche  in  termini  di
          miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza  dell'azione
          amministrativa,  della   digitalizzazione   dei   processi,
          nonche'  della  qualita'   dei   servizi   erogati,   anche
          coinvolgendo i cittadini, sia  individualmente,  sia  nelle
          loro forme associative. In caso  di  mancata  adozione  del
          POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei
          dipendenti, ove  lo  richiedano.  Il  raggiungimento  delle
          predette  percentuali  e'  realizzato   nell'ambito   delle
          risorse disponibili a  legislazione  vigente.  Le  economie
          derivanti dall'applicazione del POLA restano  acquisite  al
          bilancio di ciascuna amministra-zione pubblica»; 
                b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
              «3.  Con  decreto  del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          possono essere definiti, anche tenendo  conto  degli  esiti
          del monitoraggio del Dipartimento della  funzione  pubblica
          della Presidenza del Consiglio dei ministri  nei  confronti
          delle  pubbliche  amministrazioni;  ulteriori  e  specifici
          indirizzi per l'attuazione dei commi 1  e  2  del  presente
          articolo e della legge 22 maggio 2017, n.  81,  per  quanto
          applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonche'  regole
          inerenti  all'organizzazione  del  lavoro   finalizzate   a
          promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi  di
          vita e di lavoro dei dipendenti. 
              3-bis. Presso il Dipartimento della  funzione  pubblica
          della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'  istituito
          l'Osservatorio   nazionale   del   lavoro    agile    nelle
          amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per  la
          pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono definiti la composizione, le  competenze
          e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e  al
          funzionamento  dell'Osservatorio  si  provvede  nei  limiti
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica. La  partecipazione  all'Osservatorio  non
          comporta  la  corresponsione   di   emolumenti,   compensi,
          indennita' o rimborsi di spese comunque denominati». 
              4-ter. Al comma 2 dell'art. 1 del  decreto  legislativo
          25 gennaio 2010, n. 6, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
          periodo: «Il Dipartimento della funzione pubblica e'  socio
          fondatore dell'associazione, con una quota associativa  non
          inferiore al 76 per cento; il diritto di  voto  di  ciascun
          associato e' commisurato all'entita' della quota versata». 
              - Si riporta il testo del comma 147 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «Art. 1 
              1. - 146. Omissis. 
              147. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   possono
          utilizzare le  graduatorie  dei  concorsi  pubblici,  fatti
          salvi i periodi di  vigenza  inferiori  previsti  da  leggi
          regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: 
                a)  le  graduatorie  approvate  nell'anno  2011  sono
          utilizzabili  fino  al  30  marzo  2020  previa   frequenza
          obbligatoria,  da  parte  dei   soggetti   inseriti   nelle
          graduatorie,  di  corsi  di  formazione   e   aggiornamento
          organizzati da ciascuna amministrazione, nel  rispetto  dei
          principi di  trasparenza,  pubblicita'  ed  economicita'  e
          utilizzando le risorse disponibili a legislazione  vigente,
          e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto
          a verificarne la perdurante idoneita'; 
                b) le graduatorie approvate negli anni  dal  2012  al
          2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; 
                c) le graduatorie approvate negli anni  2018  e  2019
          sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione. 
              Omissis.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  11
          gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica): 
              «Art.  3  (Competenze  degli  enti  locali).  -  1.  In
          attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge 8
          giugno 1990, n. 142  provvedono  alla  realizzazione,  alla
          fornitura e alla  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria
          degli edifici: 
                a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole
          materne, elementari e medie; 
                b) le province, per quelli da  destinare  a  sede  di
          istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  superiore,
          compresi i  licei  artistici  e  gli  istituti  d'arte,  di
          conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori
          per le industrie  artistiche,  nonche'  di  convitti  e  di
          istituzioni educative statali. 
              2. In relazione agli obblighi per  essi  stabiliti  dal
          comma 1, i comuni e le province  provvedono  altresi'  alle
          spese varie di ufficio e per l'arredamento e a  quelle  per
          le  utenze  elettriche  e  telefoniche,  per  la  provvista
          dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed  ai  relativi
          impianti. 
              3.  Per  l'allestimento  e  l'impianto   di   materiale
          didattico e scientifico  che  implichi  il  rispetto  delle
          norme sulla sicurezza e  sull'adeguamento  degli  impianti,
          l'ente locale competente  e'  tenuto  a  dare  alle  scuole
          parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei  locali
          ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali  locali
          contestualmente all'impianto delle attrezzature. 
              4. Gli enti territoriali  competenti  possono  delegare
          alle singole istituzioni scolastiche,  su  loro  richiesta,
          funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici
          destinati  ad  uso  scolastico.  A  tal   fine   gli   enti
          territoriali assicurano le risorse  finanziarie  necessarie
          per l'esercizio delle funzioni delegate.» 
              - La legge 27 luglio 1978, n. 392  recante  «Disciplina
          delle locazioni di immobili  urbani»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 29 luglio  1978,
          n. 211. 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  14  del
          decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  66  (Norme  per  la
          promozione dell'inclusione scolastica  degli  studenti  con
          disabilita', a norma dell'art. 1, commi 180 e 181,  lettera
          c), della legge 13 luglio 2015, n. 107): 
              «Art.  14  (Continuita'  del   progetto   educativo   e
          didattico). - 1. - 2. Omissis. 
              3. Al fine di  agevolare  la  continuita'  educativa  e
          didattica di cui al  comma  1  e  valutati,  da  parte  del
          dirigente  scolastico,  l'interesse  della  bambina  o  del
          bambino, dell'alunna o  dell'alunno,  della  studentessa  o
          dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia,  per
          i posti di sostegno didattico, possono essere  proposti  ai
          docenti con contratto a tempo determinato e con  titolo  di
          specializzazione per il sostegno didattico di cui  all'art.
          12  ulteriori  contratti  a  tempo  determinato   nell'anno
          scolastico successivo, ferma restando la disponibilita' dei
          posti  e  le  operazioni  relative  al  personale  a  tempo
          indeterminato, nonche' quanto previsto dall'art.  1,  comma
          131, della citata legge  n.  107  del  2015.  Le  modalita'
          attuative del presente comma sono definite con decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  anche  apportando  le   necessarie
          modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro
          della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art.  1  del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno  2020,  n.  41  (Misure
          urgenti  sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio
          dell'anno scolastico e sullo  svolgimento  degli  esami  di
          Stato, nonche' in materia di  procedure  concorsuali  e  di
          abilitazione  e   per   la   continuita'   della   gestione
          accademica), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Misure urgenti per gli esami  di  Stato  e  la
          regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020). -  1.
          - 2. Omissis. 
              2-bis. In deroga  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017,  n.  62,  dall'anno  scolastico
          2020/2021,  la  valutazione  periodica   e   finale   degli
          apprendimenti  degli  alunni  delle  classi  della   scuola
          primaria, per ciascuna delle discipline di studio  previste
          dalle indicazioni nazionali per il  curricolo  e'  espressa
          attraverso un giudizio descrittivo riportato nel  documento
          di  valutazione  e  riferito  a   differenti   livelli   di
          apprendimento, secondo termini  e  modalita'  definiti  con
          ordinanza del Ministro dell'istruzione. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  41  del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21   giugno   2017,   n.   96
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo): 
              «Art. 41 (Fondo da ripartire per l'accelerazione  delle
          attivita' di ricostruzione a seguito di eventi sismici).  -
          1. Omissis. 
              2.  Al  fine  di   permettere   l'accelerazione   delle
          attivita' di ricostruzione a seguito degli  eventi  sismici
          del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
          Marche e Umbria, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
          Fondo da ripartire con una dotazione di  461,5  milioni  di
          euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018
          e 669,7 milioni di euro per  l'anno  2019.  L'utilizzo  del
          fondo e' disposto con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze su proposta  del  commissario
          per  la  ricostruzione  ovvero  del  Dipartimento  di   cui
          all'art. 18 bis del decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,
          n. 45. Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  si  provvede  all'eventuale  rimodulazione   delle
          risorse destinate annualmente  alle  finalita'  di  cui  al
          comma  3,  nell'ambito   dello   stanziamento   complessivo
          annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese. 
              Omissis.» 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca n. 427 del 21 maggio  2019
          reca: «Destinazione risorse in  favore  degli  enti  locali
          delle quattro regioni colpite dal sisma del Centro Italia».