Art. 32 bis 
 
      Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento 
                   dell'anno scolastico 2020/2021 
 
  1. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento  di  spazi
per garantire il corretto e regolare avvio e il regolare  svolgimento
dell'anno scolastico 2020/2021, e' istituito un fondo nello stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione pari  a  3
milioni di euro per l'anno 2020 e a 6  milioni  di  euro  per  l'anno
2021. Le risorse di cui al presente comma  sono  destinate  a  favore
degli enti locali, ivi inclusi gli enti  in  dissesto,  in  piano  di
riequilibrio finanziario pluriennale o in attesa di  approvazione  di
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per  le  finalita'  di
cui all'articolo 32, comma  2,  lettera  a),  del  presente  decreto,
prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di  conduzione
e adattamento alle esigenze didattiche e per  noleggio  di  strutture
temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo. 
  2. Agli oneri derivanti dal  comma  1  si  provvede  quanto  a  1,5
milioni di euro per l'anno  2020  mediante  corrispondente  riduzione
delle risorse previste dall'articolo 1, comma  717,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, quanto a 1,5  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni  2020  e  2021  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge 27  dicembre
2017, n. 205, e quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione  delle  risorse  previste  dall'articolo  3,
comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,  in  aggiunta  alle
misure per l'edilizia scolastica, adottate ai sensi dell'articolo 32,
comma 2, del presente decreto, il Ministero  dell'istruzione  destina
un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e
2021 a favore degli enti locali per la  realizzazione  di  interventi
strutturali   o    di    manutenzione    straordinaria    finalizzati
all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli  ambienti  e
degli spazi,  anche  assunti  in  locazione.  Ai  relativi  oneri  si
provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 58-octies  del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157.  Alle  medesime  finalita'  il
Ministero dell'istruzione destina ulteriori risorse, pari a 5 milioni
di euro, disponibili in bilancio, in  conto  residui,  ai  sensi  del
medesimo articolo 58-octies del decreto-legge n. 124  del  2019.  Con
decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di riparto delle risorse di cui al primo periodo. 
  4. Per il personale  del  comparto  scuola  restano  in  vigore  le
disposizioni di  cui  all'articolo  2,  comma  502,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. All'articolo 1,  comma  269,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, il primo periodo e' soppresso. 
  5. A decorrere dall'anno 2020, le quote aggiuntive del contributo a
carico del datore di  lavoro  per  la  previdenza  complementare  del
personale  delle  amministrazioni  statali   anche   ad   ordinamento
autonomo, come annualmente determinate  ai  sensi  dell'articolo  74,
comma 1, ultimo periodo,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
stanziate sul capitolo 2156 dello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, sono iscritte in un apposito  capitolo
di bilancio dei singoli Ministeri ovvero sono trasferite  ai  bilanci
delle amministrazioni  statali  ad  ordinamento  autonomo.  La  quota
aggiuntiva del contributo a carico del datore di lavoro e' versata al
relativo fondo di previdenza complementare, con le  stesse  modalita'
previste dalla normativa vigente per il versamento della quota  parte
a carico del lavoratore. 
  6. Nell'ambito dei patti educativi di territorio stipulati ai sensi
del Documento per  la  pianificazione  delle  attivita'  scolastiche,
educative e formative in tutte le istituzioni del  Sistema  nazionale
di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, contenuto nel  decreto
del Ministro dell'istruzione  del  26  giugno  2020,  le  istituzioni
scolastiche singole o in rete possono stipulare  protocolli  d'intesa
con gli enti locali volti  a  regolamentare  il  funzionamento  delle
attivita' previste nei patti stessi. L'ente locale, nei limiti  delle
risorse iscritte a legislazione vigente nel  proprio  bilancio,  puo'
affiancare   la   scuola   per   gli   aspetti   organizzativi,    di
responsabilita' e di copertura  assicurativa,  purche'  le  attivita'
svolte nelle scuole siano conformi al documento  di  valutazione  dei
rischi vigente nell'istituto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 717 dell'art.  1  della
          citata legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
              «Art. 1 
              1. - 716. Omissis. 
              717. L'Istituto nazionale  per  l'assicurazione  contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   nell'ambito   degli
          investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego  dei
          fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30  aprile
          1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori
          50 milioni di euro rispetto alle  somme  indicate  all'art.
          18, comma 8, del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, per la realizzazione delle  scuole  innovative,  ivi
          compresa l'acquisizione delle relative aree  di  intervento
          di cui all'art. 1, comma 153, della legge 13  luglio  2015,
          n. 107. Rispetto alle citate risorse i canoni di  locazione
          da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello  Stato
          nella  misura  di  euro  1,5  milioni  annui  a   decorrere
          dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo
          «La Buona Scuola» per il miglioramento e la  valorizzazione
          dell'istruzione scolastica di cui all'art.  1,  comma  202,
          della legge 13 luglio 2015,  n.  107.  Le  somme  incassate
          dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro
          proprieta'   in   favore    dell'INAIL    sono    vincolate
          prioritariamente alla realizzazione  delle  ulteriori  fasi
          progettuali  finalizzate   alla   cantierizzazione   e   al
          completamento dell'intervento oggetto del concorso  di  cui
          al comma 155 dell'art. 1 della  citata  legge  n.  107  del
          2015, in deroga a  quanto  previsto  dal  decreto-legge  19
          giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2015, n. 125.  Le  eventuali  somme  residue
          sono trasferite dagli enti locali al bilancio  dello  Stato
          per la riduzione dei canoni di cui al comma 158 dell'art. 1
          della citata legge n. 107 del 2015. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 678 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
              «Art. 1 
              Commi 1. - 677. Omissis. 
              678. Per il completamento del programma  relativo  alla
          realizzazione di scuole e poli scolastici innovativi  nelle
          aree interne secondo le modalita' di cui all'art. 1,  commi
          153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  previa
          individuazione delle aree  stesse  da  parte  del  Comitato
          tecnico aree interne, istituito con delibera  del  CIPE  n.
          9/2015 del 28 gennaio 2015, sono utilizzate le  risorse  di
          cui al comma 677 del presente art., rispetto alle  quali  i
          canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a
          carico dello Stato nella misura  di  1,5  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri, pari a
          1,5 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2019,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
          funzionamento  delle  istituzioni   scolastiche,   di   cui
          all'art. 1, comma 601, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  4  dell'art.  3  del
          decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione  del
          sistema integrato  di  educazione  e  di  istruzione  dalla
          nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi  180  e
          181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107): 
              «Art. 3 (Poli per l'infanzia). - 1. - 3. Omissis. 
              4. Al fine di favorire la  costruzione  di  edifici  da
          destinare a  Poli  per  l'infanzia  innovativi  a  gestione
          pubblica, l'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   nell'ambito   degli
          investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego  dei
          fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30  aprile
          1969,  n.  153,  destina,  nel  rispetto  degli   obiettivi
          programmatici di finanza pubblica, fino ad  un  massimo  di
          150 milioni di euro per il triennio  2018-2020  comprensivi
          delle risorse per l'acquisizione delle  aree,  rispetto  ai
          quali i  canoni  di  locazione  che  il  soggetto  pubblico
          locatario deve corrispondere all'INAIL sono posti a  carico
          dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere
          dall'anno 2019. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'art.  58-octies  del  citato
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157: 
              «Art. 58-octies (Rifinanziamento di interventi  urgenti
          in materia di sicurezza per l'edilizia  scolastica).  -  1.
          Per  le  esigenze  urgenti  e  indifferibili  di  messa  in
          sicurezza  e  riqualificazione  energetica  degli   edifici
          scolastici pubblici, compresi gli interventi da  realizzare
          a  seguito  delle  verifiche  di   vulnerabilita'   sismica
          effettuate ai sensi dell'art. 2,  comma  3,  dell'ordinanza
          del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3274  del  20
          marzo  2003,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, per  le  zone
          sismiche 3 e 4, e  dell'art.  20-bis  del  decreto-legge  9
          febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche 1 e 2,  e'
          istituita  un'apposita  sezione   del   Fondo   unico   per
          l'edilizia scolastica, di cui all'art. 11, comma  4-sexies,
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con la
          dotazione di 5 milioni di euro per  l'anno  2019  e  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025. 
              2.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  sentiti  i  competenti
          dipartimenti della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          da emanare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono individuate le modalita' di accesso alle risorse della
          sezione del Fondo di cui al comma  1,  le  priorita'  degli
          interventi nonche' ogni altra disposizione  occorrente  per
          l'attuazione del presente articolo. 
              3. Agli oneri di cui al comma 1  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2019-2021, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  per  l'anno  2019,  allo  scopo  utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.» 
              - Si riporta il testo del comma 502 dell'art.  2  della
          citata legge 24 dicembre 2007, n. 244: 
              «Art. 2 
              1. - 501. Omissis. 
              502. A decorrere dall'anno 2008,  le  quote  aggiuntive
          del contributo  a  carico  del  datore  di  lavoro  per  la
          previdenza complementare del personale del comparto scuola,
          come annualmente determinate ai sensi dell'art.  74,  comma
          1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.  388  e
          gia' iscritte, per l'anno 2007,  nel  capitolo  2156  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di  bilancio
          dello stato di  previsione  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione. La quota aggiuntiva del contributo  del  datore
          di lavoro e'  versata,  al  relativo  fondo  di  previdenza
          complementare,  con  le  stesse  modalita'  previste  dalla
          normativa vigente per il versamento  della  quota  parte  a
          carico del lavoratore. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 269 dell'art.  1  della
          citata legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1 
              1. - 268. Omissis. 
              269. Il contributo a carico del  datore  di  lavoro  e'
          versato al relativo fondo di previdenza  complementare  con
          le stesse modalita' previste dalla normativa vigente per il
          versamento del contributo a carico del lavoratore. Il comma
          2 dell'art. 74 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e'
          abrogato. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  74  della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): 
              «Art.  74  (Previdenza  complementare  dei   dipendenti
          pubblici). - 1. Per fare fronte all'obbligo della  pubblica
          amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto
          legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di  contribuire,  quale
          datore di lavoro, al finanziamento  dei  fondi  gestori  di
          previdenza    complementare    dei     dipendenti     delle
          amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento  autonomo,
          in corrispondenza delle risorse  contrattualmente  definite
          eventualmente destinate dai lavoratori  allo  stesso  fine,
          sono assegnate le risorse previste dall'art. 26, comma  18,
          della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  nonche'  lire  100
          miliardi annue a decorrere dall'anno  2001.  Per  gli  anni
          successivi al  2003,  alla  determinazione  delle  predette
          risorse si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
          d), della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni. 
              Omissis.»