Art. 32 ter Misure urgenti per garantire la funzionalita' amministrativa delle istituzioni scolastiche 1. Al fine di garantire la piena operativita' delle istituzioni scolastiche, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 e in deroga ai termini previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, nelle regioni nelle quali le procedure del concorso pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si sono concluse con l'approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito dell'approvazione delle graduatorie di merito, purche' entro il 31 dicembre 2020, nei limiti dei posti autorizzati per l'anno scolastico 2020/2021. Fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico, gli effetti economici dei relativi contratti decorrono dalla data della presa di servizio. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per effetto di quanto previsto dai periodi precedenti, dalla data della presa di servizio dei vincitori di concorso sono revocati le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento dell'incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) agli assistenti amministrativi. Restano confermati, a potenziamento dell'attivita' di segreteria delle istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzate all'assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze del Ministro dell'istruzione attuative dell'articolo 231-bis del medesimo decreto-legge, e all'articolo 32 del presente decreto, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA. 2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo sono destinati alle immissioni in ruolo ai sensi della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti annualmente autorizzati. 3. Nei limiti della quota degli idonei di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, elevata al 50 per cento, i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di cui al comma 1 possono presentare istanza per i posti di cui al comma 2 residuati in una o piu' regioni, nel limite delle facolta' assunzionali annualmente previste. L'istanza e' presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalita' di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonche' i termini, le modalita' e la procedura per le relative immissioni in ruolo. Resta fermo il vincolo di permanenza previsto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come declinato dal bando di concorso. 5. Al fine di dare continuita' alle procedure concorsuali per direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il termine di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo, e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore a 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo. 6. La configurazione delle commissioni di cui al comma 5 e' altresi' adottata per la procedura di cui all'articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 126 del 2019. 7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002): «Art. 4-bis (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario). - 1. Il disposto dell'art. 4, comma 1, primo periodo, si applica anche con riferimento ai provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). Decorso il termine del 31 luglio, all'adozione dei provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo determinato, del predetto personale, provvedono i dirigenti scolastici. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.» - Si riporta il testo del comma 605 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: «Art. 1 1. - 604. Omissis. 605. E' bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facolta' assunzionali ai sensi dell'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni. Omissis.» - Si riporta il testo dei commi 3 e 3-bis dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): «Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. - 2-bis. Omissis. 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente art. si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3 bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale, [ivi comprese quelle relative al personale gia' in servizio con diversa qualifica o livello presso la medesima o altra amministrazione pubblica]. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. Omissis.» - Il testo dell'art. 235 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 32. - Il testo dell'art. 231-bis del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 32. - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 (Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti): «Art. 2 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e per assicurare la funzionalita' delle istituzioni scolastiche). - 1. - 5. Omissis. 6. L'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nelle quali la percentuale di idonei e' elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unita' superiore.» - Si riporta il testo degli articoli 45 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 45 (Valore giuridico della trasmissione). - 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.» «Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'art. 20; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), la carta di identita' elettronica o la carta nazionale dei servizi; b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'art. 64-bis; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identita'; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'art. 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis, comma 1-ter. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario; [1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.] 1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso. 2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. [3. Dalla data di cui all'art. 64, comma 3, non e' piu' consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalita' di cui al comma 1, lettera c).] 4. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». - Si riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 35 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1. - 5.2. Omissis. 5 bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. Omissis.»