Art. 32 ter 
 
            Misure urgenti per garantire la funzionalita' 
            amministrativa delle istituzioni scolastiche 
 
  1. Al fine di garantire la  piena  operativita'  delle  istituzioni
scolastiche, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 e in  deroga
ai termini previsti dall'articolo 4-bis del  decreto-legge  3  luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20  agosto
2001, n. 333, nelle regioni nelle quali  le  procedure  del  concorso
pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della  legge  27  dicembre
2017,  n.  205,  non  si  sono  concluse  con  l'approvazione   della
graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo
dei vincitori  sono  effettuate  a  seguito  dell'approvazione  delle
graduatorie di merito, purche' entro il 31 dicembre 2020, nei  limiti
dei posti autorizzati per l'anno scolastico 2020/2021. Fermi restando
gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico,  gli  effetti
economici dei relativi contratti decorrono dalla data della presa  di
servizio. Si applicano in ogni caso le  disposizioni  in  materia  di
programmazione delle assunzioni del personale  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 39, commi 3 e  3-bis,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449. Per effetto di  quanto  previsto  dai  periodi
precedenti, dalla data della  presa  di  servizio  dei  vincitori  di
concorso sono revocati le reggenze e gli eventuali  provvedimenti  di
conferimento  dell'incarico  di  direttore  dei  servizi  generali  e
amministrativi  (DSGA)  agli   assistenti   amministrativi.   Restano
confermati,  a  potenziamento  dell'attivita'  di  segreteria   delle
istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse di cui all'articolo
235  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  finalizzate
all'assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle  ordinanze
del Ministro  dell'istruzione  attuative  dell'articolo  231-bis  del
medesimo decreto-legge, e all'articolo 32  del  presente  decreto,  i
contratti a tempo determinato  comunque  connessi  o  collegati  alla
sostituzione degli  assistenti  amministrativi  facenti  funzione  di
DSGA. 
  2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di
cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022,  i  posti
di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti  e
disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di  immissione
in ruolo sono destinati alle  immissioni  in  ruolo  ai  sensi  della
procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, fermo restando
il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39,  commi  3  e  3-bis,
della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e  nel  limite  dei  posti
annualmente autorizzati. 
  3. Nei limiti della quota degli idonei di cui all'articolo 2, comma
6, del  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,  elevata  al  50
per cento, i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di  cui
al comma 1 possono presentare istanza per i posti di cui al  comma  2
residuati  in  una  o  piu'  regioni,  nel  limite   delle   facolta'
assunzionali   annualmente   previste.   L'istanza   e'    presentata
esclusivamente  mediante  il  sistema   informativo   del   Ministero
dell'istruzione,  in  deroga  agli  articoli  45  e  65  del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono disciplinati i  termini  e  le
modalita' di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonche'  i
termini, le modalita' e la procedura per le  relative  immissioni  in
ruolo. Resta fermo il vincolo di  permanenza  previsto  dall'articolo
35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come
declinato dal bando di concorso. 
  5. Al fine di  dare  continuita'  alle  procedure  concorsuali  per
direttore dei servizi generali  e  amministrativi,  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  da
adottare entro il termine di cui al comma 4, sono definiti i  criteri
di composizione delle commissioni giudicatrici, che  sono  presiedute
da un dirigente scolastico,  un  dirigente  tecnico  o  un  dirigente
amministrativo,  e  i  requisiti  che  devono  essere  posseduti  dai
relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali,  ciascuna  da
superare con un punteggio pari o superiore a 7/10  o  equivalente;  i
punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di  valutazione;  la
tabella  dei   titoli   accademici,   scientifici   e   professionali
valutabili, comunque in misura non superiore  al  20  per  cento  del
punteggio complessivo. 
  6. La configurazione  delle  commissioni  di  cui  al  comma  5  e'
altresi' adottata per la procedura di cui all'articolo  2,  comma  6,
del citato decreto-legge n. 126 del 2019. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 2,  3,  4,  5  e  6  non  devono
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
          3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 agosto 2001,  n.  333  (Disposizioni  urgenti  per
          assicurare   l'ordinato    avvio    dell'anno    scolastico
          2001/2002): 
              «Art.  4-bis  (Personale  amministrativo,   tecnico   e
          ausiliario). - 1. Il disposto dell'art. 4, comma  1,  primo
          periodo, si applica anche con riferimento ai  provvedimenti
          di assunzione, con contratto  a  tempo  indeterminato,  del
          personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   (ATA).
          Decorso  il  termine  del  31  luglio,   all'adozione   dei
          provvedimenti  di  assunzione,  con   contratto   a   tempo
          determinato, del predetto personale, provvedono i dirigenti
          scolastici. Si applicano in ogni caso  le  disposizioni  in
          materia di programmazione delle  assunzioni  del  personale
          delle amministrazioni pubbliche di cui  all'art.  39  della
          legge   27   dicembre   1997,   n.   449,   e    successive
          modificazioni.» 
              - Si riporta il testo del comma 605 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
              «Art. 1 
              1. - 604. Omissis. 
              605. E' bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri  a
          carico della finanza pubblica,  un  concorso  pubblico  per
          l'assunzione  di  direttori   dei   servizi   generali   ed
          amministrativi, nei limiti delle facolta'  assunzionali  ai
          sensi dell'art.  39,  commi  3  e  3-bis,  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti  amministrativi  che,
          alla data di entrata in vigore della presente legge,  hanno
          maturato almeno tre interi anni di  servizio  negli  ultimi
          otto nelle mansioni di direttore dei  servizi  generali  ed
          amministrativi   possono   partecipare    alla    procedura
          concorsuale di cui al primo periodo anche in  mancanza  del
          requisito culturale di  cui  alla  tabella  B  allegata  al
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo   al
          personale del  Comparto  scuola  sottoscritto  in  data  29
          novembre 2007, e successive modificazioni. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dei commi 3 e 3-bis dell'art.  39
          della legge  27  dicembre  1997,  n.  449  (Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza pubblica): 
              «Art. 39 (Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time).  -  1.  -
          2-bis. Omissis. 
              3.  Per  consentire  lo  sviluppo   dei   processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente  art.  si  applicano  anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
              3  bis.  A  decorrere  dall'anno  1999  la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e  le  nuove  assunzioni  di  personale,  [ivi
          comprese quelle relative al personale gia' in servizio  con
          diversa qualifica o livello  presso  la  medesima  o  altra
          amministrazione pubblica]. Il decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso
          anno, entro il 31 gennaio,  prevede  criteri,  modalita'  e
          termini anche differenziati delle  assunzioni  da  disporre
          rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener
          conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze  delle
          amministrazioni  per  il  pieno  adempimento  dei   compiti
          istituzionali. 
              Omissis.» 
              - Il testo dell'art. 235 del  citato  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 32. 
              - Il testo dell'art. 231-bis del  citato  decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 32. 
              - Si riporta il testo  del  comma  6  dell'art.  2  del
          decreto-legge 29 ottobre  2019,  n.  126,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 (Misure
          di  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  in  materia  di
          reclutamento del  personale  scolastico  e  degli  enti  di
          ricerca e di abilitazione dei docenti): 
              «Art. 2 (Disposizioni in materia  di  reclutamento  del
          personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente  dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca,  e   per   assicurare   la   funzionalita'   delle
          istituzioni scolastiche). - 1. - 5. Omissis. 
              6. L'art. 22, comma  15,  del  decreto  legislativo  25
          maggio 2017, n. 75,  si  applica  anche  alla  progressione
          all'area   dei   direttori   dei   servizi    generali    e
          amministrativi del personale assistente  amministrativo  di
          ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni  dell'area
          di destinazione per almeno tre  interi  anni  scolastici  a
          decorrere dall'anno scolastico  2011/2012.  Le  graduatorie
          risultanti dalla procedura di cui al  primo  periodo,  sono
          utilizzate in  subordine  a  quelle  del  concorso  di  cui
          all'art. 1, comma 605, della legge  27  dicembre  2017,  n.
          205, nelle quali la percentuale di idonei e' elevata al  30
          per cento  dei  posti  messi  a  concorso  per  la  singola
          regione, con arrotondamento all'unita' superiore.» 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  45  e  65  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art. 45 (Valore giuridico della trasmissione). - 1.  I
          documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una   pubblica
          amministrazione   con   qualsiasi   mezzo   telematico    o
          informatico,   idoneo   ad   accertarne   la   provenienza,
          soddisfano il requisito  della  forma  scritta  e  la  loro
          trasmissione  non  deve  essere  seguita  da   quella   del
          documento originale. 
              2.  Il  documento   informatico   trasmesso   per   via
          telematica si intende spedito dal mittente  se  inviato  al
          proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
          reso  disponibile  all'indirizzo  elettronico   da   questi
          dichiarato,  nella  casella  di   posta   elettronica   del
          destinatario messa a disposizione dal gestore.» 
              «Art.  65  (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per  via  telematica).  -  1.  Le
          istanze e le dichiarazioni presentate  per  via  telematica
          alle pubbliche amministrazioni e  ai  gestori  dei  servizi
          pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1 e  3,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          sono valide: 
                a) se sottoscritte mediante una delle  forme  di  cui
          all'art. 20; 
                b) ovvero,  quando  l'istante  o  il  dichiarante  e'
          identificato attraverso il sistema  pubblico  di  identita'
          digitale (SPID), la carta di  identita'  elettronica  o  la
          carta nazionale dei servizi; 
                b-bis) ovvero formate tramite  il  punto  di  accesso
          telematico per i dispositivi mobili di cui all'art. 64-bis; 
                c) ovvero sono sottoscritte e  presentate  unitamente
          alla copia del documento d'identita'; 
                c-bis)  ovvero  se  trasmesse  dall'istante   o   dal
          dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in  uno
          degli elenchi di  cui  all'art.  6-bis,  6-ter  o  6-quater
          ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un
          indirizzo elettronico eletto presso un  servizio  di  posta
          elettronica  certificata  o  un  servizio  elettronico   di
          recapito  certificato  qualificato,   come   definito   dal
          Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, di  assenza  di  un
          domicilio digitale iscritto,  la  trasmissione  costituisce
          elezione di domicilio digitale ai sensi e per  gli  effetti
          dell'art.  3-bis,  comma  1-ter.  Sono   fatte   salve   le
          disposizioni normative che  prevedono  l'uso  di  specifici
          sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario; 
              [1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione  normativa,  su   proposta   dei   Ministri
          competenti per materia, possono essere individuati  i  casi
          in  cui  e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante  firma
          digitale.] 
              1-ter. Il mancato avvio del procedimento da  parte  del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma   1   comporta   responsabilita'    dirigenziale    e
          responsabilita' disciplinare dello stesso. 
              2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
          equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni  sottoscritte
          con firma autografa  apposta  in  presenza  del  dipendente
          addetto al procedimento. 
              [3. Dalla data di cui all'art. 64, comma 3, non e' piu'
          consentito  l'invio  di  istanze  e  dichiarazioni  con  le
          modalita' di cui al comma 1, lettera c).] 
              4. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e'  sostituito
          dal seguente: 
              «2. Le istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica  sono  valide  se  effettuate   secondo   quanto
          previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
          n. 82». 
              - Si riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 35  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 35 (Reclutamento del  personale).  -  1.  -  5.2.
          Omissis. 
              5 bis. I vincitori dei concorsi devono permanere  nella
          sede di prima destinazione per un periodo non  inferiore  a
          cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
          derogabile dai contratti collettivi. 
              Omissis.»