Art. 33 
 
          Misure urgenti per la continuita' delle attivita' 
               del sistema della formazione superiore 
 
  1.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 100, comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) all'articolo 101: 
      1) al comma 2, le parole  «Nel  periodo  di  sospensione  della
frequenza delle attivita' didattiche disposta ai sensi degli articoli
1 e 3 del decreto legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  13,  nonche'  degli
articoli 1 e  2  del  decreto  legge  25  marzo  2020,  n.  19»  sono
soppresse; 
      2) al comma 4, le parole «Nel periodo di sospensione di cui  al
comma 1» sono soppresse. 
  2. Limitatamente all'anno  accademico  2020/2021,  le  regioni,  le
province autonome di Trento e Bolzano e  le  universita'  nonche'  le
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e  coreutica,  per
gli interventi di  rispettiva  competenza,  possono  rimodulare,  nei
limiti delle risorse disponibili, l'entita'  delle  borse  di  studio
destinate agli studenti fuori sede e, in deroga all'articolo 4, comma
8, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei  ministri
del 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del  26
luglio 2001, considerare come fuori sede lo studente residente in  un
luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo
prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando
le strutture residenziali pubbliche o  altri  alloggi  di  privati  o
enti, anche per un  periodo  inferiore  a  dieci  mesi,  purche'  non
inferiore a quattro mesi. Le disposizioni di cui  al  presente  comma
trovano applicazione, ove  possibile,  anche  per  l'anno  accademico
2019/2020. 
  2-bis. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo il
comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Sulla  base  di  accordi  di  programma  con  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, le istituzioni di cui  all'articolo
1 possono sperimentare, anche in deroga  al  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2003,  n.132,  e
comunque nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  di  cui  al
comma  8  del  presente  articolo,  propri   modelli   funzionali   e
organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e  costituzione
degli organi di governo, nonche' forme sostenibili di  organizzazione
dell'attivita' di ricerca. Con decreto del Ministero dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia  e  delle
finanze,   sono   definiti   i   criteri   per   l'ammissione    alla
sperimentazione e le modalita' di verifica  periodica  dei  risultati
conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese
di personale nonche' delle  dotazioni  organiche  previste  ai  sensi
della normativa vigente e delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente». 
  2-ter. All'articolo 22-bis, comma 2, del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Nell'ambito  dei
processi  di  statizzazione  e  razionalizzazione,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca e con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono definiti  criteri  per  la  determinazione  delle
relative dotazioni organiche nei  limiti  massimi  del  personale  in
servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017,
ivi compreso il personale con contratti di lavoro flessibile, nonche'
per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato di tale personale
in servizio alla data di conclusione del processo  di  statizzazione,
che deve concludersi entro il  termine  perentorio  del  31  dicembre
2021, e comunque nei limiti delle predette dotazioni organiche»; 
  b) al quarto periodo, le parole: «contratti  a  tempo  determinato»
sono sostituite dalle seguenti: «contratti di lavoro flessibile». 
  2-quater. Al fine di consentire alle universita' di adeguarsi  alle
previsioni di cui all'articolo 11 della legge 20  novembre  2017,  n.
167, mediante la  definizione  dei  contratti  integrativi  di  sede,
finalizzati  a  superare  il  contenzioso  esistente  e  a  prevenire
l'insorgere di ulteriore contenzioso, anche  nell'ambito  dell'Unione
europea, al comma 2 del medesimo articolo 11, le parole: «entro il 30
giugno 2020» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  il  30  giugno
2021». 
  2-quinquies. Per quanto non diversamente disposto, le  disposizioni
di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano esclusivamente all'anno
accademico 2020/2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 100,  comma  2,  e
          101, commi 2 e 4, del citato decreto-legge 17  marzo  2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 100 (Misure a sostegno  delle  universita'  delle
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica   musicale   e
          coreutica e degli enti di ricerca). - 1. Omissis. 
              2. I mandati  dei  componenti  degli  organi  statutari
          degli Enti pubblici  di  ricerca  di  cui  all'art.  1  del
          decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione
          dell'Istituto nazionale  di  statistica  -  ISTAT,  il  cui
          consiglio e' validamente  insediato  con  la  nomina  della
          maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade
          il 31 dicembre 2020, sono prorogati, laddove  scaduti  alla
          data di entrata in vigore del presente  decreto  ovvero  in
          scadenza  durante  il  periodo  dello  stato  di  emergenza
          deliberato dal Consiglio dei ministri in  data  31  gennaio
          2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. 
              Omissis.» 
              «Art.  101   (Misure   urgenti   per   la   continuita'
          dell'attivita'  formativa   delle   Universita'   e   delle
          Istituzioni  di  alta  formazione  artistica   musicale   e
          coreutica). - 1. Omissis. 
              2. Le attivita' formative e di servizio agli  studenti,
          inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' le  attivita'
          di  verifica  dell'apprendimento  svolte  o   erogate   con
          modalita'  a  distanza   secondo   le   indicazioni   delle
          universita'  di  appartenenza  sono   computate   ai   fini
          dell'assolvimento dei compiti di cui all'art. 6 della legge
          30 dicembre  2010,  n.  240,  e  sono  valutabili  ai  fini
          dell'attribuzione degli  scatti  biennali,  secondo  quanto
          previsto dall'art. 6, comma 14, della medesima legge n. 240
          del  2010,  nonche'  ai  fini  della  valutazione,  di  cui
          all'art. 2, comma 3, e all'art. 3, comma 3, del regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
          dicembre 2011, n.  232,  per  l'attribuzione  della  classe
          stipendiale successiva. 
              3. Omissis. 
              4. Le attivita' formative ed i  servizi  agli  studenti
          erogati con modalita' a  distanza  secondo  le  indicazioni
          delle universita' di appartenenza sono  computati  ai  fini
          dell'assolvimento  degli  obblighi  contrattuali   di   cui
          all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
              Omissis.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508 (Riforma  delle  Accademie  di  belle
          arti, dell'Accademia  nazionale  di  danza,  dell'Accademia
          nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori  per
          le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
          Istituti  musicali  pareggiati),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e
          musicale). - 1. Le Accademie  di  belle  arti,  l'Accademia
          nazionale di arte  drammatica  e  gli  ISIA,  nonche',  con
          l'applicazione delle disposizioni di  cui  al  comma  2,  i
          Conservatori di musica, l'Accademia nazionale  di  danza  e
          gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito
          delle istituzioni di  alta  cultura  cui  l'art.  33  della
          Costituzione riconosce  il  diritto  di  darsi  ordinamenti
          autonomi,    il    sistema    dell'alta    formazione     e
          specializzazione  artistica   e   musicale.   Le   predette
          istituzioni sono disciplinate dalla presente  legge,  dalle
          norme in essa richiamate e dalle altre norme che  vi  fanno
          espresso riferimento. 
              2. I Conservatori di musica, l'Accademia  nazionale  di
          danza e gli Istituti musicali pareggiati  sono  trasformati
          in Istituti superiori di studi  musicali  e  coreutici,  ai
          sensi del presente articolo. 
              3.  Il  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica  esercita,  nei  confronti  delle
          istituzioni di cui all'art. 1,  poteri  di  programmazione,
          indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal
          titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168 e  nel  rispetto
          dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge. 
              4. Le istituzioni di cui all'art. 1 sono sedi  primarie
          di alta formazione, di specializzazione e  di  ricerca  nel
          settore artistico e musicale e svolgono correlate attivita'
          di produzione. Sono  dotate  di  personalita'  giuridica  e
          godono di  autonomia  statutaria,  didattica,  scientifica,
          amministrativa,  finanziaria  e  contabile  ai  sensi   del
          presente   articolo,   anche   in   deroga    alle    norme
          dell'ordinamento  contabile  dello  Stato  e   degli   enti
          pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi. 
              5. Le istituzioni di  cui  all'art.  1  istituiscono  e
          attivano corsi di formazione ai  quali  si  accede  con  il
          possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
          nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione.  Le
          predette   istituzioni   rilasciano    specifici    diplomi
          accademici  di  primo  e  secondo   livello,   nonche'   di
          perfezionamento, di specializzazione e di  formazione  alla
          ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
          dalle predette istituzioni si applica il comma 5  dell'art.
          9 della legge 19 novembre 1990, n.  341.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica, di concerto con il Ministro  per  la  funzione
          pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per  l'alta
          formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'art.  3,
          sono dichiarate le equipollenze  tra  i  titoli  di  studio
          rilasciati ai sensi della presente  legge  e  i  titoli  di
          studio universitari al fine  esclusivo  dell'ammissione  ai
          pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche  funzionali
          del pubblico impiego per  le  quali  ne  e'  prescritto  il
          possesso. 
              6.  Il  rapporto  di   lavoro   del   personale   delle
          istituzioni di cui all'art. 1 e' regolato  contrattualmente
          ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29  e
          successive modificazioni  e  integrazioni,  nell'ambito  di
          apposito  comparto  articolato  in  due  distinte  aree  di
          contrattazione, rispettivamente per il personale docente  e
          non docente. Limitatamente  alla  copertura  dei  posti  in
          organico che si rendono  disponibili  si  fa  ricorso  alle
          graduatorie nazionali previste dall'art. 270, comma 1,  del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile  1994,
          n. 297 come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge  3
          maggio  1999,  n.  124,  le  quali,  integrate   in   prima
          applicazione a norma del  citato  art.  3,  comma  2,  sono
          trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le  esigenze
          didattiche derivanti dalla presente legge cui non si  possa
          far  fronte  nell'ambito  delle  dotazioni  organiche,   si
          provvede   esclusivamente   mediante   l'attribuzione    di
          incarichi  di  insegnamento  di  durata  non  superiore  al
          quinquennio,   rinnovabili,   anche   ove   temporaneamente
          conferiti a personale incluso  nelle  predette  graduatorie
          nazionali. Dopo  l'esaurimento  di  tali  graduatorie,  gli
          incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti  di
          durata  non  superiore  al  quinquennio,   rinnovabili.   I
          predetti  incarichi  di  insegnamento  non  sono   comunque
          conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale
          docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui
          all'art. 1 alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge con rapporto di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  e'
          inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento,
          mantenendo le funzioni  e  il  trattamento  complessivo  in
          godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e  nel  terzo
          periodo  del  presente  comma,  nei   predetti   ruoli   ad
          esaurimento e' altresi' inquadrato  il  personale  inserito
          nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto
          dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 
              7.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          su proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
          pubblica  istruzione,  sentiti  il  CNAM  e  le  competenti
          Commissioni  parlamentari,  le  quali  si  esprimono   dopo
          l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,  sono
          disciplinati: 
                a)   i   requisiti   di   qualificazione   didattica,
          scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; 
                b) i requisiti di idoneita' delle sedi; 
                c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2; 
                d) i possibili accorpamenti  e  fusioni,  nonche'  le
          modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
          universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; 
                e) le procedure di reclutamento del personale; 
                f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
          autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; 
                g) le procedure,  i  tempi  e  le  modalita'  per  la
          programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo  dell'offerta
          didattica nel settore; 
                h)   i   criteri   generali   per   l'istituzione   e
          l'attivazione  dei  corsi,  ivi  compresi  quelli  di   cui
          all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la
          programmazione degli accessi; 
                i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di
          cui all'art. 1. 
              8. I regolamenti di cui al comma 7 sono  emanati  sulla
          base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  valorizzazione  delle  specificita'  culturali  e
          tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e  delle
          istituzioni del settore, nonche'  definizione  di  standard
          qualitativi riconosciuti in ambito internazionale; 
                b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione
          di strutture e  infrastrutture,  adeguati  alle  specifiche
          attivita' formative; 
                c) programmazione dell'offerta formativa  sulla  base
          della  valutazione  degli  sbocchi  professionali  e  della
          considerazione  del  diverso  ruolo  della  formazione  del
          settore rispetto alla formazione tecnica superiore  di  cui
          all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a  quella
          universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di raccordo
          tra i tre sistemi su base territoriale; 
                d) previsione, per le istituzioni di cui all'art.  1,
          della facolta' di attivare, fino alla data  di  entrata  in
          vigore di specifiche norme di riordino del  settore,  corsi
          di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
          modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti  alla
          scuola media e alla scuola secondaria superiore; 
                e) possibilita' di  prevedere,  contestualmente  alla
          riorganizzazione delle strutture e dei corsi  esistenti  e,
          comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
          una graduale statizzazione,  su  richiesta,  degli  attuali
          Istituti musicali pareggiati e  delle  Accademie  di  belle
          arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di  nuovi
          musei e  riordino  di  musei  esistenti,  di  collezioni  e
          biblioteche, ivi comprese quelle  musicali,  degli  archivi
          sonori, nonche' delle strutture necessarie alla  ricerca  e
          alle  produzioni  artistiche.  Nell'ambito  della  graduale
          statizzazione  si  terra'   conto,   in   particolare   nei
          capoluoghi    sprovvisti    di     istituzioni     statali,
          dell'esistenza  di  Istituti  non  statali  e  di  Istituti
          pareggiati o  legalmente  riconosciuti  che  abbiano  fatto
          domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il  legale
          riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i
          requisiti alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge; 
                f) definizione di un  sistema  di  crediti  didattici
          finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi  e  delle
          altre attivita' didattiche seguite dagli studenti,  nonche'
          al riconoscimento parziale o totale degli studi  effettuati
          qualora  lo  studente  intenda  proseguirli   nel   sistema
          universitario o della formazione tecnica superiore  di  cui
          all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
                g) facolta' di  convenzionamento,  nei  limiti  delle
          risorse attribuite a ciascuna istituzione, con  istituzioni
          scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
          e di formazione musicale o  coreutica  anche  ai  fini  del
          conseguimento  del   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore  o  del  proseguimento  negli  studi  di  livello
          superiore; 
                h) facolta' di  convenzionamento,  nei  limiti  delle
          risorse attribuite a ciascuna istituzione, con  istituzioni
          universitarie per lo  svolgimento  di  attivita'  formative
          finalizzate al rilascio di  titoli  universitari  da  parte
          degli  atenei  e  di  diplomi  accademici  da  parte  delle
          istituzioni di cui all'art. 1; 
                i)  facolta'  di   costituire,   sulla   base   della
          contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e
          integrazione  dell'offerta  formativa,  Politecnici   delle
          arti, nei quali possono confluire  le  istituzioni  di  cui
          all'art.  1  nonche'  strutture   delle   universita'.   Ai
          Politecnici delle arti si  applicano  le  disposizioni  del
          presente articolo; 
                l) verifica  periodica,  anche  mediante  l'attivita'
          dell'Osservatorio   per   la   valutazione   del    sistema
          universitario,  del   mantenimento   da   parte   di   ogni
          istituzione degli standard e dei requisiti  prescritti;  in
          caso di non mantenimento da parte di  istituzioni  statali,
          con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica le  stesse  sono  trasformate  in
          sedi distaccate di altre istituzioni e, in  caso  di  gravi
          carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di  non
          mantenimento  da  parte   di   istituzioni   pareggiate   o
          legalmente   riconosciute,   il    pareggiamento    o    il
          riconoscimento  e'  revocato  con  decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
              8-bis. Sulla  base  di  accordi  di  programma  con  il
          Ministero dell'universita' e della ricerca, le  istituzioni
          di cui all'art. 1 possono sperimentare, anche in deroga  al
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 febbraio 2003, n.132, e comunque nel rispetto
          dei principi e criteri direttivi di  cui  al  comma  8  del
          presente art., propri modelli funzionali  e  organizzativi,
          ivi comprese modalita' di composizione e costituzione degli
          organi   di   governo,   nonche'   forme   sostenibili   di
          organizzazione dell'attivita' di ricerca. Con  decreto  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca, di concerto con
          il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i
          criteri  per  l'ammissione  alla   sperimentazione   e   le
          modalita' di verifica periodica dei  risultati  conseguiti,
          fermo restando il rispetto del limite massimo  delle  spese
          di personale nonche' delle dotazioni organiche previste  ai
          sensi della normativa vigente e delle  risorse  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente. 
              9. Con effetto dalla data di entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui al  comma  7  sono  abrogate  le
          disposizioni  vigenti  incompatibili  con  esse  e  con  la
          presente  legge,  la  cui  ricognizione  e'   affidata   ai
          regolamenti stessi.» 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 22-bis  del
          citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 22-bis (Statizzazione e  razionalizzazione  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica non statali). - 1. Omissis. 
              2. I processi di cui al comma 1 sono  disciplinati  con
          decreti del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2,
          commi 7, lettera d), e 8, lettere a),  b),  c),  e)  e  l),
          della legge 21 dicembre  1999,  n.  508.  Gli  enti  locali
          continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli
          immobili e  si  fanno  carico  delle  situazioni  debitorie
          pregresse alla statizzazione in  favore  delle  istituzioni
          per le quali alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto  gia'  vi  sono  tenuti,  previa   convenzione   da
          stipulare tra ciascun ente e il Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. Nell'ambito dei  processi
          di  statizzazione  e  razionalizzazione,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la
          determinazione  delle  relative  dotazioni  organiche   nei
          limiti massimi del personale in servizio presso le predette
          istituzioni alla data del 24 giugno 2017, ivi  compreso  il
          personale con contratti di lavoro flessibile,  nonche'  per
          il graduale inquadramento nei ruoli  dello  Stato  di  tale
          personale in servizio alla data di conclusione del processo
          di statizzazione, che deve  concludersi  entro  il  termine
          perentorio del 31 dicembre  2021,  e  comunque  nei  limiti
          delle predette dotazioni organiche. Il decreto  di  cui  al
          precedente periodo, ai fini  dell'inquadramento  nei  ruoli
          del personale statale, e' adottato assumendo quali  criteri
          la verifica delle modalita' utilizzate per la selezione del
          predetto   personale,   prevedendo   ove   necessario    il
          superamento di specifiche procedure concorsuali  pubbliche,
          l'anzianita' maturata con contratti di  lavoro  flessibile,
          pari ad almeno tre  anni,  anche  non  continuativi,  negli
          ultimi otto anni e la valutazione di  titoli  accademici  e
          professionali. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  11  della  legge  20
          novembre 2017, n. 167 (Disposizioni per l'adempimento degli
          obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
          europea  -  Legge  europea  2017),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 11 (Disposizioni  relative  agli  ex  lettori  di
          lingua straniera. Caso EU  Pilot  2079/11/EMPL).  -  1.  Il
          Fondo per il finanziamento ordinario delle  universita'  e'
          incrementato di euro 8.705.000 a decorrere dall'anno  2017,
          finalizzati, in coerenza con quanto  previsto  dall'art.  1
          del decreto-legge 14 gennaio 2004, n.  2,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  5  marzo  2004,  n.  63,   al
          superamento  del  contenzioso  in  atto   e   a   prevenire
          l'instaurazione di nuovo contenzioso  nei  confronti  delle
          universita' statali italiane da parte degli ex  lettori  di
          lingua straniera, gia' destinatari di  contratti  stipulati
          ai sensi dell'art. 28  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
              2.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, da  adottare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, e'  predisposto  uno  schema  tipo  per  la
          definizione di contratti integrativi di sede, a livello  di
          singolo ateneo.  Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
          stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui  al
          comma l  a  titolo  di  cofinanziamento,  a  copertura  dei
          relativi oneri, esclusivamente tra le universita' che entro
          il  30  giugno  2021  perfezionano  i  relativi   contratti
          integrativi. 
              3. Agli oneri derivanti dal presente art., pari a  euro
          8.705.000 annui a decorrere dall'anno  2017,  si  provvede,
          quanto a euro 8.705.000 per l'anno 2017, a  euro  5.135.000
          per l'anno 2018 e a euro 8.705.000  a  decorrere  dall'anno
          2019, mediante corrispondente riduzione del  fondo  per  il
          recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis
          della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  e,  quanto  a  euro
          3.570.000  per   l'anno   2018,   mediante   corrispondente
          riduzione delle proiezioni, per  il  medesimo  anno,  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2017,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»