Art. 33 bis 
 
Misure urgenti per la definizione delle funzioni e  del  ruolo  degli
  educatori  socio-pedagogici  nei  presidi  socio-sanitari  e  della
  salute. 
 
  1.  Il  Ministero  della  salute,   d'intesa   con   il   Ministero
dall'universita' e della ricerca, con apposito decreto,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  stabilisce  le  funzioni  proprie
degli aspetti socio-educativi, considerato che  il  tratto  specifico
del ruolo della figura professionale dell'educatore  socio-pedagogico
nei  presidi  socio-sanitari  e  della  salute   e'   la   dimensione
pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalita', della
disabilita' e della devianza. 
  2. Le funzioni dell'educatore socio-pedagogico di cui al  comma  1,
svolte in  collaborazione  con  altre  figure  socio-sanitarie  e  in
applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14  gennaio  2013,
n. 4, fanno riferimento alle seguenti attivita' professionali: 
  a) individuare, promuovere e sviluppare le potenzialita' cognitive,
affettive, ludiche e relazionali dei soggetti, a livello  individuale
e  collettivo,  nell'ambito  di  progetti  pedagogici  elaborati   in
autonomia   professionale   o   con   una   equipe   in   prospettiva
interdisciplinare e interprofessionale; 
  b)  contribuire  alle  strategie   pedagogiche   per   programmare,
pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare  e  valutare
interventi educativi mirati  allo  sviluppo  delle  potenzialita'  di
tutti i  soggetti  per  il  raggiungimento  di  livelli  sempre  piu'
avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale; 
  c) progettare, organizzare,  realizzare  e  valutare  situazioni  e
processi educativi e formativi sia in contesti  formali,  pubblici  e
privati, sia in contesti informali, finalizzati alla  promozione  del
benessere individuale e sociale, al supporto,  all'accompagnamento  e
all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilita'
esistenziale, marginalita' sociale e poverta' materiale ed educativa,
durante tutto l'arco della vita; 
  d) costruire relazioni educative,  cura  educativa,  accoglienza  e
responsabilita';  prevenire  situazioni  di  isolamento,  solitudine,
stigmatizzazione e  marginalizzazione  educativa,  soprattutto  nelle
aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  1  della
          legge 14 gennaio 2013, n. 4  (Disposizioni  in  materia  di
          professioni non organizzate): 
              «Art. 1 (Oggetto e definizioni). - 1. Omissis. 
              2. Ai fini della presente legge, per  «professione  non
          organizzata in ordini o  collegi»,  di  seguito  denominata
          «professione»,  si  intende  l'attivita'  economica,  anche
          organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a
          favore di terzi, esercitata abitualmente e  prevalentemente
          mediante lavoro intellettuale, o comunque con  il  concorso
          di questo, con esclusione  delle  attivita'  riservate  per
          legge a soggetti  iscritti  in  albi  o  elenchi  ai  sensi
          dell'art.  2229  del  codice  civile,   delle   professioni
          sanitarie e relative  attivita'  tipiche  o  riservate  per
          legge  e  delle  attivita'  e  dei  mestieri   artigianali,
          commerciali  e  di  pubblico  esercizio   disciplinati   da
          specifiche normative. 
              Omissis.»