Art. 34 bis 
 
               Operazioni di pulizia e di disinfezione 
                        dei seggi elettorali 
 
  1. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali, e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di 39  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali  sedi
di seggio elettorale in occasione delle  consultazioni  elettorali  e
referendarie del mese di settembre 2020. Al relativo onere, pari a 39
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44
del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  come
incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto, per  le
finalita'  indicate.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del  fondo  di  cui  al
primo periodo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 44 del citato decreto  legislativo
          2 gennaio 2018, n. 1 e' riportato nei riferimenti normativi
          all'art. 31-bis.