Art. 36 
 
           Misure concernenti il personale civile operante 
       nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare 
 
  1. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per l'anno 2020, e nel
limite massimo di 145 unita', ad avviare procedure  straordinarie  di
stabilizzazione del personale di cui all'articolo 67 del decreto  del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2012,  n.  236,  assunto  con
contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, abbia maturato almeno  tre  anni,  anche
non continuativi, di esperienza lavorativa presso i reparti del Genio
campale dell'Aeronautica militare, e sia in possesso dei requisiti di
cui  all'articolo  20,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  del   decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  2. Il personale di cui al comma 1 e'  inquadrato  in  un  ruolo  ad
esaurimento, nei  profili  professionali  dell'Amministrazione  della
difesa, nell'Area seconda, fascia retributiva F1, con decorrenza  dal
1° gennaio 2021. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo  nel
limite massimo di euro  4.589.346  a  decorrere  dall'anno  2021,  si
provvede nell'ambito delle facolta' assunzionali  gia'  maturate  del
Ministero della difesa, coerentemente  con  il  piano  triennale  dei
fabbisogni predisposto  ai  sensi  dell'articolo  6  e  seguenti  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  67  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  15  novembre  2012,  n.  236
          (Regolamento  recante  disciplina   delle   attivita'   del
          Ministero della difesa in  materia  di  lavori,  servizi  e
          forniture, a norma dell'art. 196 del decreto legislativo 12
          aprile 2006, n. 163): 
              «Art. 67 (Lavori effettuati a mezzo reparti del  genio,
          anche con l'ausilio di truppa). - 1.  I  lavori  effettuati
          direttamente a mezzo dei reparti del Genio sono eseguiti da
          apposite   unita'   che   vi   provvedono    operando    in
          amministrazione diretta  e  a  mezzo  di  cottimi,  purche'
          questi ultimi siano gia' previsti nei  progetti  approvati,
          utilizzando le procedure di cui  agli  articoli  65  e  66,
          applicate anche contemporaneamente  e  senza  i  limiti  di
          importo ivi previsti. 
              2. I lavori effettuati a mezzo reparto del  Genio  sono
          eseguiti sotto la responsabilita' di un unico  responsabile
          del procedimento  che,  di  norma,  e'  il  comandante  del
          reparto, il  quale  si  avvale  di  personale  di  adeguata
          professionalita',  militare  e  civile,  della  Difesa.  Il
          personale militare puo' essere costituito anche da militari
          volontari inseriti in specifici ruoli di specializzazione. 
              Per l'esecuzione dei  lavori  e',  altresi',  possibile
          assumere personale occasionale la cui assunzione e'  sempre
          riferita allo specifico lavoro da eseguire. I materiali e i
          mezzi d'opera necessari per l'esecuzione  dei  lavori  sono
          prelevati dai magazzini dell'amministrazione, o qualora non
          disponibili,  acquistati  o  noleggiati   su   piazza   con
          procedure  in  economia,  senza  limiti  di  importo,   nei
          quantitativi strettamente necessari. 
              3. Nell'espletamento delle procedure di affidamento  in
          economia necessarie per l'esecuzione dei lavori da eseguire
          a mezzo dei reparti del Genio sono adottate idonee forme di
          pubblicita', purche' compatibili con le esigenze di urgenza
          e riservatezza.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  del   decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
          al decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  ai  sensi
          degli articoli 16, commi 1, lettera a), e  2,  lettere  b),
          c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
          l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto  2015,
          n.   124,   in   materia    di    riorganizzazione    delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 20 (Superamento del  precariato  nelle  pubbliche
          amministrazioni). -  1.  Le  amministrazioni,  al  fine  di
          superare il precariato, ridurre il ricorso ai  contratti  a
          termine e valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal
          personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato,
          possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano
          triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e  con
          l'indicazione   della   relativa   copertura   finanziaria,
          assumere a tempo indeterminato personale  non  dirigenziale
          che possegga tutti i seguenti requisiti: 
                a) risulti in servizio successivamente alla  data  di
          entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
          a tempo determinato presso  l'amministrazione  che  procede
          all'assunzione o, in caso di amministrazioni  comunali  che
          esercitino funzioni in forma  associata,  anche  presso  le
          amministrazioni con servizi associati; 
                b)  sia  stato  reclutato  a  tempo  determinato,  in
          relazione alle medesime  attivita'  svolte,  con  procedure
          concorsuali   anche   espletate   presso    amministrazioni
          pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 
                c)  abbia  maturato,  al  31  dicembre   2020,   alle
          dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a)  che
          procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio,  anche
          non continuativi, negli ultimi otto anni. 
              2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni,
          possono bandire, in coerenza con  il  piano  triennale  dei
          fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e ferma restando  la
          garanzia   dell'adeguato   accesso   dall'esterno,   previa
          indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
          concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
          per  cento  dei  posti  disponibili,   al   personale   non
          dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
                a) risulti titolare,  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore della  legge  n.  124  del  2015,  di  un
          contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
          bandisce il concorso; 
                b) abbia maturato, alla data del  31  dicembre  2020,
          almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
          ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce  il
          concorso. 
              3. Ferme restando le norme di contenimento della  spesa
          di personale, le pubbliche  amministrazioni,  nel  triennio
          2018-2020, ai soli fini di cui ai  commi  1  e  2,  possono
          elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni  a
          tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al  netto
          delle   risorse   destinate   alle   assunzioni   a   tempo
          indeterminato per reclutamento tramite  concorso  pubblico,
          utilizzando a tal fine le risorse previste per i  contratti
          di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di  cui  all'art.
          9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in
          misura corrispondente al loro ammontare medio nel  triennio
          2015-2017 a  condizione  che  le  medesime  amministrazioni
          siano in grado di sostenere a regime la relativa  spesa  di
          personale previa  certificazione  della  sussistenza  delle
          correlate  risorse  finanziarie  da  parte  dell'organo  di
          controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma  1,  e  che
          prevedano nei propri bilanci la  contestuale  e  definitiva
          riduzione  di  tale  valore  di  spesa  utilizzato  per  le
          assunzioni a  tempo  indeterminato  dal  tetto  di  cui  al
          predetto art. 9, comma 28. 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  possono
          essere applicate dai comuni che  per  l'intero  quinquennio
          2012-2016  non  hanno  rispettato  i  vincoli  di   finanza
          pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche'  gli  enti
          territoriali  ricompresi  nel  territorio   delle   stesse,
          possono applicare il  comma  1,  elevando  ulteriormente  i
          limiti finanziari per le assunzioni a  tempo  indeterminato
          ivi previsti,  anche  mediante  l'utilizzo  delle  risorse,
          appositamente  individuate  con   legge   regionale   dalle
          medesime   regioni   che   assicurano   la   compatibilita'
          dell'intervento con il raggiungimento dei propri  obiettivi
          di finanza pubblica, derivanti da  misure  di  revisione  e
          razionalizzazione della spesa certificate dagli  organi  di
          controllo interno. Ai fini del rispetto delle  disposizioni
          di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette  regioni
          a statuto speciale, calcolano inoltre la propria  spesa  di
          personale al netto dell'eventuale  cofinanziamento  erogato
          dalle regioni ai sensi del periodo precedente.  I  predetti
          enti  possono  prorogare  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo
          determinato fino al 31  dicembre  2018,  nei  limiti  delle
          risorse   utilizzabili   per   le   assunzioni   a    tempo
          indeterminato,  secondo  quanto   previsto   dal   presente
          articolo.  Per  gli  stessi  enti,  che  si  trovino  nelle
          condizioni di cui all'art. 259 del testo unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la  proroga  di
          cui al quarto periodo del  presente  comma  e'  subordinata
          all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
          ai sensi del comma 10 del citato art. 259. 
              5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1  e
          2, e' fatto divieto  alle  amministrazioni  interessate  di
          instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile  di  cui
          all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010,  n.  122,  e   successive   modificazioni,   per   le
          professionalita' interessate dalle predette  procedure.  Il
          comma 9-bis dell'art. 4 del decreto-legge 31  agosto  2013,
          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          ottobre 2013, n. 125, e' abrogato. 
              6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, commi 425 e
          426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
              7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio
          prestato negli uffici  di  diretta  collaborazione  di  cui
          all'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli
          organi  politici  delle  regioni,  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti  di
          cui agli articoli 90  e  110  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. 
              8.   Le    amministrazioni    possono    prorogare    i
          corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
          che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2,  fino
          alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
          ai sensi dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. 
              9. Il presente articolo non si applica al  reclutamento
          del personale docente, educativo e amministrativo,  tecnico
          e ausiliario (ATA) presso  le  istituzioni  scolastiche  ed
          educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui
          all'art. 2, comma 7, lettera e), della  legge  21  dicembre
          1999, n. 508, le disposizioni di cui al  presente  articolo
          non si  applicano  alle  Istituzioni  dell'alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente
          art. non si applicano agli enti pubblici di ricerca di  cui
          al decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.  218.  Per  i
          predetti enti pubblici di ricerca il  comma  2  si  applica
          anche ai titolari di assegni di  ricerca  in  possesso  dei
          requisiti ivi previsti. Il presente  art.  non  si  applica
          altresi' ai contratti di somministrazione di lavoro  presso
          le pubbliche amministrazioni. 
              10. Per il personale dirigenziale  e  non  dirigenziale
          del Servizio sanitario nazionale, continuano ad  applicarsi
          le disposizioni di cui all'art. 1, comma 543,  della  legge
          28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e' prorogata  al
          31  dicembre   2019   per   l'indizione   delle   procedure
          concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la  loro
          conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula  di  nuovi
          contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 1,  comma
          542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
              11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano
          al personale, dirigenziale  e  no,  di  cui  al  comma  10,
          nonche' al personale delle amministrazioni  finanziate  dal
          Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni  di  ricerca,
          anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di  tre  anni
          di lavoro negli ultimi  otto  anni  rispettivamente  presso
          diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale  o
          presso diversi enti e istituzioni di ricerca. 
              11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza  di
          personale e superare il precariato, nonche'  per  garantire
          la continuita' nell'erogazione dei  livelli  essenziali  di
          assistenza, per il personale medico,  tecnico-professionale
          e  infermieristico,  dirigenziale  e   no,   del   Servizio
          sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e  2
          si applicano fino al 31 dicembre 2022. 
              12. Ai fini delle assunzioni di  cui  al  comma  1,  ha
          priorita' il personale in servizio alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              13. In caso di processi  di  riordino,  soppressione  o
          trasformazione  di  enti,  con  conseguente   transito   di
          personale, ai fini del possesso del  requisito  di  cui  ai
          commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
          periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza. 
              14. Le assunzioni a  tempo  indeterminato  disciplinate
          dall'art. 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27  dicembre
          2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio  2018-2020.
          Per  le   finalita'   di   cui   al   presente   comma   le
          amministrazioni interessate possono  utilizzare,  altresi',
          le risorse di cui ai commi  3  e  4  o  previste  da  leggi
          regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti  e  dei
          criteri  previsti  nei  commi   citati.   Ai   fini   delle
          disposizioni di cui all'art. 1,  commi  557  e  562,  della
          legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  gli  enti  territoriali
          calcolano  la  propria  spesa   di   personale   al   netto
          dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e  dalle
          regioni. Le amministrazioni interessate  possono  applicare
          la proroga degli eventuali contratti  a  tempo  determinato
          secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
          4.» 
              - Il testo degli  articoli  6  e  seguenti  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  e'  riportato  nei   riferimenti   normativi
          all'art. 11.