Art. 37 
 
         Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia, 
        delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria 
 
  1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal  1°  luglio  2020  e
fino al 15  ottobre  2020,  del  dispositivo  di  pubblica  sicurezza
preordinato al contenimento della diffusione  del  COVID-19,  nonche'
dello   svolgimento   dei   maggiori   compiti   comunque    connessi
all'emergenza epidemiologica in corso,  e'  autorizzata,  per  l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 24.696.021, di  cui  euro  20.530.146
per il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  del
personale delle Forze di polizia ed euro 4.165.875 per  il  pagamento
degli altri oneri connessi all'impiego del  personale  delle  polizie
locali. 
  2. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19,  connesso  allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino  al
15 ottobre 2020, alle esigenze di  sanificazione  e  di  disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei pertinenti  impianti
in uso alle medesime Forze, nonche' di  acquisto  di  dispositivi  di
protezione individuale e di apposite dotazioni per l'allestimento dei
locali  aperti  al  pubblico,  e'  autorizzata,  per   l'anno   2020,
l'ulteriore spesa di euro 7.800.000. 
  3. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche
nell'articolazione territoriale  delle  Prefetture  -  U.t.G.,  e  lo
svolgimento dei compiti ad esso demandati e' autorizzata, per  l'anno
2020, l'ulteriore spesa di euro 2.007.919, di cui euro 1.257.919  per
il pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  ed  euro
750.000 per  spese  sanitarie,  pulizia  e  acquisto  dispositivi  di
protezione individuale, fino al 15 ottobre 2020. 
  4. Al fine di dare piena attuazione alle  misure  urgenti  volte  a
garantire, nel  piu'  gravoso  contesto  di  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, il regolare  e  pieno  svolgimento  delle
attivita' istituzionali di trattamento e di sicurezza negli  istituti
penitenziari, e' autorizzata, per l'anno 2020, la  spesa  complessiva
di euro 5.541.200  per  il  pagamento,  anche  in  deroga  ai  limiti
vigenti, delle prestazioni  di  lavoro  straordinario  del  personale
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal
15 giugno al 15 ottobre 2020  ed  euro  1.200.000  per  le  spese  di
sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilita'  del
medesimo personale nonche' a tutela della popolazione detenuta. 
  4-bis. Al fine di sopperire alle particolari esigenze  di  servizio
rilevate nell'ultimo trimestre dell'anno 2017 e nel  corso  dell'anno
2018,  determinate  dalla  necessita'  di  innalzare  i  livelli   di
sicurezza connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli
istituti penitenziari, per il medesimo periodo non sono dovuti, dagli
assegnatari di alloggi collettivi di servizio per  il  personale  del
Corpo di polizia penitenziaria di cui all'articolo 12, comma  3,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
novembre 2006, n. 314, gli oneri accessori relativi alle  concessioni
per l'utilizzo degli stessi alloggi, che  sono  posti  a  carico  del
bilancio dello Stato. 
  4-ter. In considerazione del livello di esposizione al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali  e   delle   preminenti   esigenze   di   funzionalita'
dell'Amministrazione, dal 1° novembre 2020  e  fino  al  31  dicembre
2021, il personale del Corpo della guardia di finanza che fruisce  di
alloggiamento in caserma  e'  esonerato  dal  pagamento  degli  oneri
accessori dovuti per l'utilizzo degli stessi alloggiamenti. 
  4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis  e  4-ter,  pari  ad
euro 2,09 milioni per l'anno 2020 e ad euro 1,89 milioni  per  l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto. 
  5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 1  a  4,  pari  ad
euro 41.245.140, per l'anno 2020, si provvede ai sensi  dell'articolo
114. 
  5-bis. Alla tabella 1a allegata al  decreto  legislativo  19  marzo
2001, n. 69, alla colonna 2, la parola:  «623»  e'  sostituita  dalla
seguente: «635» e la parola: «98» e' sostituita dalla seguente: «86». 
  5-ter. Alla tabella 1 allegata  al  decreto  legislativo  19  marzo
2001, n. 69, alla colonna 2, la parola:  «623»  e'  sostituita  dalla
seguente: «635» e la parola: «98» e' sostituita dalla seguente: «86». 
  5-quater. Il comma 4 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 69, e' sostituito dal seguente: 
  «4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio
permanente di cui al presente articolo e' a carattere  universitario,
per  il  conseguimento  della   laurea   magistrale   in   discipline
economico-giuridiche, ed e' articolato in: 
  a) un corso di Accademia, di durata biennale, da frequentare  nella
qualita' di allievo ufficiale; 
  b) un corso di Applicazione, di durata  triennale,  da  frequentare
per due anni nel grado di sottotenente e per un  anno  nel  grado  di
tenente». 
  5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater hanno effetto
a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2021/2022. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  12  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15  novembre  2006,
          n. 314 (Regolamento per la disciplina  dell'assegnazione  e
          della gestione degli alloggi di servizio per  il  personale
          dell'Amministrazione penitenziaria): 
              «Art. 12 (Unita' abitative ad uso temporaneo). -  1.  -
          2. Omissis. 
              3. Sono, altresi', individuati dal  direttore  generale
          delle  risorse  materiali,  dei   beni   e   dei   servizi,
          nell'ambito    delle     strutture     dell'Amministrazione
          penitenziaria, gli alloggi collettivi di  servizio  per  il
          personale dell'Amministrazione penitenziaria nei quali ogni
          interessato possa disporre di una camera con bagno. 
              Omissis.» 
              - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
          23 dicembre 2014,  n.  190  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 24-bis. 
               - Si riporta il  testo  dell'art.  6-bis  del  decreto
          legislativo  19   marzo   2001,   n.   69   (Riordino   del
          reclutamento,  dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento
          degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
          dell'art. 4  della  legge  31  marzo  2000,  n.  78),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6-bis  (Accesso  mediante  concorso  pubblico  al
          ruolo  normale-  comparti  ordinario  e  aeronavale   degli
          ufficiali). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale-  comparti
          ordinario  e  aeronavale,  selezionati  mediante   concorso
          pubblico, sono tratti  con  il  grado  di  sottotenente  da
          coloro che  hanno  completato,  con  esito  favorevole,  il
          secondo anno  di  corso  dell'Accademia  della  Guardia  di
          finanza. 
              2.  L'eta'  per  la  partecipazione  al  concorso   per
          l'ammissione all'Accademia della  Guardia  di  finanza  non
          puo' essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni  alla
          data indicata nel bando di concorso. Il termine massimo  di
          22  anni  e'  elevato  a  28  anni  per  gli  ufficiali  di
          complemento e gli ufficiali in ferma prefissata con  almeno
          18 mesi di servizio, gli appartenenti ai  ruoli  ispettori,
          sovrintendenti,  appuntati  e  finanzieri,   i   finanzieri
          ausiliari, gli allievi marescialli, gli allievi  finanzieri
          anche ausiliari del Corpo della guardia di finanza. 
              3. Nel limite delle riserve di posti di cui all'art. 5,
          comma 4, nei concorsi per l'ammissione all'Accademia di cui
          al presente  articolo,  la  determinazione  del  Comandante
          generale della guardia di finanza di cui all'art. 5,  comma
          3, puo' prevedere riserve di posti a favore  dei  diplomati
          presso le Scuole militari nella misura massima del  30  per
          cento dei posti disponibili. 
                4.  Il  ciclo  formativo  dell'ufficiale  del   ruolo
          normale in servizio permanente di cui al presente  articolo
          e' a carattere universitario, per  il  conseguimento  della
          laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed e'
          articolato in: 
                  a) un corso di Accademia, di  durata  biennale,  da
          frequentare nella qualita' di allievo ufficiale; 
                  b) un corso di Applicazione, di  durata  triennale,
          da frequentare per due anni nel grado di sottotenente e per
          un anno nel grado di tenente. 
              5. I vincitori del concorso di cui all'art. 6, comma 1,
          lettera a), sono ammessi alla frequenza del primo anno  del
          corso  di  Accademia.  La  nomina  a  sottotenente  avviene
          secondo l'ordine della graduatoria formata al  termine  del
          secondo anno del corso di Accademia. Al termine  del  corso
          di Applicazione e' determinata la nuova anzianita' relativa
          dei tenenti. 
              6. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso  di
          Applicazione i frequentatori che: 
                a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare al
          corso; 
                b) dimostrano di non  possedere  il  complesso  delle
          qualita'  e  delle  attitudini  indispensabili   per   bene
          assolvere le funzioni del grado rivestito o a cui aspirano. 
              7. Nel caso di mancato superamento degli esami,  quando
          non  ricorrono  le  condizioni  di  cui  al  comma  6,   e'
          consentito   ripetere,   nell'ambito   dell'intero    ciclo
          formativo, un solo anno del corso di Accademia o del  corso
          di Applicazione.  Il  frequentatore  che,  per  la  seconda
          volta, non supera gli esami, e' rinviato dal corso.  Coloro
          i quali risultano  assenti  all'ultima  sessione  di  esami
          utile dell'anno di corso frequentato per cause  documentate
          e indipendenti dalla propria volonta' o per  effetto  delle
          disposizioni di cui all'art. 1494 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66 o agli articoli 16, 17, 32  e  47  del
          decreto legislativo 26 marzo 2001,n. 151,  sono  ammessi  a
          ripetere  l'anno  di   corso   senza   essere   considerati
          ripetenti.  L'ufficiale  allievo  ammesso  a  ripetere   il
          secondo anno del corso di Applicazione a seguito di mancato
          superamento degli esami  e'  immesso  in  servizio  con  la
          medesima anzianita' assoluta dei colleghi del corso con cui
          ha ultimato il ciclo formativo  ed  e'  iscritto  in  ruolo
          secondo la graduatoria redatta al termine  del  quinquennio
          dello stesso corso. 
              8. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal  corso  di
          Applicazione i frequentatori colpevoli di gravi  infrazioni
          disciplinari. 
              9.  Il  frequentatore  dei  corsi  di  Accademia  e  di
          Applicazione di cui al comma 4, vincitore del  concorso  ai
          sensi dell'art. 6, comma 3, lettera a), che  perde  in  via
          definitiva  l'idoneita'  psicofisica   al   volo   o   alla
          navigazione, prosegue, a domanda e previo parere favorevole
          del Comandante generale della guardia di finanza, il  ciclo
          formativo previsto dal  presente  articolo  permanendo  nel
          ruolo normale- comparto aeronavale. 
              10. La domanda di cui al comma 9 deve essere presentata
          entro  60  giorni  dalla  data  del  provvedimento  che  ha
          accertato, in via  definitiva,  la  perdita  dell'idoneita'
          psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di  mancata
          presentazione della domanda entro il termine  indicato  nel
          primo periodo, il frequentatore e' rinviato  dal  corso  di
          Accademia ovvero dal corso di Applicazione a decorrere  dal
          giorno  successivo  a  quello  di  scadenza  dello   stesso
          termine. 
              11. Il rinvio o l'espulsione dal corso di  Accademia  o
          dal corso di Applicazione comporta il proscioglimento dalla
          ferma contratta e per l'ufficiale allievo  il  collocamento
          in congedo assoluto, fermo  restando  quanto  previsto  dal
          comma 13 per il personale gia' appartenente alla Guardia di
          finanza. 
              12. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  disciplinate   le
          modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di  Accademia  e  di
          Applicazione,  ivi  comprese  quelle  di  formazione  delle
          graduatorie di cui al  comma  5,  nonche'  le  cause  e  le
          procedure di rinvio o l'espulsione, ai sensi del  comma  6,
          lettera b), e di  espulsione  ai  sensi  del  comma  8.  Le
          materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con
          determinazione del Comandante  generale  della  guardia  di
          finanza. 
              13. Gli allievi o gli ufficiali rinviati o espulsi  non
          possono partecipare ai successivi  concorsi  di  ammissione
          all'Accademia. Essi sono restituiti alla Forza  armata  per
          l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di  leva.  Se
          all'atto  dell'ammissione  in  Accademia  erano   gia'   in
          servizio nella  Guardia  di  finanza,  essi  riassumono  la
          precedente posizione di stato, fatta salva  l'adozione  nei
          loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il
          periodo di durata del corso e', in tal caso, computato  per
          intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado.»