Art. 37 bis 
 
     Modifiche alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente 
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e n. 337 
 
  1.  Alla  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) nella colonna relativa alla funzione, alla  riga  relativa  alla
qualifica di dirigente superiore, le parole:  «dirigente  di  ufficio
territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze  di
polizia stradale o ferroviaria o  di  frontiera,  nonche'  postale  e
delle comunicazioni di particolare rilevanza;» sono sostituite  dalle
seguenti: «dirigente di ufficio territoriale a  livello  regionale  o
interregionale per le esigenze di polizia stradale  o  di  frontiera,
nonche' di polizia ferroviaria o postale  e  delle  comunicazioni  di
particolare rilevanza;  dirigente  di  ufficio  territoriale  per  le
esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;»; 
  b) nella colonna relativa alla funzione, alla  riga  relativa  alla
qualifica di primo dirigente: 
  1) le parole: «nonche' a livello regionale o interregionale per  la
polizia  postale  e  delle  comunicazioni»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «nonche'  a  livello  regionale  o  interregionale  per  le
esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni»; 
  2) dopo le  parole:  «vice  dirigente  di  ufficio  territoriale  a
livello regionale o interregionale di particolare  rilevanza  per  le
esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e
delle comunicazioni;» sono inserite le seguenti: «vice  dirigente  di
ufficio territoriale per le  esigenze  di  polizia  di  frontiera  di
particolare rilevanza;»; 
  c) nella colonna relativa alla funzione, alla  riga  relativa  alle
qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto: 
  1) dopo  le  parole:  «dirigente  di  commissariato  distaccato  di
pubblica sicurezza» sono  inserite  le  seguenti:  «di  significativa
rilevanza»; 
  2) dopo le parole:  «vice  direttore  di  divisione  o  di  ufficio
equiparato o direttore di  sezione  o  di  ufficio  equiparato»  sono
inserite le seguenti: «di significativa rilevanza»; 
  3) le parole: «dirigente di sezione  o  di  ufficio  equiparato  di
ispettorato  o  di  ufficio  speciale  di  pubblica  sicurezza»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dirigente  di  sezione  o  di  ufficio
equiparato di significativa rilevanza di  ispettorato  o  di  ufficio
speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di  ufficio  speciale  di
pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di  sezione
investigativa periferica di significativa rilevanza per le  attivita'
di contrasto della criminalita' organizzata»; 
  4) le parole: «dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di
reparto mobile o di reparto speciale» sono sostituite dalle seguenti:
«dirigente o vice dirigente o dirigente di settore  di  significativa
rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale»; 
  5) le parole: «direttore o vice direttore o direttore di settore di
istituto di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «direttore  o
vice direttore o direttore di settore di significativa  rilevanza  di
istituto di istruzione»; 
  d) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla
riga relativa alla qualifica di  sostituto  commissario,  la  parola:
«5.720» e' sostituita dalla seguente: «5.643»; 
  e) la parola: «gabinetto», ovunque  ricorre,  e'  sostituita  dalla
seguente: «centro». 
  2.  Alla  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla voce «carriera dei funzionari
tecnici di polizia» sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa
alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di  primo  dirigente
tecnico,  le  parole:   «direttore/dirigente   di   ufficio   tecnico
periferico» sono sostituite dalle  seguenti:  «direttore/dirigente  o
vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico  periferico»;  nella
colonna relativa ai posti in organico, le parole: «Posti in organico»
sono sostituite dalle seguenti: «Posti  di  funzione»  e,  alla  riga
relativa  alle  qualifiche  di  direttore  tecnico  superiore  e   di
direttore  tecnico  capo,  la  parola:  «102»  e'  sostituita   dalla
seguente: «135»; 
  b) nella parte attinente al Ruolo Fisici,  nella  colonna  relativa
alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di  primo  dirigente
tecnico,  le  parole:   «direttore/dirigente   di   ufficio   tecnico
periferico» sono sostituite dalle  seguenti:  «direttore/dirigente  o
vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico» e, nella
colonna relativa ai  posti  di  funzione,  alla  riga  relativa  alle
qualifiche di direttore tecnico  superiore  e  di  direttore  tecnico
capo, le parole: «100 (120)» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «115
(135)». 
  3. All'articolo 2, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo
5  ottobre  2000,  n.  334,  le  parole:  «Nella  sostituzione»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Se  titolari  del  relativo  incarico,
nonche' nella sostituzione». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 335 (Ordinamento del personale  della  Polizia  di
          Stato che espleta funzioni di polizia), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 giugno 1982 -  Supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 337 (Ordinamento del personale  della  Polizia  di
          Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 giugno
          1982 - Supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  2  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334  ((Riordino  dei
          ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia  di
          Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge  31  marzo
          2000, n. 78), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Funzioni). - 1. Omissis. 
              2. Gli appartenenti alla carriera dei  funzionari  fino
          alla qualifica di commissario capo rivestono le  qualifiche
          di ufficiale  di  pubblica  sicurezza  e  di  ufficiale  di
          polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche
          rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della
          Polizia di  Stato  e  dell'Amministrazione  della  pubblica
          sicurezza,  con  autonoma  responsabilita'  decisionale   e
          corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresi',
          all'addestramento del personale dipendente e  svolgono,  in
          relazione  alla  professionalita'  posseduta,  compiti   di
          istruzione e formazione  del  personale  della  Polizia  di
          Stato. Il medesimo personale e'  il  diretto  collaboratore
          degli appartenenti alle qualifiche superiori  della  stessa
          carriera e li  sostituisce  nella  direzione  di  uffici  e
          reparti in caso di assenza o impedimento. Se  titolari  del
          relativo incarico, nonche' nella sostituzione del dirigente
          dei  Commissariati  distaccati  di  pubblica  sicurezza,  i
          commissari  capo  esercitano  anche  le   attribuzioni   di
          Autorita' locale di pubblica sicurezza. Lo stesso personale
          svolge,  altresi',  con  piena   responsabilita'   per   le
          direttive impartite e per i risultati conseguiti,  funzioni
          di direzione di uffici e reparti non riservati al personale
          delle qualifiche superiori, nonche' funzioni di indirizzo e
          coordinamento di piu' unita' organiche nell'ufficio cui  e'
          assegnato.  Le  predette  funzioni  sono  individuate   con
          decreto del capo  della  polizia-direttore  generale  della
          pubblica  sicurezza,  privilegiando  l'impiego   dei   vice
          commissari  e  dei   commissari   come   addetti,   nonche'
          nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti  di
          ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e
          di  quelli  dei  comparti  di  specialita'  e  dei  reparti
          specialistici. Con  il  medesimo  decreto  sono,  altresi',
          individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono,
          in via prioritaria, attribuite ai commissari capo. 
              Omissis.»