Art. 37 ter 
 
Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalita' delle  Forze
  di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del
  fuoco. 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dagli  articoli  259  e  260  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che conservano  efficacia  per  la
durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino  al
permanere di misure restrittive e  di  contenimento  dello  stesso  e
comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2021,   all'allegato   1   al
decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 settembre 2020, n. 124,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) alla voce n. 8, le parole: «, comma 1,» sono soppresse; 
  b) dopo la voce n. 16 sono inserite le seguenti: 
  «16-bis. Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
  16-ter. Articolo 87, commi 6, 7 e 8,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27 
  16-quater. Articolo 83 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77». 
  2. Le disposizioni del  comma  1  sono  attuate  nei  limiti  delle
risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  259  e  260  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              « Art. 259 (Misure per  la  funzionalita'  delle  Forze
          Armate, delle Forze di polizia e del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali). - 1.
          Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi  indetti  o
          da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle  qualifiche  delle
          Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo  nazionale
          dei vigili  del  fuoco,  al  fine  di  prevenire  possibili
          fenomeni di diffusione del contagio  da  COVID-19,  per  la
          durata dello stato di emergenza  epidemiologica  dichiarato
          dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio  2020  e  fino  al
          permanere di misure restrittive e/o di  contenimento  dello
          stesso, e comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2021,  si
          applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6  del  presente
          articolo. 
              2.  Le  modalita'  di   svolgimento   delle   procedure
          concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          1, incluse  le  disposizioni  concernenti  la  composizione
          della commissione esaminatrice, possono essere stabilite  o
          rideterminate, con provvedimento omologo a quello  previsto
          per l'indizione,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di
          settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a: 
                a.  la  semplificazione  delle  modalita'  del   loro
          svolgimento, assicurando comunque  il  profilo  comparativo
          delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta  e
          di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi
          ordinamenti. Ai fini di  cui  alla  presente  lettera,  per
          prova scritta si intende  anche  la  prova  con  quesiti  a
          risposta multipla; 
                b. la  possibilita'  dello  svolgimento  delle  prove
          anche   con   modalita'   decentrate   e   telematiche   di
          videoconferenza. 
              2-bis. Restano ferme le modalita'  di  accesso  e,  ove
          previste, le relative aliquote percentuali di  ripartizione
          dei posti a concorso,  nonche'  la  validita'  delle  prove
          concorsuali gia' sostenute. 
              3. Per esigenze di celerita', previa  pubblicazione  di
          apposito avviso nella Gazzetta  Ufficiale  per  i  concorsi
          gia' banditi, i  provvedimenti  di  cui  al  comma  2  sono
          efficaci dalla data  di  pubblicazione  nei  siti  internet
          istituzionali delle singole amministrazioni. 
              4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito
          delle misure di contenimento del COVID- 19, a  una  o  piu'
          fasi delle procedure concorsuali per l'accesso ai  ruoli  e
          alle qualifiche delle Amministrazioni di cui  al  comma  1,
          sono rinviati a istanza  dell'interessato  a  sostenere  le
          prove  nell'ambito  del  primo  concorso  successivo   alla
          cessazione di  tali  misure.  In  tal  caso,  le  eventuali
          risultanze di prove valutative gia'  sostenute  nell'ambito
          dell'originario   concorso   sono   valutate   secondo   le
          disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui
          sono rinviati e i candidati, se utilmente  collocati  nella
          graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso,  sono
          avviati alla frequenza del relativo  corso  di  formazione,
          ove  previsto,  o  inseriti  in  ruolo  con   la   medesima
          decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del
          concorso cui sono stati rinviati. 
              5. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
          all'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
          18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          2020, n. 27, e' autorizzato lo svolgimento delle  procedure
          concorsuali per l'accesso alle qualifiche e  ai  ruoli  del
          personale delle Amministrazioni di  cui  al  comma  1,  nel
          rispetto di prescrizioni tecniche  idonee  a  garantire  la
          tutela della salute  dei  candidati,  da  determinarsi  con
          decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro
          dell'interno,  del  Ministro  della  difesa,  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  del   Ministro   della
          Giustizia di concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione. 
              6. Qualora indifferibili esigenze di servizio  connesse
          con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso
          possibile  al  personale  delle  amministrazioni   di   cui
          all'art. 19  della  legge  4  novembre  2010,  n.  183,  la
          completa fruizione nel corso dell'anno 2020  della  licenza
          ordinaria, del congedo ordinario  e  delle  ferie  comunque
          spettanti, la parte residua e' fruita entro i  dodici  mesi
          successivi ai termini previsti a ordinamento vigente. 
              7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia  e
          del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  previste,  per
          l'anno 2020, dall'art. 66, comma 9-bis,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione  alle  cessazioni
          dal servizio  verificatesi  nell'anno  2019,  dall'art.  1,
          comma 287, lettera c), della legge  27  dicembre  2017,  n.
          205, dall'art. 1, comma 381, lettera  b),  della  legge  30
          dicembre 2018,  n.  145,  e  dall'art.  19,  comma  3,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  possono
          essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.» 
              «Art. 260 (Misure  per  la  funzionalita'  delle  Forze
          Armate, delle Forze di polizia e del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco in materia di corsi di formazione).  -  1.
          Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per  il
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di  prevenire
          possibili fenomeni di diffusione del contagio da  COVID-19,
          per la  durata  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica
          dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020  e
          fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento
          dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021,  si
          applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo. 
              2. In riferimento ai corsi di formazione svolti  presso
          ogni tipo di istituto di istruzione,  scuola  o  centro  di
          addestramento, le amministrazioni di cui al comma 1 possono
          disporre con decreto direttoriale o dirigenziale  generale,
          secondo quanto previsto dai rispettivi  ordinamenti  e,  in
          caso di corsi a carattere universitario, previa intesa  con
          gli atenei interessati: 
                a) la rimodulazione del corso al fine di definire  le
          modalita' di svolgimento della didattica e degli esami, ivi
          comprese  le  procedure  di   formazione   delle   relative
          graduatorie, idonee a preservare la validita' dei  percorsi
          formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei
          rispettivi ordinamenti e, in  caso  di  corsi  a  carattere
          universitario, previa intesa con gli atenei; 
                b) la temporanea  sospensione  del  corso  ovvero  il
          rinvio dello stesso, qualora sia prevista una data  per  il
          suo inizio. 
              3.  Sulla  base  di  quanto  previsto  dai   rispettivi
          ordinamenti, con decreto adottato dal Ministro competente o
          con decreto dirigenziale generale, puo' essere disposta  la
          conclusione anticipata dei  corsi  di  formazione  anche  a
          carattere  universitario  previa  intesa  con  gli   atenei
          interessati, qualora non sia stato necessario  adottare  le
          misure di cui al comma 2 in considerazione  del  fatto  che
          sono stati gia' raggiunti i prescritti obiettivi formativi.
          In tal caso, resta ferma la validita'  dei  corsi  e  delle
          prove  gia'  sostenute  ai  fini  della  formazione   delle
          graduatorie di merito e per  il  personale  interessato  e'
          corrispondentemente aumentata la permanenza  per  l'accesso
          alla qualifica o al grado superiore,  se  decorrente  dalla
          data di conclusione del corso di formazione. 
              4. Nell'ipotesi di  sospensione  di  cui  al  comma  2,
          lettera  b),  sono  mantenuti  i  gradi  e  le   qualifiche
          possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli
          allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico
          fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e gli  allievi
          sono destinati, compatibilmente  con  il  rispettivo  stato
          giuridico, a funzioni  ausiliarie  del  personale  gia'  in
          servizio  presso  gli  uffici,  reparti   o   istituti   di
          interinale assegnazione da individuarsi a cura di  ciascuna
          Amministrazione  ovvero,  se  gia'  appartenenti  ai  ruoli
          dell'Amministrazione, presso gli uffici, reparti o istituti
          di istruzione di provenienza. Per  i  frequentatori  e  gli
          allievi che concludano positivamente il corso, il tempo  di
          applicazione del regime di cui al comma 2, lettera  b),  e'
          considerato valido ai fini della permanenza  richiesta  per
          l'accesso alla qualifica o al grado superiore. 
              5. I periodi di assenza dai  corsi  di  formazione  del
          personale  delle  Amministrazioni  di  cui  al   comma   1,
          effettuati anche prima dell'entrata in vigore del  presente
          decreto  per   motivi   comunque   connessi   al   fenomeno
          epidemiologico   da    COVID-19,    non    concorrono    al
          raggiungimento del limite di  assenze  il  cui  superamento
          comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la
          dimissione dai medesimi corsi. 
              6. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per
          l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione  per  ragioni
          connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei  corsi
          per il transito interno tra i ruoli  delle  Amministrazioni
          di cui al comma 1 il personale interessato e'  iscritto  in
          ruolo con  la  decorrenza  giuridica  che  a  esso  sarebbe
          spettata senza la sospensione. 
              7.  Il  Capo  della  Polizia-Direttore  Generale  della
          Pubblica Sicurezza, al fine di incrementare  i  servizi  di
          prevenzione  e  di  controllo  del  territorio,  di  tutela
          dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica,  connessi,   in
          particolare,    alle    esigenze    poste    dall'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, puo' con  proprio  decreto,  in
          deroga alle disposizioni di cui all'art.  6-bis,  commi  1,
          primo periodo,  e  4,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre  la  durata  dei
          corsi di formazione per allievi  agenti  della  Polizia  di
          Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa
          attribuzione del giudizio  di  idoneita',  alla  nomina  ad
          agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020,  2021  e
          2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo  di
          assenze fissato dall'art. 6-ter, comma 1, lettera  d),  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982  e'
          ridefinito proporzionalmente alla  riduzione  della  durata
          degli stessi.» 
              -Si riporta l'allegato 1  al  decreto-legge  30  luglio
          2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
          settembre 2020,  n.  34,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Allegato  1  Disposizioni  legislative  oggetto   di
          proroga 
                  1 - art. 2-bis, commi 1 e 5, del  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27; 
                  2 - art. 2-ter, commi 1 e 5,  quarto  periodo,  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
                  3 - L'art. 2-quinquies, commi 1,  2,  3  e  4,  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          prorogato fino al 31 dicembre 2021; 
                  4 - art. 3, comma 4,  del  decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27; 
                  5 - art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27; 
                  6 - art. 4-bis, comma 4, del decreto-legge 17 marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27; 
                  7 - art. 5-bis, commi 1 e 3, del  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27; 
                  8 - art. 12 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27; 
                  9 - art. 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27; 
                  10 - art. 15, comma 1, del decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27; 
                  11 - art. 16, commi 1 e  2,  del  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27; 
                  12 - art. 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27; 
                  13 - art. 22-bis, comma  1,  del  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27; 
                  14 - art. 39 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
          18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          2020, n. 27; 
                  15 - art. 72, comma  4-ter,  del  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27; 
                  16 - art. 73 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
          18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          2020, n. 27; 
                  16-bis - art. 73-bis  del  decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27 
                  16-ter - art. 87, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 
                  16-quater - art. 83  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77 
                  17  -  art.  100,  comma  2,  primo  periodo,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
                  18 - art. 101, comma 6-ter,  del  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27; 
                  19 - art. 102, comma 6, del decreto-legge 17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27; 
                  19-bis - art. 106 del decreto-legge 17 marzo  2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27; 
                  20 - art. 122, comma 4, del decreto-legge 17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27; 
                  21 - art.  1,  comma  4-bis,  del  decreto-legge  8
          aprile 2020, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2020, n. 41; 
                  22 - art. 3, comma 1, del  decreto-legge  8  aprile
          2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2020, n. 41; 
                  23 - art. 6, comma 4, del  decreto-legge  8  aprile
          2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2020, n. 41; 
                  24 - art. 7, comma 1, terzo e quarto  periodo,  del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; 
                  24-bis - art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
          23, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
          2020, n. 40; 
                  25 - art. 27-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  8
          aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 giugno 2020, n. 40; 
                  26 - art. 38, commi 1  e  6,  del  decreto-legge  8
          aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 giugno 2020, n. 40; 
                  27 - art. 40, commi 1, 3 e 5, del  decreto-legge  8
          aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 giugno 2020, n. 40; 
                  [28  -  art.  42,  comma  1,  quarto  periodo,  del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40]; 
                  [29 - art. 6, comma 6, del decreto-legge 30  aprile
          2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
          giugno 2020, n. 70]; 
                  30 - art. 4, commi 1  e  3,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77; 
                  30-bis - art. 9 del decreto-legge 19  maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77; 
                  30-ter - art. 33 del decreto-legge 19 maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77; 
                  30-quater - art. 34  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77; 
                  31 - art. 81, comma 2, del decreto-legge 19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77; 
                  32 - art. 90, commi 1, secondo periodo, 3 e 4,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. L'art. 90,
          comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19  maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n.77, e' prorogato fino al 14 settembre 2020; 
                  33 - art. 100 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
          2020, n. 77; 
                  33-bis- art. 221, comma  2,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77; 
                  34 - art. 232, commi 4 e 5,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77; 
                  34-bis - art. 35 del decreto-legge 14 agosto  2020,
          n. 104.»