Art. 37 quater 
 
            Modifiche all'articolo 103 del decreto-legge 
                        19 maggio 2020, n. 34 
 
  1. All'articolo 103  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 23, primo periodo, le parole: «30.000.000 di  euro  per
il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «24.615.384 euro per il 2020
e di 5.384.616 euro per il 2021»; 
  b) al comma 25, primo periodo: 
  1) le parole: «di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni
di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato» sono
sostituite dalle seguenti: «di euro 24.234.635 per  l'anno  2020  per
prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al  monte  ore
previsto   per   il   personale   della   Polizia    di    Stato    e
dell'Amministrazione  civile  dell'interno  di  cui  all'articolo  3,
secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981,  n.  121,
in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso  la
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle  frontiere
del   Dipartimento   della   pubblica   sicurezza    del    Ministero
dell'interno»; 
  2)  le  parole:  «di  euro  30.000.000,  per  l'anno  2020,»   sono
sostituite dalle seguenti: «di euro 24.615.384 per l'anno 2020  e  di
euro 5.384.616 per l'anno 2021,»; 
  3) le parole: «di euro 4.480.980, per l'anno 2020» sono  sostituite
dalle seguenti:  «di  euro  2.389.856  per  l'anno  2020  e  di  euro
2.091.124 per l'anno 2021» e dopo le parole:  «mediazione  culturale»
sono inserite le seguenti: «, anche mediante apposite convenzioni con
organizzazioni  di  diritto   internazionale   operanti   in   ambito
migratorio». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari  ad  euro  7.475.740  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente  utilizzo  di  quota
parte degli introiti di cui all'articolo 5, comma  2-ter,  del  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  di  cui  al   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, affluiti all'entrata del bilancio
dello  Stato,  che  restano   acquisiti   all'Erario.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 23 e 25  dell'art.  103
          del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 103 (Emersione di rapporti di lavoro). - 1. - 22.
          Omissis 
              23. Per consentire una piu'  rapida  definizione  delle
          procedure  di  cui  al  presente  articolo,  il   Ministero
          dell'interno e' autorizzato ad utilizzare  per  un  periodo
          non superiore a mesi sei, tramite una  o  piu'  agenzie  di
          somministrazione  di  lavoro,  prestazioni  di   lavoro   a
          contratto  a  termine,  nel  limite  massimo  di  spesa  di
          24.615.384 euro per il 2020 e  di  5.384.616  euro  per  il
          2021, da ripartire tra  le  sedi  di  servizio  interessate
          dalle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di
          cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122. A tal fine  il  Ministero  dell'interno  puo'
          utilizzare procedure negoziate senza  previa  pubblicazione
          di un bando di  gara,  ai  sensi  dell'art.  63,  comma  2,
          lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50  e
          successive modificazioni. 
                24. Omissis; 
                25. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
          presente  articolo  e'  autorizzata  la   spesa   di   euro
          6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000,  per  l'anno
          2021,  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario  per  il
          personale   dell'Amministrazione   civile   del   Ministero
          dell'interno;  di  euro  24.234.635  per  l'anno  2020  per
          prestazioni di lavoro straordinario eccedente  rispetto  al
          monte ore previsto per il personale della Polizia di  Stato
          e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui  all'art.
          3, secondo comma, lettere a) e b), della  legge  1°  aprile
          1981, n. 121, in  servizio  presso  l'ufficio  immigrazione
          delle   questure   e   presso   la    Direzione    centrale
          dell'immigrazione  e  della  polizia  delle  frontiere  del
          Dipartimento  della  pubblica   sicurezza   del   Ministero
          dell'interno, per prestazioni di lavoro  straordinario  per
          il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo  di
          euro 24.615.384 per l'anno 2020 e  di  euro  5.384.616  per
          l'anno 2021, per l'utilizzo  di  prestazioni  di  lavoro  a
          contratto a termine; di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di
          euro 2.091.124 per l'anno 2021 per l'utilizzo di servizi di
          mediazione culturale, anche mediante  apposite  convenzioni
          con organizzazioni di diritto  internazionale  operanti  in
          ambito migratorio; di euro 3.477.430, per l'anno 2020,  per
          l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi  di
          protezione individuale e servizi di sanificazione  ed  euro
          200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del
          Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  le  liberta'
          civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si  provvede  ai
          sensi del comma 26. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 2-ter dell'art.  5  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (Testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero): 
              «Art. 5 (Permesso di soggiorno). - 1. - 2-bis. Omissis. 
              2 ter. La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un
          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del
          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della
          disposizione di  cui  all'art.  14-bis,  comma  2.  Non  e'
          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed
          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
          richiesta di asilo, per protezione  sussidiaria,  per  cure
          mediche nonche' dei  permessi  di  soggiorno  di  cui  agli
          articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
          e del permesso di soggiorno rilasciato ai  sensi  dell'art.
          32, comma 3, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.
          25. 
              Omissis.»