Art. 37 quater Modifiche all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 1. All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 23, primo periodo, le parole: «30.000.000 di euro per il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «24.615.384 euro per il 2020 e di 5.384.616 euro per il 2021»; b) al comma 25, primo periodo: 1) le parole: «di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 24.234.635 per l'anno 2020 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno»; 2) le parole: «di euro 30.000.000, per l'anno 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 24.615.384 per l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021,»; 3) le parole: «di euro 4.480.980, per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di euro 2.091.124 per l'anno 2021» e dopo le parole: «mediazione culturale» sono inserite le seguenti: «, anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 7.475.740 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisiti all'Erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dei commi 23 e 25 dell'art. 103 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 103 (Emersione di rapporti di lavoro). - 1. - 22. Omissis 23. Per consentire una piu' rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 24.615.384 euro per il 2020 e di 5.384.616 euro per il 2021, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno puo' utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. 24. Omissis; 25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 24.234.635 per l'anno 2020 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'art. 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo di euro 24.615.384 per l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di euro 2.091.124 per l'anno 2021 per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio; di euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26. Omissis.» - Si riporta il testo del comma 2-ter dell'art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): «Art. 5 (Permesso di soggiorno). - 1. - 2-bis. Omissis. 2 ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del versamento nonche' le modalita' di attuazione della disposizione di cui all'art. 14-bis, comma 2. Non e' richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Omissis.»