Art. 37 quinquies 
 
          Misure in materia di requisiti per l'approvazione 
             della nomina a guardia particolare giurata 
 
  1. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,
dopo le parole: «dal prefetto» sono inserite le seguenti:  «,  previa
verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro  dipendente  con  un
istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo  134  ovvero
con uno dei soggetti che e' legittimato a  richiedere  l'approvazione
della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133». 
  2. Al fine di assicurare il reinserimento nel  mercato  del  lavoro
dei  soggetti  interessati,  i  decreti  di   approvazione   di   cui
all'articolo 138 del citato  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto n.  773  del  1931,  eventualmente
rilasciati per l'esercizio del mestiere di guardia giurata  in  forma
di lavoro autonomo antecedentemente alla data di  entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  conservano  la
propria efficacia fino alla data di scadenza del predetto  titolo  di
polizia che puo' essere rinnovato per una sola volta. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 138 del  regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico  delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 138 (Requisiti delle guardie particolari).  -  Le
          guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 
                1) essere cittadino italiano o di  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea; 
                2)  avere  raggiunto  la  maggiore  eta`   ed   avere
          adempiuto agli obblighi di leva; 
                3) sapere leggere e scrivere; 
                4) non avere riportato condanna per delitto; 
                5) essere  persona  di  ottima  condotta  politica  e
          morale; 
                6) essere munito della carta di identita'; 
                  7)  essere  iscritto  alla  cassa  nazionale  delle
          assicurazioni sociali  ed  a  quella  degli  infortuni  sul
          lavoro. 
              Il  Ministro  dell'interno  con  proprio  decreto,   da
          adottarsi con le modalita' individuate nel regolamento  per
          l'esecuzione del presente testo unico, sentite le  regioni,
          provvede   all'individuazione    dei    requisiti    minimi
          professionali e di  formazione  delle  guardie  particolari
          giurate. Costituisce requisito  minimo,  di  cui  al  primo
          periodo, l'avere prestato  servizio  per  almeno  un  anno,
          senza demerito, quale  volontario  di  truppa  delle  Forze
          armate. 
              La nomina delle guardie particolari giurate deve essere
          approvata dal prefetto, previa verifica  dell'esistenza  di
          un  rapporto  di  lavoro  dipendente  con  un  istituto  di
          vigilanza autorizzato ai sensi dell'art. 134 ovvero con uno
          dei soggetti che e' legittimato a richiedere l'approvazione
          della nomina a guardia giurata ai sensi dell'art. 133.  Con
          l'approvazione, che  ha  validita'  biennale,  il  prefetto
          rilascia altresi',  se  ne  sussistono  i  presupposti,  la
          licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validita'
          di pari durata. 
              Ai  fini  dell'approvazione  della  nomina  a   guardia
          particolare giurata di  cittadini  di  altri  Stati  membri
          dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e
          delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per
          lo svolgimento della medesima attivita'.  Si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 134-bis, comma 3. 
              Le guardie  particolari  giurate,  cittadini  di  Stati
          membri dell'Unione europea, possono conseguire  la  licenza
          di  porto  d'armi  secondo  quanto  stabilito  dal  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  527  e  dal  relativo
          regolamento di esecuzione, di cui al decreto  del  Ministro
          dell'interno  30  ottobre  1996,  n.  635.  Si   osservano,
          altresi' le  disposizioni  degli  articoli  71  e  256  del
          regolamento di esecuzione del presente testo unico . 
              Salvo  quanto   diversamente   previsto,   le   guardie
          particolari  giurate  nell'esercizio  delle   funzioni   di
          custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili  cui  sono
          destinate  rivestono  la  qualita'  di  incaricati  di   un
          pubblico servizio.»