Art. 37 sexies Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74 1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attivita' del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, anche in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attivita' svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni e' assunta dal responsabile del CNSAS»; b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per lo svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112»; c) all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Attivita' del CNSAS). - 1. Ai fini della presente legge, l'attivita' dei membri del CNSAS si considera prestata prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro. 2. In ragione delle responsabilita' direttamente connesse con l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto»; e) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: «i-bis) tecnico di centrale operativa; i-ter) coordinatore di operazioni di ricerca; i-quater) tecnico di ricerca; i-quinques) tecnico di soccorso in pista; i-sexies) tecnico disostruttore; i-septies) tecnico speleosubacqueo; i-octies) pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto»; f) dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente: «Art. 8-bis (Contributo integrativo). - 1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 e' autorizzato un contributo integrativo annuo di euro 750.000 in favore del CNSAS in conseguenza dell'aumento degli oneri assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso». 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 6 della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Finalita' ed oggetto). - 1. La Repubblica riconosce il valore di solidarieta' sociale e la funzione di servizio di pubblica utilita' del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI). 2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attivita' svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni e' assunta dal responsabile del CNSAS. 3. Il CNSAS contribuisce, altresi', alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attivita' alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attivita' speleologiche e di ogni altra attivita' connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attivita' professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi. 4. Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.» «Art. 2 (Rapporti con il Servizio sanitario nazionale). - 1. Per lo svolgimento delle attivita' previste dall'art. 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» «Art. 6 (Figure professionali specialistiche). - 1. Sono individuate e riconosciute le seguenti figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali di cui all'art. 5: a) tecnico di soccorso alpino; b) tecnico di elisoccorso; c) unita' cinofila da valanga; d) unita' cinofila da ricerca in superficie; e) medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano; f) medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo; g) tecnico di soccorso speleologico; h) tecnico di soccorso in forra; i) direttore delle operazioni di soccorso. i-bis) tecnico di centrale operativa; i-ter) coordinatore di operazioni di ricerca; i-quater) tecnico di ricerca; i-quinques) tecnico di soccorso in pista; i-sexies) tecnico disostruttore; i-septies) tecnico speleosubacqueo; i-octies) pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.» - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 24-bis.