Art. 37 sexies 
 
              Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74 
 
  1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attivita' del
Corpo  nazionale   soccorso   alpino   e   speleologico,   anche   in
considerazione del livello di esposizione al rischio di  contagio  da
COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti  ad  esso  attribuiti,
alla  legge  21  marzo  2001,  n.  74,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle  competenze
attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963,  n.  91,  al  soccorso
degli  infortunati,  dei  pericolanti,  dei  soggetti  in   imminente
pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca  e
al soccorso dei dispersi e al  recupero  dei  caduti  nel  territorio
montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone  impervie  del  territorio
nazionale. Restano ferme le competenze e le attivita' svolte da altre
amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel  caso
di  intervento  di   squadre   appartenenti   a   diversi   enti   ed
organizzazioni,  la  funzione  di  coordinamento  e  direzione  delle
operazioni e' assunta dal responsabile del CNSAS»; 
  b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per lo svolgimento delle attivita'  previste  dall'articolo  1,
comma 2, il CNSAS opera in  stretto  coordinamento  con  il  Servizio
sanitario  nazionale,  con  il  Sistema  dell'emergenza   e   urgenza
sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del  numero
unico di emergenza 112»; 
  c) all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza  ed  emergenza
sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture  operative
regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i  servizi  di
soccorso e di elisoccorso,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica»; 
  d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Attivita' del CNSAS). - 1. Ai fini della  presente  legge,
l'attivita'   dei   membri   del   CNSAS   si   considera    prestata
prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro. 
  2. In  ragione  delle  responsabilita'  direttamente  connesse  con
l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti
in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ai  sensi
di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, del  codice  del  Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  nei
confronti  dei  componenti  degli  organismi  direttivi  di   livello
nazionale  e  regionale  non  trova  applicazione   quanto   previsto
dall'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto»; 
  e) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera  i)  sono  aggiunte  le
seguenti: 
  «i-bis) tecnico di centrale operativa; 
  i-ter) coordinatore di operazioni di ricerca; 
  i-quater) tecnico di ricerca; 
  i-quinques) tecnico di soccorso in pista; 
  i-sexies) tecnico disostruttore; 
  i-septies) tecnico speleosubacqueo; 
  i-octies) pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto»; 
  f) dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 8-bis (Contributo integrativo). - 1. Per gli anni 2020,  2021
e 2022 e' autorizzato un contributo integrativo annuo di euro 750.000
in  favore  del  CNSAS  in  conseguenza  dell'aumento   degli   oneri
assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo
sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro  750.000
per ciascuno degli anni 2020,  2021  e  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 1,  2  e  6  della
          legge 21 marzo  2001,  n.  74  (Disposizioni  per  favorire
          l'attivita' svolta dal Corpo nazionale  soccorso  alpino  e
          speleologico), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Finalita' ed  oggetto).  -  1.  La  Repubblica
          riconosce il valore di solidarieta' sociale e  la  funzione
          di  servizio  di  pubblica  utilita'  del  Corpo  nazionale
          soccorso alpino e  speleologico  (CNSAS)  del  Club  alpino
          italiano (CAI). 
                2. Il  CNSAS  provvede  in  particolare,  nell'ambito
          delle competenze attribuite al CAI dalla legge  26  gennaio
          1963,  n.  91,   al   soccorso   degli   infortunati,   dei
          pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a
          rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso
          dei dispersi  e  al  recupero  dei  caduti  nel  territorio
          montano, nell'ambiente ipogeo e  nelle  zone  impervie  del
          territorio nazionale. Restano  ferme  le  competenze  e  le
          attivita' svolte da altre amministrazioni o  organizzazioni
          operanti allo  stesso  fine;  nel  caso  di  intervento  di
          squadre appartenenti a diversi enti ed  organizzazioni,  la
          funzione di coordinamento e direzione delle  operazioni  e'
          assunta dal responsabile del CNSAS. 
              3. Il CNSAS contribuisce, altresi', alla prevenzione ed
          alla  vigilanza  degli   infortuni   nell'esercizio   delle
          attivita' alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e
          degli sport di montagna, delle attivita' speleologiche e di
          ogni altra attivita' connessa alla frequentazione  a  scopo
          turistico, sportivo, ricreativo e culturale,  ivi  comprese
          le attivita' professionali,  svolte  in  ambiente  montano,
          ipogeo e in ambienti ostili e impervi. 
              4. Il CNSAS, quale struttura  nazionale  operativa  del
          Servizio nazionale della  protezione  civile  di  cui  alla
          legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive  modificazioni,
          concorre al  soccorso  in  caso  di  eventi  calamitosi  in
          cooperazione  con  le  strutture   di   protezione   civile
          nell'ambito   delle   proprie   competenze   tecniche    ed
          istituzionali.» 
              «Art. 2 (Rapporti con il Servizio sanitario nazionale).
          - 1. Per lo svolgimento delle attivita' previste  dall'art.
          1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con  il
          Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza
          e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con  le
          centrali del numero unico di emergenza 112. 
              2. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto  di
          indirizzo  e  coordinamento  approvato  con   decreto   del
          Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  n.  76  del  31  marzo  1992,  e  dalla
          presente  legge,  individuano  nelle  strutture   operative
          regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento
          esclusivo  per  l'attuazione  del  soccorso  sanitario  nel
          territorio montano ed in ambiente ipogeo. 
                3. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano, nell'ambito  dell'organizzazione  dei  servizi  di
          urgenza  ed   emergenza   sanitaria,   stipulano   apposite
          convenzioni  con  le  strutture   operative   regionali   e
          provinciali del CNSAS, atte a  disciplinare  i  servizi  di
          soccorso e di elisoccorso, senza nuovi o maggiori oneri per
          la finanza pubblica.» 
              «Art. 6 (Figure  professionali  specialistiche).  -  1.
          Sono  individuate  e  riconosciute   le   seguenti   figure
          professionali  specialistiche  le   cui   qualifiche   sono
          rilasciate dalle scuole nazionali di cui all'art. 5: 
                  a) tecnico di soccorso alpino; 
                b) tecnico di elisoccorso; 
                c) unita' cinofila da valanga; 
                d) unita' cinofila da ricerca in superficie; 
                e)  medico  per  emergenza  ad   alto   rischio   nel
          territorio montano; 
                  f)   medico   per   emergenza   ad   alto   rischio
          nell'ambiente ipogeo; 
                g) tecnico di soccorso speleologico; 
                h) tecnico di soccorso in forra; 
                i) direttore delle operazioni di soccorso. 
                i-bis) tecnico di centrale operativa; 
                i-ter) coordinatore di operazioni di ricerca; 
                i-quater) tecnico di ricerca; 
                i-quinques) tecnico di soccorso in pista; 
                i-sexies) tecnico disostruttore; 
                i-septies) tecnico speleosubacqueo; 
              i-octies) pilota di  sistemi  aeromobili  a  pilotaggio
          remoto.» 
              - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
          23 dicembre 2014,  n.  190  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 24-bis.