Art. 38 bis 
 
Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19  maggio  2020,
  n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,
  n. 77. 
 
  1. All'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2020» e il  secondo
e il terzo periodo sono soppressi; 
  b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  «2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1,  che  costituiscono
tetto  di  spesa  massimo,  e'  istituito   un   programma   per   la
realizzazione in tutto il territorio nazionale di  centri  contro  le
discriminazioni motivate da  orientamento  sessuale  e  identita'  di
genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale,  sanitaria,
psicologica,  di  mediazione  sociale  e  ove   necessario   adeguate
condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di  discriminazione  o
violenza  fondata  sull'orientamento  sessuale  o  sull'identita'  di
genere,  nonche'  a  soggetti  che  si  trovino  in   condizione   di
vulnerabilita' legata all'orientamento sessuale  o  all'identita'  di
genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. 
  2-bis. I centri di cui  al  comma  2  svolgono  la  loro  attivita'
garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere  gestiti  dagli
enti locali, in forma singola o associata,  nonche'  da  associazioni
operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui  al
medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche  con  la
rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo
conto delle necessita' fondamentali per la protezione dei soggetti di
cui  al  comma  2,  ivi  compresa  l'assistenza  legale,   sanitaria,
psicologica e di mediazione sociale dei medesimi. 
  2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2, incluso il programma
ivi previsto, sono definite con decreto  del  Ministro  per  le  pari
opportunita' e la famiglia, sentita la Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche
al fine di rispettare il limite  di  4  milioni  di  euro  annui  che
costituisce tetto di spesa massimo. Il decreto individua i  requisiti
organizzativi dei centri di  cui  al  comma  2,  le  tipologie  degli
stessi, le categorie  professionali  che  vi  possono  operare  e  le
modalita' di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede
di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle
associazioni di cui al comma 2-bis»; 
  c)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Misure  per  la
prevenzione  e  il  contrasto  della  violenza  per   motivi   legati
all'orientamento sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno
delle vittime». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 105-quater  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  105-quater  (Misure  per  la  prevenzione  e  il
          contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento
          sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno  delle
          vittime). - 1.  Il  Fondo  per  le  politiche  relative  ai
          diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma
          3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e'
          incrementato di 4 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione
          e  il  contrasto  della  violenza  per   motivi   collegati
          all'orientamento sessuale e all'identita' di genere  e  per
          il sostegno delle vittime. 
              2. Nei limiti delle risorse di  cui  al  comma  1,  che
          costituiscono tetto  di  spesa  massimo,  e'  istituito  un
          programma per  la  realizzazione  in  tutto  il  territorio
          nazionale di centri contro le discriminazioni  motivate  da
          orientamento sessuale  e  identita'  di  genere.  I  centri
          garantiscono   adeguata   assistenza   legale,   sanitaria,
          psicologica,  di  mediazione  sociale  e   ove   necessario
          adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime  di
          discriminazione  o   violenza   fondata   sull'orientamento
          sessuale o sull'identita' di genere, nonche' a soggetti che
          si  trovino  in   condizione   di   vulnerabilita'   legata
          all'orientamento sessuale  o  all'identita'  di  genere  in
          ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. 
              2-bis. I centri di cui al  comma  2  svolgono  la  loro
          attivita' garantendo l'anonimato delle  vittime  e  possono
          essere gestiti  dagli  enti  locali,  in  forma  singola  o
          associata, nonche' da associazioni operanti nel settore del
          sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma.
          I centri operano in maniera integrata, anche  con  la  rete
          dei servizi socio-sanitari  e  assistenziali  territoriali,
          tenendo  conto  delle  necessita'   fondamentali   per   la
          protezione dei soggetti di cui al  comma  2,  ivi  compresa
          l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione
          sociale dei medesimi. 
              2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2,  incluso
          il programma ivi previsto, sono definite  con  decreto  del
          Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, sentita la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  anche  al  fine  di
          rispettare il  limite  di  4  milioni  di  euro  annui  che
          costituisce tetto di spesa massimo. Il decreto individua  i
          requisiti organizzativi dei centri di cui al  comma  2,  le
          tipologie degli stessi, le categorie professionali  che  vi
          possono operare e le modalita' di  erogazione  dei  servizi
          assistenziali e  assicura,  in  sede  di  elaborazione  del
          programma,   opportune   forme   di   consultazione   delle
          associazioni di cui al comma 2-bis. 
              3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4
          milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
          200,  della  legge  23  dicembre   2014,   n.   190,   come
          rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente decreto.» 
              - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
          23 dicembre 2014,  n.  190  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 24-bis.