Art. 38 bis Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 1. All'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2020» e il secondo e il terzo periodo sono soppressi; b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono tetto di spesa massimo, e' istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identita' di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identita' di genere, nonche' a soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilita' legata all'orientamento sessuale o all'identita' di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. 2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attivita' garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonche' da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessita' fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi. 2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2, incluso il programma ivi previsto, sono definite con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa massimo. Il decreto individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalita' di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 2-bis»; c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno delle vittime». 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 105-quater del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 105-quater (Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno delle vittime). - 1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno delle vittime. 2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono tetto di spesa massimo, e' istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identita' di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identita' di genere, nonche' a soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilita' legata all'orientamento sessuale o all'identita' di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. 2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attivita' garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonche' da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessita' fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi. 2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2, incluso il programma ivi previsto, sono definite con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa massimo. Il decreto individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalita' di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 2-bis. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente decreto.» - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 24-bis.