((Art. 34 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e' incrementato di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni
di euro per l'anno 2023. 
  2. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  186,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 2 milioni di
euro per l'anno 2025. 
  3. Le minori entrate  derivanti  dal  comma  7,  lettera  a),  sono
valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022. 
  4.  In  considerazione  delle  necessita'  connesse   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021  e  2022  la  dotazione
finanziaria complessiva del Fondo di cui  all'articolo  32-ter.1  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,
ferma restando la finalita' di assicurare la  gratuita'  dell'accesso
alla procedura ivi prevista, puo'  essere  utilizzata  anche  per  le
esigenze connesse alle spese di funzionamento,  comunque  denominate,
relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998. 
  5. Gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-ter, 1-quater,
3, 6-bis, 12-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13-  septies,
13-novies, 15-bis, 17-bis, 31-decies, 32-bise 32-quatere dai commi 6,
10 e 11 del presente articolo sono coerenti con  l'autorizzazione  al
ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dalla  Camera
dei deputati e dal Senato della  Repubblica  con  le  risoluzioni  di
approvazione  della  relazione  al  Parlamento  presentata  ai  sensi
dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. All'allegato  1
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
gli importi,  per  l'anno  2020,  sono  rideterminati  come  indicato
nell'Allegato 5 al presente decreto. 
  6. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 610  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. 
  7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis,  1-ter,  1-quater,
2, 3, 5, comma 5, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-quinquies,  12-bis,
12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies,  commi  3  e  4,
13-septies, 13-novies, 13-duodecies,  13-terdecies,  13-quaterdecies,
13-quinquiesdecies, 13-septiesdecies, 13-duodevicies, 15, 15-bis, 16,
16-bis,  17,  17-bis,  19-quater,  19-decies,  19-undecies,  20,  21,
22-bis, 22-ter, 31-decies, 32, 32-bis, 32-quater e 33 e dai commi  1,
2, 3, 6, 10 e 11 del presente articolo, determinati  complessivamente
in 19.021,356 milioni di euro per l'anno  2020,7.910,977  milioni  di
euro per l'anno 2021,161,6 milioni di euro per l'anno 2022,50 milioni
di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti  in  termini  di
indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, in 298,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 73  milioni
di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024  e  in
23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: 
    a) quanto a  860  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,  da
parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  a  valere  sulle  somme
trasferite alla predetta Agenzia per effetto  dell'articolo  176  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    b) quanto a 1.680 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    c) quanto a 3.390 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  delle  autorizzazioni  di  spesa  di   cui
all'articolo 19, comma 9, del  decreto-legge  17  marzo  2020,n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,e di
cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126; 
    d) quanto  a  32  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    e) quanto a 18,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito,con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    f) quanto a 18,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    g) quanto a  3,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    h) quanto a 101,3 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27.
Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma  1,
del decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,del 30  aprile
2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo  2  dello
stesso decreto ministeriale, come successivamente  rideterminato,  e'
ridotto di pari importo; 
    i) quanto a  804  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    l) quanto a  730  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
utilizzo  delle  risorse  di  cui  all'articolo  2,  comma  55,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 93,3 milioni  di
euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per  l'anno  2022,  a  23
milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione  del  Fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189; 
    n) quanto a  131  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307; 
    o) quanto a 30,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    p) quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini
di indebitamento netto e fabbisogno, a 69,331  milioni  di  euro  per
l'anno 2020,8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,8  milioni
di euro per l'anno 2023,  mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle
maggiori  entrate   e   minori   spese   derivanti   dagli   articoli
5,9-quinquies,   12,   12-ter,   13,   13-bis,   13-ter,   13-quater,
13-quinquies, 13-septies, 13-novies, 19-undecies, 22, 32 e  32-bis  e
dalla lettera a)del presente comma; 
    q) quanto a  160  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
    r) quanto a 5.260 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma  1,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    s) quanto a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo  3,  comma  3,
del  decreto-legge  5  febbraio   2020,   n.   3,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21; 
    t) quanto  a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del  bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo  148,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 9 novembre 2020,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che  sono  acquisite  per
detto importo definitivamente all'erario; 
    u) quanto a  170  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  relative
all'attivazione,  alla  locazione  e  alla  gestione  dei  centri  di
trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari; 
    v) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
21 aprile 2011, n. 67; 
    z)  quanto  a  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    aa) quanto a 500  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per  la  reiscrizione  dei
residui  passivi  perenti  della  spesa  in  conto  capitale  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    bb) quanto a 157  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo speciale per  la  reiscrizione  dei
residui  passivi  perenti  della  spesa  di  parte  corrente  di  cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    cc) quanto a 220,1 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti  dagli
effetti dell'articolo 13-duodecies; 
    dd)  quanto  a  24.615.384  euro  per   l'anno   2020,   mediante
corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di
cui all'articolo 32-bis, comma 4, lettera b); 
    ee) quanto a 350  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di
cui all'articolo 31-decies, comma 1, lettera a); 
    ff) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020, in  termini  di
cassa, mediante corrispondente riduzione  della  missione  «Fondi  da
ripartire», programma «Fondi di riserva e speciali», dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    gg) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 5. 
  8.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio  delle  risorse  destinate  alle  misure  previste   dal
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77,  dal  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto, al fine  di  assicurare
il rispetto del limite complessivo massimo  delle  autorizzazioni  al
ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera  dei
deputati e dal Senato della Repubblica con le relative risoluzioni e,
ove  necessario,  l'eventuale  adozione  delle  iniziative   previste
dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  9. Le risorse destinate all'attuazione  da  parte  dell'INPS  delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 
  10. Il Fondo da  assegnare  per  la  sistemazione  contabile  delle
partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, e'  incrementato  di  90
milioni di euro per l'anno 2020.  Al  fine  di  accelerare  nel  2020
l'estinzione delle partite iscritte al  conto  sospeso,  le  medesime
risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui e'  affidato  il
servizio di tesoreria dello Stato, il quale  provvede  alle  relative
sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla  competente
Amministrazione ogni  elemento  informativo  utile  delle  operazioni
effettuate di  individuazione  e  regolazione  di  ciascuna  partita,
secondo  lo  schema  trasmesso  dal  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato. 
  11. Al fine di consentire l'attuazione  di  quanto  disposto  dagli
articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10-bis, e 229,  commi  2-bis  e
4-bis, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e  dagli  articoli
85, comma 1, 88, comma 2, e 89, comma 4, del decreto-legge 14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per
l'anno 2020 e' consentita la conservazione in conto  residui  per  il
relativo utilizzo nell'esercizio  successivo.  Conseguentemente,  per
tale importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma  9,  primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'  da  intendersi
riferita all'anno 2021. 
  12. Ai fini dell'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, si considerano utilizzate, oltre alle somme impegnate ai
sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  anche
quelle per le quali le amministrazioni destinatarie delle risorse  di
cui al  comma  8  del  citato  articolo  265,  secondo  i  rispettivi
ordinamenti, alla data del 20 dicembre  2020,  abbiano  adottato  gli
atti presupposti all'impegno delle risorse.  Per  gli  interventi  di
conto capitale non si  applica  quanto  disposto  dall'articolo  265,
comma 9, primo periodo, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo  4-quater,
comma 1, lettera  b),  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
relativamente ai termini di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis della
legge n. 196 del 2009. 
  13.  Le  somme  destinate  all'estinzione  delle  anticipazioni  di
tesoreria  previste  ai  sensi  delle  disposizioni   contenute   nei
provvedimenti indicati al comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio   2020,   n.   77,   sono   impegnate   per   la    necessaria
regolarizzazione. 
  14. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 12  e
13 sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato,  ivi  comprese
quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da  impegni  di
spesa delegata per le quali non ricorrono i  presupposti  di  cui  al
comma 12. I competenti organi di controllo  vigilano  sulla  corretta
applicazione del presente comma. 
  15. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto  dei  residui.  Il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa)).