Art. 16 
 
 
       Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio 
 
  1. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio svolge
le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei  beni  di  interesse
archeologico,  anche  subacquei,  dei  beni  storici,   artistici   e
demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e  gli  apparati
decorativi, nonche'  alla  tutela  dei  beni  architettonici  e  alla
qualita' e alla tutela del paesaggio. Con riferimento alle  attivita'
esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e  paesaggio,
la Direzione generale esercita  i  poteri  di  direzione,  indirizzo,
coordinamento, controllo e,  in  caso  di  necessita',  informato  il
Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del
Segretario regionale. 
  2. Il Direttore generale, in particolare: 
    a) esprime il parere, per i settori di competenza, sui  programmi
annuali e pluriennali  di  intervento  proposti  dai  titolari  degli
uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla  base
dei  dati  del  monitoraggio  dei  flussi  finanziari  forniti  dalla
Direzione  generale  Organizzazione  e   dalla   Direzione   generale
Bilancio; 
    b)  elabora,  anche  su  proposta  dei  titolari   degli   uffici
dirigenziali periferici, sentita la  Direzione  generale  Educazione,
ricerca e istituti culturali, i programmi concernenti studi, ricerche
ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione
dei  beni  archeologici,  architettonici,   paesaggistici,   storici,
artistici e demoetnoantropologici; predispone altresi', raccordandosi
con  la  Direzione  generale  Sicurezza  del  patrimonio   culturale,
indirizzi alle strutture periferiche per la elaborazione di piani  di
conservazione programmata del patrimonio culturale; 
    c) esprime la  volonta'  dell'amministrazione  nell'ambito  delle
determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di  imposte
mediante cessione di beni di interesse archeologico,  architettonico,
storico, artistico e demoetnoantropologico; 
    d) autorizza, fatte salve le ipotesi di  cui  agli  articoli  19,
comma 2, lettera d), 20, comma 2, lettera d), 42,  comma  2,  lettera
l), e 43, comma 4, lettera h), il  prestito  di  beni  culturali  per
mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice e
l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o  esposizioni  d'arte
di alto interesse culturale ai sensi  dell'articolo  66  del  Codice;
puo' altresi' proporre alla Direzione generale Musei  di  dichiarare,
ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  6,  del  Codice,  ed  ai   fini
dell'applicazione  delle  agevolazioni  fiscali  ivi   previste,   il
rilevante interesse culturale o scientifico di mostre  o  esposizioni
di beni archeologici, storici, artistici e demoetnoantropologici e di
ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia  ad  oggetto  i
beni medesimi; in ogni caso, svolge le attivita' di cui alla presente
lettera nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 67 del  Codice
e delle linee  guida  adottate  dalla  Direzione  generale  Musei  in
materia di attivita' di valorizzazione, e fatte salve, in ogni  caso,
le prioritarie esigenze della tutela; 
    e)  affida  in  concessione  a  soggetti   pubblici   o   privati
l'esecuzione  di  ricerche  archeologiche  o  di  opere  dirette   al
ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice; 
    f) adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei
casi previsti dall'articolo 92 del Codice; 
    g) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie  previste  dal
Codice, secondo le modalita' ivi definite, per  la  violazione  delle
disposizioni  in  materia  di  beni   archeologici,   architettonici,
paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici, e cura  il
recupero delle somme dovute ai sensi degli articoli 34,  comma  3,  e
160, commi 3 e 4, del Codice; 
    h) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive  di
beni culturali nei settori di competenza a titolo di  prelazione,  di
acquisto  all'esportazione  o  di  espropriazione,  ai  sensi   degli
articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice; 
    i) adotta  i  provvedimenti  di  competenza  dell'amministrazione
centrale in materia di circolazione  di  cose  e  beni  culturali  in
ambito internazionale, tra i quali quelli di cui  agli  articoli  65,
comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma  2,  lettera
e), e 82, del Codice; predispone e  aggiorna,  sentiti  i  competenti
organi consultivi, gli indirizzi a cui si  attengono  gli  uffici  di
esportazione  nella  valutazione  circa  il  rilascio  o  il  rifiuto
dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68  del
Codice; 
    l) esprime le  determinazioni  dell'amministrazione  in  sede  di
conferenza di servizi o nei procedimenti di  valutazione  di  impatto
ambientale e di valutazione ambientale strategica per  interventi  di
carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale; 
    m) istruisce i procedimenti di valutazione di impatto  ambientale
e di valutazione ambientale strategica ed esprime il  parere  per  le
successive determinazioni del Ministro; 
    n) esprime il parere sulla proposta della  Commissione  regionale
per il patrimonio culturale competente, ai  fini  della  stipula,  da
parte del Ministro, delle intese di cui all'articolo 143, comma 2,  e
di cui all'articolo 156, comma 3, del Codice; 
    o) predispone, su proposta del Segretario  regionale  competente,
la proposta per l'approvazione  in  via  sostitutiva,  da  parte  del
Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici
di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; 
    p) ai sensi dell'articolo  141  del  Codice  adotta,  sentite  le
Commissioni regionali per  il  patrimonio  culturale  competenti,  la
dichiarazione di notevole interesse pubblico  relativamente  ai  beni
paesaggistici che insistano su  un  territorio  appartenente  a  piu'
regioni; 
    q) promuove la stipula di convenzioni tra il Ministero, gli  enti
territoriali e locali e cooperative  di  giovani  storici  dell'arte,
archeologi, archivisti e bibliotecari, per accrescere la sensibilita'
culturale e l'educazione al patrimonio culturale; 
    r) promuove la  valorizzazione  del  paesaggio,  con  particolare
riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate, al fine  della
ridefinizione e ricostituzione di  paesaggi,  secondo  le  previsioni
della Convenzione europea del paesaggio di  Firenze  del  20  ottobre
2000, ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14; 
    s) fornisce, per le materie  di  competenza,  il  supporto  e  la
consulenza tecnico-scientifica agli uffici del Ministero; 
    t) decide, per i settori di competenza, i ricorsi  amministrativi
previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice; 
    u)  puo'  adottare,   informato   il   Segretario   generale,   i
provvedimenti  di  verifica   o   di   dichiarazione   dell'interesse
culturale,  le  prescrizioni  di   tutela   indiretta,   nonche'   le
dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero  le
integrazioni del loro contenuto,  ai  sensi,  rispettivamente,  degli
articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e seguenti, e 141-bis, del Codice;
in tali ipotesi, qualora un ufficio  periferico  abbia  gia'  avviato
procedimenti riferiti ai medesimi beni, si  applica  quanto  previsto
dal comma 1, ultimo periodo; 
    v) puo' richiedere alle commissioni di cui all'articolo  137  del
Codice, anche su proposta  della  Soprintendenza  Archeologia,  belle
arti  e  paesaggio   competente,   l'adozione   della   proposta   di
dichiarazione   di   notevole   interesse   pubblico   per   i   beni
paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice; 
    z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione
generale  Bilancio,  di  vigilanza,  su   ogni   soggetto   giuridico
costituito  con  la  partecipazione  del  Ministero   per   finalita'
attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale. 
  3. La  Direzione  generale  Archeologia,  belle  arti  e  paesaggio
esercita le funzioni di  indirizzo,  e,  d'intesa  con  la  Direzione
generale Bilancio, di vigilanza, unitamente alla  Direzione  generale
Educazione,   ricerca   e   istituti   culturali   e   al   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  sulla  Scuola
archeologica italiana in Atene. Presso la Direzione generale opera il
Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della
Prima guerra mondiale, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78. 
  4. La  Direzione  generale  Archeologia,  belle  arti  e  paesaggio
esercita l'indirizzo, il coordinamento e, d'intesa con  la  Direzione
generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, la
vigilanza sulla Soprintendenza speciale  archeologia,  belle  arti  e
paesaggio di Roma, sulla Soprintendenza nazionale per  il  patrimonio
culturale  subacqueo,  sull'Istituto  centrale  per  l'archeologia  e
sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, anche  ai  fini
dell'approvazione,  su  parere  conforme  della  Direzione   generale
Bilancio, del bilancio di  previsione,  delle  relative  proposte  di
variazione e del conto consuntivo.  La  Direzione  generale  assegna,
altresi', d'intesa con la  Direzione  generale  Organizzazione  e  la
Direzione generale  Bilancio,  le  risorse  umane  e  strumentali  ai
suddetti Istituti dotati di autonomia speciale. 
  5. La  Direzione  generale  Archeologia,  belle  arti  e  paesaggio
costituisce  centro  di  responsabilita'  amministrativa   ai   sensi
dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  ed
e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali  di  competenza
della stessa. 
  6. La Direzione generale Archeologia, belle  arti  e  paesaggio  si
articola  in  nove  uffici  dirigenziali  di  livello  non   generale
centrali, compresi la  Soprintendenza  nazionale  per  il  patrimonio
culturale  subacqueo,  l'Istituto  centrale   per   l'archeologia   e
l'Istituto centrale per  il  patrimonio  immateriale,  nonche'  nelle
Soprintendenze  Archeologia,   belle   arti   e   paesaggio,   uffici
dirigenziali di livello non generale periferici, individuati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e  dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo degli articoli 12,  13,  16,  45,
          47, 48, 55, 56, 57-bis, 58, 60, 68, 69, 70, 82, 89, 95, 96,
          98, 128, 137, 138, 141-bis, 143 del decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
          febbraio 2004, n. 45, S.O.: 
              «Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). -  1.  Le
          cose indicate all'art. 10, comma  1,  che  siano  opera  di
          autore non piu' vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad
          oltre settanta  anni,  sono  sottoposte  alle  disposizioni
          della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata
          la verifica di cui al comma 2. 
              2. I competenti organi del Ministero,  d'ufficio  o  su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano  la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o etnoantropologico nelle cose di cui  al  comma  1,  sulla
          base di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti  dal
          Ministero medesimo al fine  di  assicurare  uniformita'  di
          valutazione. 
              3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
          al comma 2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni  e  dalle
          relative   schede   descrittive.   I   criteri    per    la
          predisposizione degli elenchi, le  modalita'  di  redazione
          delle schede descrittive e di  trasmissione  di  elenchi  e
          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
          concerto con l'Agenzia del demanio e, per i  beni  immobili
          in uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con  il
          concerto della competente direzione generale dei  lavori  e
          del demanio. Il Ministero  fissa,  con  propri  decreti,  i
          criteri  e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e   la
          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
          documentazione conoscitiva, da parte degli  altri  soggetti
          di cui al comma 1. 
              4. Qualora nelle cose sottoposte  a  verifica  non  sia
          stato riscontrato l'interesse di cui al comma  2,  le  cose
          medesime sono escluse dall'applicazione delle  disposizioni
          del presente Titolo. 
              5. Nel caso di verifica  con  esito  negativo  su  cose
          appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e  degli
          altri enti pubblici territoriali, la  scheda  contenente  i
          relativi dati e' trasmessa ai competenti  uffici  affinche'
          ne dispongano la  sdemanializzazione  qualora,  secondo  le
          valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
          altre ragioni di pubblico interesse. 
              6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
          per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione  sono
          liberamente alienabili, ai fini del presente codice. 
              7. L'accertamento  dell'interesse  artistico,  storico,
          archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
          agli indirizzi generali di  cui  al  comma  2,  costituisce
          dichiarazione  ai  sensi  dell'art.  13  ed   il   relativo
          provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
          comma 2. I beni  restano  definitivamente  sottoposti  alle
          disposizioni del presente Titolo. 
              8. Le schede descrittive degli immobili  di  proprieta'
          dello  Stato  oggetto  di  verifica  con  esito   positivo,
          integrate  con  il  provvedimento  di  cui  al   comma   7,
          confluiscono in un archivio informatico, conservato  presso
          il Ministero e accessibile al Ministero e  all'Agenzia  del
          demanio,  per  finalita'  di  monitoraggio  del  patrimonio
          immobiliare  e  di  programmazione  degli   interventi   in
          funzione delle rispettive competenze istituzionali. 
              9. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          alle cose di cui al comma 1 anche qualora  i  soggetti  cui
          esse appartengono mutino in qualunque modo la  loro  natura
          giuridica. 
              10. Il  procedimento  di  verifica  si  conclude  entro
          centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. 
              Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). -  1.
          La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che  ne
          forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10, comma
          3. 
              2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di  cui
          all'art. 10, comma 2.  Tali  beni  rimangono  sottoposti  a
          tutela anche  qualora  i  soggetti  cui  essi  appartengono
          mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.» 
              «Art.   16   (Ricorso   amministrativo    avverso    la
          dichiarazione). - 1. Avverso  il  provvedimento  conclusivo
          della verifica di cui all'art. 12 o la dichiarazione di cui
          all'art. 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi  di
          legittimita'  e  di  merito,  entro  trenta  giorni   dalla
          notifica della dichiarazione. 
              2. La proposizione del ricorso comporta la  sospensione
          degli effetti del  provvedimento  impugnato.  Rimane  ferma
          l'applicazione,  in  via  cautelare,   delle   disposizioni
          previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e  dalla
          sezione I del Capo IV del presente Titolo. 
              3.  Il  Ministero,   sentito   il   competente   organo
          consultivo, decide sul ricorso entro il termine di  novanta
          giorni dalla presentazione dello stesso. 
              4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla  o
          riforma l'atto impugnato. 
              5.  Si  applicano  le  disposizioni  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.» 
              «Art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta).  -  1.  Il
          Ministero ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure
          e le altre norme  dirette  ad  evitare  che  sia  messa  in
          pericolo l'integrita' dei beni culturali immobili,  ne  sia
          danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le
          condizioni di ambiente e di decoro. 
              2. Le prescrizioni  di  cui  al  comma  1,  adottate  e
          notificate  ai  sensi  degli  articoli  46   e   47,   sono
          immediatamente precettive. Gli enti  pubblici  territoriali
          interessati  recepiscono  le  prescrizioni   medesime   nei
          regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.» 
              «Art.  47  (Notifica  delle  prescrizioni   di   tutela
          indiretta e ricorso amministrativo). - 1. Il  provvedimento
          contenente  le  prescrizioni   di   tutela   indiretta   e'
          notificato  al  proprietario,  possessore  o  detentore   a
          qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite  messo
          comunale  o  a  mezzo  posta  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento. 
              2.  Il  provvedimento  e'   trascritto   nei   registri
          immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo
          proprietario, possessore o  detentore  a  qualsiasi  titolo
          degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono. 
              3. Avverso il provvedimento contenente le  prescrizioni
          di tutela indiretta e' ammesso  ricorso  amministrativo  ai
          sensi dell'art. 16. La proposizione del ricorso,  tuttavia,
          non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento
          impugnato. 
              Art. 48 (Autorizzazione per mostre ed  esposizioni).  -
          1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre  ed
          esposizioni: 
              a) delle cose mobili indicate nell'art. 12, comma 1; 
              b) dei beni mobili indicati nell'art. 10, comma 1; 
              c) dei beni  mobili  indicati  all'art.  10,  comma  3,
          lettere a), ed e); 
              d)  delle  raccolte  e  dei  singoli   beni   ad   esse
          pertinenti, di cui all'art. 10, comma 2, lettera a),  delle
          raccolte librarie indicate all'art. 10,  commi  2,  lettera
          c), e 3, lettera c), nonche' degli archivi  e  dei  singoli
          documenti indicati all'art. 10, commi 2, lettera b),  e  3,
          lettera b). 
              2.  Qualora  l'autorizzazione  abbia  ad  oggetto  beni
          appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela  statale,  la
          richiesta e' presentata al Ministero  almeno  quattro  mesi
          prima  dell'inizio  della  manifestazione  ed   indica   il
          responsabile della custodia delle opere in prestito. 
              3. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo  conto  delle
          esigenze  di  conservazione  dei   beni   e,   per   quelli
          appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di  fruizione
          pubblica; essa e'  subordinata  all'adozione  delle  misure
          necessarie  per  garantirne  l'integrita'.  I  criteri,  le
          procedure    e    le    modalita'    per    il     rilascio
          dell'autorizzazione medesima  sono  stabiliti  con  decreto
          ministeriale. 
              4.   Il   rilascio   dell'autorizzazione   e'   inoltre
          subordinato all'assicurazione delle  cose  e  dei  beni  da
          parte  del  richiedente,  per  il  valore  indicato   nella
          domanda, previa verifica della sua congruita' da parte  del
          Ministero. 
              5. Per le mostre e  le  manifestazioni  sul  territorio
          nazionale promosse dal Ministero o, con  la  partecipazione
          statale,  da  enti  o  istituti  pubblici,  l'assicurazione
          prevista al comma 4 puo' essere sostituita  dall'assunzione
          dei relativi rischi  da  parte  dello  Stato.  La  garanzia
          statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita'  e
          alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito
          il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze.    Ai
          corrispondenti oneri  si  provvede  mediante  utilizzazione
          delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di  riserva
          per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello  stato
          di previsione della spesa  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. 
              6. Il Ministero ha facolta' di dichiarare, a  richiesta
          dell'interessato,  il  rilevante  interesse   culturale   o
          scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e  di
          ogni  altra  iniziativa  a  carattere  culturale,  ai  fini
          dell'applicazione   delle   agevolazioni   previste   dalla
          normativa fiscale.» 
              «Art. 55 (Alienabilita'  di  immobili  appartenenti  al
          demanio  culturale).  -  1.  I  beni   culturali   immobili
          appartenenti al demanio  culturale  e  non  rientranti  tra
          quelli elencati nell'art. 54, comma 1, non  possono  essere
          alienati senza l'autorizzazione del Ministero. 
              2.  La  richiesta  di  autorizzazione  ad  alienare  e'
          corredata: 
              a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto; 
              b) dal programma delle misure necessarie ad  assicurare
          la conservazione del bene; 
              c) dall'indicazione degli obiettivi  di  valorizzazione
          che si intendono perseguire con l'alienazione  del  bene  e
          delle  modalita'  e  dei  tempi  previsti   per   il   loro
          conseguimento; 
              d) dall'indicazione della destinazione d'uso  prevista,
          anche in funzione  degli  obiettivi  di  valorizzazione  da
          conseguire; 
              e) dalle modalita'  di  fruizione  pubblica  del  bene,
          anche  in  rapporto  con  la  situazione  conseguente  alle
          precedenti destinazioni d'uso. 
              3.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  su   parere   del
          soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite,  gli
          altri   enti   pubblici   territoriali   interessati.    Il
          provvedimento, in particolare: 
              a) detta  prescrizioni  e  condizioni  in  ordine  alle
          misure di conservazione programmate; 
              b) stabilisce le condizioni di fruizione  pubblica  del
          bene,  tenuto  conto  della  situazione  conseguente   alle
          precedenti destinazioni d'uso; 
              c) si pronuncia sulla congruita' delle modalita' e  dei
          tempi previsti per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
          valorizzazione indicati nella richiesta. 
              3-bis.  L'autorizzazione  non  puo'  essere  rilasciata
          qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile  di
          arrecare  pregiudizio  alla   conservazione   e   fruizione
          pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il
          carattere  storico  e  artistico  del  bene  medesimo.   Il
          Ministero ha facolta' di  indicare,  nel  provvedimento  di
          diniego, destinazioni d'uso  ritenute  compatibili  con  il
          carattere  del  bene  e   con   le   esigenze   della   sua
          conservazione. 
              3-ter. Il Ministero ha altresi' facolta' di  concordare
          con il soggetto interessato il contenuto del  provvedimento
          richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le
          proposte avanzate con la  richiesta  di  autorizzazione  ed
          altre possibili modalita' di valorizzazione del bene. 
              3-quater.  Qualora  l'alienazione   riguardi   immobili
          utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di
          autorizzazione e' corredata dai soli  elementi  di  cui  al
          comma 2, lettere  a),  b)  ed  e),  e  l'autorizzazione  e'
          rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a)
          e b). 
              3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare  comporta  la
          sdemanializzazione del bene cui  essa  si  riferisce.  Tale
          bene resta comunque sottoposto a tutte le  disposizioni  di
          tutela di cui al presente titolo. 
              3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di  qualunque
          genere  sui  beni  alienati  e'  sottoposta  a   preventiva
          autorizzazione ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5.» 
              «Art.   55-bis   (Clausola   risolutiva).   -   1.   Le
          prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione  di
          cui all'art. 55 sono riportate  nell'atto  di  alienazione,
          del quale costituiscono  obbligazione  ai  sensi  dell'art.
          1456 del codice civile  ed  oggetto  di  apposita  clausola
          risolutiva  espressa.  Esse  sono  anche   trascritte,   su
          richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. 
              2.     Il     soprintendente,     qualora     verifichi
          l'inadempimento,      da       parte       dell'acquirente,
          dell'obbligazione  di  cui  al  comma  1,  fermo   restando
          l'esercizio dei poteri di tutela, da'  comunicazione  delle
          accertate inadempienze alle  amministrazioni  alienanti  ai
          fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione. 
              Art. 56 (Altre alienazioni soggette ad autorizzazione).
          - 1. E' altresi' soggetta ad autorizzazione  da  parte  del
          Ministero: 
              a) l'alienazione dei beni culturali  appartenenti  allo
          Stato,  alle   regioni   e   agli   altri   enti   pubblici
          territoriali, e diversi da quelli indicati  negli  articoli
          54, commi 1 e 2, e 55, comma 1; 
              b) l'alienazione  dei  beni  culturali  appartenenti  a
          soggetti pubblici diversi da quelli indicati  alla  lettera
          a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro,  ivi
          compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. 
              2. L'autorizzazione e' richiesta inoltre: 
              a) nel caso di vendita, anche  parziale,  da  parte  di
          soggetti di cui al comma 1, lettera  b),  di  collezioni  o
          serie di oggetti e di raccolte librarie; 
              b) nel caso di vendita, da parte di persone  giuridiche
          private  senza  fine  di  lucro,  ivi  compresi  gli   enti
          ecclesiastici civilmente  riconosciuti,  di  archivi  o  di
          singoli documenti. 
              3. La richiesta di autorizzazione  e'  corredata  dagli
          elementi di cui all'art. 55, comma 2, lettere a), b) ed e),
          e l'autorizzazione e' rilasciata con le indicazioni di  cui
          al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo. 
              4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a),
          l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che  i
          beni  medesimi  non  abbiano  interesse  per  le   raccolte
          pubbliche e dall'alienazione non  derivi  danno  alla  loro
          conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione. 
              4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera
          b), e al comma 2, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a
          condizione che dalla  alienazione  non  derivi  danno  alla
          conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi. 
              4-ter.   Le   prescrizioni   e   condizioni   contenute
          nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione
          e sono trascritte, su  richiesta  del  soprintendente,  nei
          registri immobiliari. 
              4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di  qualunque
          genere  sui  beni  alienati  e'  sottoposta  a   preventiva
          autorizzazione ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5. 
              4-quinquies. La disciplina dettata ai commi  precedenti
          si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed
          ai negozi giuridici che  possono  comportare  l'alienazione
          dei beni culturali ivi indicati. 
              4-sexies.   Non   e'   soggetta    ad    autorizzazione
          l'alienazione delle cose indicate  all'art.  54,  comma  2,
          lettera a), secondo periodo. 
              4-septies.  Rimane  ferma  l'inalienabilita'   disposta
          dall'art. 54, comma 1, lettera d-ter).» 
              «Art. 57-bis (Procedure di  trasferimento  di  immobili
          pubblici). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55
          e 56 si applicano ad ogni procedura  di  dismissione  o  di
          valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici,  di
          beni immobili pubblici  di  interesse  culturale,  prevista
          dalla  normativa  vigente   e   attuata,   rispettivamente,
          mediante l'alienazione ovvero la concessione in  uso  o  la
          locazione degli immobili medesimi. 
              2. Qualora si proceda alla concessione in  uso  o  alla
          locazione di immobili pubblici di interesse  culturale  per
          le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  le  prescrizioni   e
          condizioni  contenute  nell'autorizzazione  sono  riportate
          nell'atto di concessione o nel  contratto  di  locazione  e
          sono  trascritte,  su  richiesta  del  soprintendente,  nei
          registri  immobiliari.   L'inosservanza,   da   parte   del
          concessionario  o  del  locatario,  delle  prescrizioni   e
          condizioni medesime,  comunicata  dal  soprintendente  alle
          amministrazioni  cui  i  beni  pertengono,  da'  luogo,  su
          richiesta delle stesse amministrazioni, alla  revoca  della
          concessione  o  alla  risoluzione  del   contratto,   senza
          indennizzo.» 
              «Art.  58  (Autorizzazione  alla  permuta).  -  1.   Il
          Ministero puo' autorizzare la  permuta  dei  beni  indicati
          agli articoli 55 e 56 nonche' di singoli beni  appartenenti
          alle pubbliche raccolte con  altri  appartenenti  ad  enti,
          istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla  permuta
          stessa  derivi  un  incremento  del  patrimonio   culturale
          nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.» 
              «Art. 60 (Acquisto in  via  di  prelazione).  -  1.  Il
          Ministero o, nel caso previsto dall'art. 62,  comma  3,  la
          regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati,
          hanno facolta' di acquistare in via di  prelazione  i  beni
          culturali  alienati  a  titolo  oneroso  o   conferiti   in
          societa', rispettivamente,  al  medesimo  prezzo  stabilito
          nell'atto di alienazione o al  medesimo  valore  attribuito
          nell'atto di conferimento. 
              2. Qualora il bene sia alienato con altri per un  unico
          corrispettivo  o  sia  ceduto  senza   previsione   di   un
          corrispettivo in denaro ovvero  sia  dato  in  permuta,  il
          valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto  che
          procede alla prelazione ai sensi del comma 1. 
              3.  Ove  l'alienante  non  ritenga  di   accettare   la
          determinazione effettuata ai sensi del comma 2,  il  valore
          economico della cosa e' stabilito da  un  terzo,  designato
          concordemente dall'alienante e  dal  soggetto  che  procede
          alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina
          del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il  terzo
          nominato non voglia o non possa  accettare  l'incarico,  la
          nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti,  dal
          presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso
          il   contratto.   Le   spese   relative   sono   anticipate
          dall'alienante. 
              4. La determinazione del terzo e' impugnabile  in  caso
          di errore o di manifesta iniquita'. 
              5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il
          bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.» 
              «Art. 68 (Attestato di libera circolazione). -  1.  Chi
          intende far uscire in via definitiva dal  territorio  della
          Repubblica le cose indicate nell'art.  65,  comma  3,  deve
          farne denuncia  e  presentarle  al  competente  ufficio  di
          esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna  di
          essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato  di
          libera circolazione. 
              2.  L'ufficio  di  esportazione,   entro   tre   giorni
          dall'avvenuta presentazione della cosa, ne da'  notizia  ai
          competenti uffici del Ministero,  che  segnalano  ad  esso,
          entro i successivi dieci giorni, ogni elemento  conoscitivo
          utile  in  ordine  agli  oggetti  presentati  per  l'uscita
          definitiva. 
              3. L'ufficio di esportazione, accertata  la  congruita'
          del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio,
          anche sulla base delle segnalazioni  ricevute,  l'attestato
          di    libera    circolazione,     dandone     comunicazione
          all'interessato entro quaranta giorni  dalla  presentazione
          della cosa. 
              4. Nella valutazione circa il  rilascio  o  il  rifiuto
          dell'attestato  di  libera  circolazione  gli   uffici   di
          esportazione accertano se le cose presentate, in  relazione
          alla loro natura o al  contesto  storico-culturale  di  cui
          fanno  parte,  presentano  interesse  artistico,   storico,
          archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale
          o archivistico, a termini dell'art. 10. Nel  compiere  tale
          valutazione gli  uffici  di  esportazione  si  attengono  a
          indirizzi di carattere generale stabiliti con  decreto  del
          Ministro, sentito il competente organo consultivo. 
              5. L'attestato  di  libera  circolazione  ha  validita'
          quinquennale ed e' redatto in tre originali, uno dei  quali
          e' depositato agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato
          all'interessato  e  deve   accompagnare   la   circolazione
          dell'oggetto; un terzo e' trasmesso  al  Ministero  per  la
          formazione del registro ufficiale degli attestati. 
              6. Il diniego  comporta  l'avvio  del  procedimento  di
          dichiarazione,  ai  sensi  dell'art.  14.   A   tal   fine,
          contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato
          gli elementi di cui all'art. 14, comma 2, e  le  cose  sono
          sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo
          articolo. 
              7. Per le cose di proprieta' di  enti  sottoposti  alla
          vigilanza regionale, l'ufficio di  esportazione  acquisisce
          il parere della regione, che e' reso nel termine perentorio
          di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e,
          se negativo, e' vincolante. 
              Art. 69 (Ricorso amministrativo avverso il  diniego  di
          attestato) 
              In vigore dal 24 aprile 2008 
              1. Avverso il diniego dell'attestato e' ammesso,  entro
          i successivi  trenta  giorni,  ricorso  al  Ministero,  per
          motivi di legittimita' e di merito. 
              2.  Il  Ministero,   sentito   il   competente   organo
          consultivo, decide sul ricorso entro il termine di  novanta
          giorni dalla presentazione dello stesso. 
              3.   Dalla   data   di   presentazione   del    ricorso
          amministrativo e fino alla scadenza del termine di  cui  al
          comma 2, il procedimento di dichiarazione e' sospeso, ma le
          cose  rimangono  assoggettate  alla  disposizione  di   cui
          all'art. 14, comma 4. 
              4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli
          atti  all'ufficio  di   esportazione,   che   provvede   in
          conformita' nei successivi venti giorni. 
              5.  Si  applicano  le  disposizioni  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 
              Art. 70 (Acquisto coattivo).  -  1.  Entro  il  termine
          indicato all'art. 68, comma 3, l'ufficio  di  esportazione,
          qualora non abbia gia' provveduto al rilascio o al  diniego
          dell'attestato di libera  circolazione,  puo'  proporre  al
          Ministero l'acquisto coattivo della cosa per  la  quale  e'
          richiesto  l'attestato  di  libera  circolazione,   dandone
          contestuale comunicazione alla regione  e  all'interessato,
          al quale dichiara  altresi'  che  l'oggetto  gravato  dalla
          proposta di acquisto resta  in  custodia  presso  l'ufficio
          medesimo fino alla conclusione del  relativo  procedimento.
          In tal caso il termine per il  rilascio  dell'attestato  e'
          prorogato di sessanta giorni. 
              2. Il Ministero ha la facolta' di  acquistare  la  cosa
          per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento  di
          acquisto e' notificato  all'interessato  entro  il  termine
          perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a  quando
          non  sia  intervenuta  la  notifica  del  provvedimento  di
          acquisto,   l'interessato   puo'   rinunciare    all'uscita
          dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo. 
              3.  Qualora  il   Ministero   non   intenda   procedere
          all'acquisto, ne da' comunicazione, entro  sessanta  giorni
          dalla denuncia, alla regione nel cui  territorio  si  trova
          l'ufficio  di  esportazione  proponente.  La   regione   ha
          facolta' di acquistare  la  cosa  nel  rispetto  di  quanto
          stabilito  all'art.  62,  commi  2   e   3.   Il   relativo
          provvedimento  e'  notificato  all'interessato   entro   il
          termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.» 
              «Art. 82 (Azione di restituzione a favore dell'Italia).
          - 1. L'azione di restituzione  dei  beni  culturali  usciti
          illecitamente dal territorio  italiano  e'  esercitata  dal
          Ministero, d'intesa con il Ministero degli  affari  esteri,
          davanti al giudice dello Stato membro  dell'Unione  europea
          in cui si trova il bene culturale. 
              2.   Il    Ministero    si    avvale    dell'assistenza
          dell'Avvocatura generale dello Stato.» 
              «Art. 89 (Concessione di ricerca). -  1.  Il  Ministero
          puo' dare in concessione  a  soggetti  pubblici  o  privati
          l'esecuzione  delle  ricerche  e   delle   opere   indicate
          nell'art. 88 ed emettere a  favore  del  concessionario  il
          decreto di occupazione degli immobili ove devono  eseguirsi
          i lavori. 
              2.  Il  concessionario  deve  osservare,   oltre   alle
          prescrizioni imposte nell'atto  di  concessione,  tutte  le
          altre che il Ministero ritenga di  impartire.  In  caso  di
          inosservanza la concessione e' revocata. 
              3. La concessione puo' essere revocata anche quando  il
          Ministero    intenda    sostituirsi    nell'esecuzione    o
          prosecuzione delle opere. In tal caso  sono  rimborsate  al
          concessionario le spese occorse per le opere gia'  eseguite
          ed il relativo importo e' fissato dal Ministero. 
              4. Ove il concessionario non ritenga  di  accettare  la
          determinazione ministeriale, l'importo e' stabilito  da  un
          perito tecnico nominato dal presidente  del  tribunale.  Le
          relative spese sono anticipate dal concessionario. 
              5. La concessione  prevista  al  comma  1  puo'  essere
          rilasciata anche al proprietario degli immobili ove  devono
          eseguirsi i lavori. 
              6. Il Ministero puo' consentire, a  richiesta,  che  le
          cose rinvenute rimangano, in tutto o in  parte,  presso  la
          Regione  od  altro  ente  pubblico  territoriale  per  fini
          espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e
          possa garantire la conservazione e la custodia  delle  cose
          medesime.» 
              «Art. 96 (Espropriazione per fini  strumentali).  -  1.
          Possono essere espropriati per causa di  pubblica  utilita'
          edifici ed aree quando cio' sia necessario  per  isolare  o
          restaurare beni culturali immobili, assicurarne la  luce  o
          la prospettiva, garantirne o accrescerne  il  decoro  o  il
          godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.» 
              «Art. 98 (Dichiarazione di pubblica utilita'). - 1.  La
          pubblica utilita' e' dichiarata con decreto ministeriale o,
          nel  caso  dell'art.  96,  anche  con  provvedimento  della
          regione comunicato al Ministero. 
              2. Nei casi di espropriazione previsti  dagli  articoli
          96  e   97   l'approvazione   del   progetto   equivale   a
          dichiarazione di pubblica utilita'.» 
              «Art.  128  (Notifiche   effettuate   a   norma   della
          legislazione precedente). - 
              1. I beni culturali di cui all'art. 10, comma 3, per  i
          quali non sono state rinnovate e  trascritte  le  notifiche
          effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e  11
          giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui
          all'art.  14.  Fino  alla  conclusione   del   procedimento
          medesimo, dette  notifiche  restano  comunque  valide  agli
          effetti di questa Parte. 
              2.   Conservano   altresi'   efficacia   le   notifiche
          effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della  legge
          1° giugno 1939, n.  1089  e  le  dichiarazioni  adottate  e
          notificate a norma dell'art. 22  della  legge  22  dicembre
          1939, n. 2006, dell'art.  36  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  30  settembre  1963,  n.  1409  e  degli
          articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto  legislativo  29  ottobre
          1999, n. 490. 
              3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero
          precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero
          puo' rinnovare, d'ufficio o a richiesta  del  proprietario,
          possessore o  detentore  interessati,  il  procedimento  di
          dichiarazione  dei  beni  che  sono  stati  oggetto   delle
          notifiche di cui al comma  2,  al  fine  di  verificare  la
          perdurante     sussistenza     dei     presupposti      per
          l'assoggettamento dei beni medesimi  alle  disposizioni  di
          tutela. 
              4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza  di
          rinnovo del  procedimento  di  dichiarazione,  prodotta  ai
          sensi  del  comma  3,  ovvero  avverso   la   dichiarazione
          conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia
          stato avviato d'ufficio, e' ammesso ricorso  amministrativo
          ai sensi dell'art. 16.» 
              «Art. 138 (Avvio del procedimento di  dichiarazione  di
          notevole interesse pubblico). - 1. Le  commissioni  di  cui
          all'art.  137,  su  iniziativa  dei  componenti  di   parte
          ministeriale o regionale, ovvero  su  iniziativa  di  altri
          enti  pubblici  territoriali  interessati,   acquisite   le
          necessarie informazioni attraverso le  soprintendenze  e  i
          competenti uffici regionali e provinciali  e  consultati  i
          comuni interessati nonche', ove  opportuno,  esperti  della
          materia, valutano la  sussistenza  del  notevole  interesse
          pubblico, ai sensi dell'art. 136, degli  immobili  e  delle
          aree per i quali e' stata avviata l'iniziativa e propongono
          alla regione l'adozione della  relativa  dichiarazione.  La
          proposta e' formulata con riferimento  ai  valori  storici,
          culturali, naturali, morfologici, estetici  espressi  dagli
          aspetti e caratteri peculiari degli immobili o  delle  aree
          considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al
          territorio in cui ricadono,  e  contiene  proposte  per  le
          prescrizioni d'uso intese ad  assicurare  la  conservazione
          dei valori espressi. 
              2. La commissione  decide  se  dare  ulteriore  seguito
          all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data  di
          presentazione dell'atto medesimo. Decorso  infruttuosamente
          il predetto termine, entro i successivi  trenta  giorni  il
          componente della commissione o l'ente pubblico territoriale
          che ha assunto l'iniziativa puo' formulare la  proposta  di
          dichiarazione direttamente alla regione. 
              3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su  proposta
          motivata del soprintendente, previo  parere  della  regione
          interessata che deve essere motivatamente espresso entro  e
          non oltre trenta giorni dalla richiesta, di  dichiarare  il
          notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree  di
          cui all'art. 136.» 
              «Art.  141-bis  (Integrazione   del   contenuto   delle
          dichiarazioni di notevole  interesse  pubblico).  -  1.  Il
          Ministero  e  le  regioni  provvedono   ad   integrare   le
          dichiarazioni    di     notevole     interesse     pubblico
          rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui
          all'art. 140, comma 2. 
              2. Qualora le regioni non provvedano alle  integrazioni
          di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il  Ministero
          provvede in via sostitutiva. La procedura  di  sostituzione
          e' avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento  finale
          e' adottato dal Ministero, sentito il  competente  Comitato
          tecnico-scientifico. 
              3. I provvedimenti integrativi adottati  ai  sensi  dei
          commi 1 e 2 producono  gli  effetti  previsti  dal  secondo
          periodo del comma 2 dell'art.  140  e  sono  sottoposti  al
          regime di  pubblicita'  stabilito  dai  commi  3  e  4  del
          medesimo articolo. 
              Art. 143 (Piano paesaggistico). - 1. L'elaborazione del
          piano paesaggistico comprende almeno: 
              a)   ricognizione    del    territorio    oggetto    di
          pianificazione,    mediante     l'analisi     delle     sue
          caratteristiche  paesaggistiche,  impresse  dalla   natura,
          dalla storia e dalle loro interrelazioni,  ai  sensi  degli
          articoli 131 e 135; 
              b) ricognizione degli immobili e delle aree  dichiarati
          di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, loro
          delimitazione  e  rappresentazione  in  scala  idonea  alla
          identificazione, nonche'  determinazione  delle  specifiche
          prescrizioni d'uso, a termini dell'art. 138, comma 1, fatto
          salvo il disposto di cui agli  articoli  140,  comma  2,  e
          141-bis; 
              c) ricognizione delle aree di cui al comma 1  dell'art.
          142, loro delimitazione e rappresentazione in scala  idonea
          alla    identificazione,    nonche'    determinazione    di
          prescrizioni d'uso intese ad  assicurare  la  conservazione
          dei caratteri distintivi di dette aree  e,  compatibilmente
          con essi, la valorizzazione; 
              d) eventuale individuazione di  ulteriori  immobili  od
          aree, di notevole interesse pubblico  a  termini  dell'art.
          134,  comma   1,   lettera   c),   loro   delimitazione   e
          rappresentazione  in  scala  idonea  alla  identificazione,
          nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso,
          a termini dell'art. 138, comma 1; 
              e) individuazione  di  eventuali,  ulteriori  contesti,
          diversi da quelli indicati all'art. 134,  da  sottoporre  a
          specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; 
              f)  analisi  delle  dinamiche  di  trasformazione   del
          territorio  ai  fini  dell'individuazione  dei  fattori  di
          rischio e degli elementi di vulnerabilita'  del  paesaggio,
          nonche' comparazione con gli altri atti di  programmazione,
          di pianificazione e di difesa del suolo; 
              g)  individuazione  degli  interventi  di  recupero   e
          riqualificazione delle aree significativamente  compromesse
          o degradate e  degli  altri  interventi  di  valorizzazione
          compatibili con le esigenze della tutela; 
              h)  individuazione  delle  misure  necessarie  per   il
          corretto inserimento,  nel  contesto  paesaggistico,  degli
          interventi di trasformazione del  territorio,  al  fine  di
          realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; 
              i) individuazione dei diversi  ambiti  e  dei  relativi
          obiettivi di qualita', a termini dell'art. 135, comma 3. 
              2.  Le  regioni,   il   Ministero   ed   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          possono stipulare intese per la definizione delle modalita'
          di elaborazione congiunta dei  piani  paesaggistici,  salvo
          quanto previsto dall'art.  135,  comma  1,  terzo  periodo.
          Nell'intesa e' stabilito il termine  entro  il  quale  deve
          essere completata l'elaborazione del  piano.  Il  piano  e'
          oggetto di apposito accordo fra pubbliche  amministrazioni,
          ai sensi dell'articolo 15 della legge  7  agosto  1990,  n.
          241.  L'accordo  stabilisce  altresi'  i  presupposti,   le
          modalita' ed i  tempi  per  la  revisione  del  piano,  con
          particolare  riferimento  all'eventuale  sopravvenienza  di
          dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e  141  o
          di integrazioni disposte ai  sensi  dell'art.  141-bis.  Il
          piano e' approvato con  provvedimento  regionale  entro  il
          termine  fissato  nell'accordo.  Decorso  inutilmente  tale
          termine, il piano, limitatamente ai beni  paesaggistici  di
          cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, e'  approvato  in
          via  sostitutiva  con  decreto  del  Ministro,  sentito  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare. 
              3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal
          soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui  agli
          articoli  146  e  147  e'  vincolante  in  relazione   agli
          interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni  paesaggistici
          di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1,  salvo  quanto
          disposto al comma 4, nonche' quanto previsto dall'art. 146,
          comma 5. 
              4. Il piano puo' prevedere: 
              a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi
          dell'art. 142 e non interessate da specifici procedimenti o
          provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138,  139,  140,
          141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi  puo'
          avvenire previo accertamento, nell'ambito del  procedimento
          ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformita'
          degli  interventi  medesimi  alle  previsioni   del   piano
          paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale; 
              b) la individuazione delle aree gravemente  compromesse
          o degradate nelle quali la realizzazione  degli  interventi
          effettivamente volti al recupero ed  alla  riqualificazione
          non  richiede  il  rilascio  dell'autorizzazione   di   cui
          all'art. 146. 
              5. L'entrata in vigore delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 4 e'  subordinata  all'approvazione  degli  strumenti
          urbanistici  adeguati  al  piano  paesaggistico,  ai  sensi
          dell'art. 145, commi 3 e 4. 
              6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in  vigore
          delle  disposizioni  che  consentono  la  realizzazione  di
          interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del
          comma 4, all'esito positivo di un periodo  di  monitoraggio
          che  verifichi  l'effettiva  conformita'  alle   previsioni
          vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate. 
              7. Il piano prevede comunque che nelle aree di  cui  al
          comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a  campione
          sugli  interventi  realizzati  e  che   l'accertamento   di
          significative violazioni delle previsioni vigenti determini
          la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione  di  cui
          agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei  quali
          si sono rilevate le violazioni. 
              8.  Il  piano  paesaggistico  puo'  individuare   anche
          linee-guida  prioritarie  per  progetti  di  conservazione,
          recupero, riqualificazione, valorizzazione  e  gestione  di
          aree regionali, indicandone gli  strumenti  di  attuazione,
          comprese le misure incentivanti. 
              9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non
          sono  consentiti,  sugli  immobili  e  nelle  aree  di  cui
          all'art. 134, interventi in contrasto con  le  prescrizioni
          di tutela previste nel  piano  stesso.  A  far  data  dalla
          approvazione   del   piano   le   relative   previsioni   e
          prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle
          previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 del regio decreto 30
          gennaio 1913, n. 363, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
          giugno 1913, n. 130: 
              «Art. 21. A prescindere da  quanto  e'  particolarmente
          stabilito per gli enti morali, e  per  gli  acquisti  delle
          quote di oggetti scavati spettanti  a  privati  o  di  cose
          presentate per la esportazione, chiunque intenda di offrire
          in  vendita  allo  Stato  cosa  di  sua  proprieta'  dovra'
          rivolgere domanda al Ministero della pubblica istruzione, a
          mezzo della competente sovrintendenza. 
              Il sovrintendente, salvo il  caso  in  cui  intenda  di
          avvalersi  della  facolta'  di   cui   alla   prima   parte
          dell'articolo  successivo,  trasmettera'  al  Ministero  la
          domanda, accompagnandola del suo parere.» 
              - Per l'articolo 21, comma 2, della legge  31  dicembre
          2009, n. 196, si vedano le note all'art. 5; 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note
          all'art. 13.