Art. 19 Direzione generale Archivi 1. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici. Con riferimento all'attivita' esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessita', informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati agli archivi, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli archivistici per il coordinamento dell'attivita' degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio; b) propone, ai fini dell'istruttoria per il settore di competenza, gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorita' anche sulla base delle indicazioni degli Archivi di Stato e tenendo conto altresi' dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio; c) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela; d) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48 del Codice; autorizza, altresi', l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; e) predispone linee guida e direttive per la formazione degli archivi correnti e collabora, ai sensi degli articoli 23-ter, 40, comma 3, e 43, comma 4, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le amministrazioni competenti alla definizione delle regole tecniche e dei requisiti funzionali in materia di formazione e conservazione di documenti digitali della pubblica amministrazione; f) elabora, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche; g) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, elaborazione scientifica e conservazione della memoria digitale, raccordandosi con l'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library; cura i rapporti con gli organismi internazionali di settore e coordina altresi' le relazioni con le amministrazioni archivistiche estere; h) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale; i) concede contributi per interventi su archivi vigilati; l) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalita' di consultazione dei medesimi; m) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia a oggetto i beni medesimi, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; n) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici; o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici; p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice; q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale; s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice; t) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni archivistici, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attivita' di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice; u) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni archivistici interessati dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice; v) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice; z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale. 3. La Direzione generale Archivi esercita, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali al suddetto Istituto dotato di autonomia speciale. 4. La Direzione generale Archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attivita' di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia e applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento. A tal fine, la Direzione generale si raccorda con la Direzione generale Bilancio e con la Direzione generale Organizzazione, nonche' con l'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio - Digital Library. 5. La Direzione generale Archivi costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 6. La Direzione generale Archivi si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali e nelle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e negli Archivi di Stato di cui agli articoli 44 e 45, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo degli articoli 21, 66, 69, 70, 112 e 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: «Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13, nonche' lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'art. 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13; e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13. 2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, e' preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo' prescrivere le misure necessarie perche' i beni non subiscano danno dal trasporto. 3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalita' di cui all'art. 18. 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali e' subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di cui all'art. 20, comma 1. 5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.» «Art. 66 (Uscita temporanea per manifestazioni). - 1. Puo' essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'art. 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrita' e la sicurezza. 2. Non possono comunque uscire: a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli; b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.» «Art. 69 (Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato). - 1. Avverso il diniego dell'attestato e' ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimita' e di merito. 2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. 3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione e' sospeso, ma le cose rimangono assoggettate alla disposizione di cui all'art. 14, comma 4. (1) 4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformita' nei successivi venti giorni. 5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Art. 70 (Acquisto coattivo). - 1. Entro il termine indicato all'art. 68, comma 3, l'ufficio di esportazione, qualora non abbia gia' provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione, puo' proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la quale e' richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresi' che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni. 2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto e' notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato puo' rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo. 3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facolta' di acquistare la cosa nel rispetto di quanto stabilito all'art. 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento e' notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.» «Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice. 2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attivita' di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base della normativa vigente. 3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. 4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresi' l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti. 5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4. 6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilita'. 7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa. 8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonche' persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto. 9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalita' di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonche' dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalita' di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» «Art. 115 (Forme di gestione). - 1. Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. 2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica. 3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione a terzi delle attivita' di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'art. 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'art. 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attivita' di valorizzazione. 4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilita' economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta e' attuata nel rispetto dei parametri di cui all'art. 114. 5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'art. 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attivita' di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attivita' da assicurare e dei servizi da erogare, nonche' le professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene. 6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attivita' di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'art. 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni. 7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'art. 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico. 8. Alla concessione delle attivita' di valorizzazione puo' essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attivita' medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attivita'. 9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» - per gli articoli 16, 48, 60, 95, 98, 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 16; - Si riporta il testo degli articoli 23-ter, 40, comma 3, 43, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: «Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici). - 1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonche' i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico e' prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia. 2. 3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformita' all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle Linee guida; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento e' soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico. 4. In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 5. 5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita' personale, applicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecnici di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.» «4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attivita' culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.» - Per l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si vedano le note all'art. 13; - Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, si vedano le note all'art. 16; - Per l'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 5; - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 13.