Art. 21 
 
 
            Direzione generale Creativita' contemporanea 
 
  1.  La  Direzione  generale  Creativita'  contemporanea  svolge  le
funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte
e dell'architettura contemporanee, ivi inclusa  la  fotografia  e  la
video-arte, delle arti applicate, ivi compresi il design e la moda, e
della qualita' architettonica ed urbanistica. La  Direzione  sostiene
altresi' le imprese culturali e creative  e  promuove  interventi  di
rigenerazione urbana. 
  2. Il Direttore generale, in particolare: 
    a) promuove i valori dell'arte  e  della  cultura  architettonica
contemporanee e delle arti applicate; 
    b) promuove e sostiene la ricerca,  i  talenti  e  le  eccellenze
italiane nel campo dell'arte e dell'architettura,  della  fotografia,
del design e della moda contemporanee italiane; 
    c) promuove la conoscenza dell'arte e della  architettura,  della
fotografia,  del  design  e   della   moda   contemporanee   italiane
all'estero, fatte salve le  competenze  del  Ministero  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  d'intesa  con   il
medesimo; 
    d) promuove la creativita' e la produzione nel settore  dell'arte
e dell'architettura  contemporanea,  della  fotografia,  del  design,
della moda, e ne diffonde la conoscenza, valorizzando, anche mediante
concorsi, le opere di giovani artisti e creativi; 
    e) attiva e promuove sul territorio nazionale processi innovativi
e partecipati finalizzati alla rigenerazione e allo  sviluppo  urbano
attraverso la  cultura,  anche  tramite  accordi  e  convenzioni  con
istituzioni pubbliche e private; 
    f) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali  di  intervento  proposti  dai  titolari  degli
uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla  base
dei  dati  del  monitoraggio  dei  flussi  finanziari  forniti  dalla
Direzione  generale  Organizzazione  e   dalla   Direzione   generale
Bilancio; 
    g)  elabora,  anche  su  proposta  dei  titolari   degli   uffici
dirigenziali periferici, sentita la  Direzione  generale  Educazione,
ricerca e istituti culturali e raccordandosi con  l'Istituto  per  la
digitalizzazione  del  patrimonio  culturale  -  Digital  Library,  i
programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative  scientifiche  in
tema di  inventariazione  e  catalogazione  delle  opere  di  arte  e
architettura contemporanee; 
    h) cura la predisposizione e l'attuazione del  Piano  per  l'arte
contemporanea di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 29; 
    i) promuove la qualita' del progetto e dell'opera  architettonica
e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o  fornisce
consulenza alla loro progettazione,  con  particolare  riguardo  alle
opere destinate ad attivita' culturali o a  quelle  che  incidano  in
modo particolare sulla  qualita'  del  contesto  storico-artistico  e
paesaggistico-ambientale;    promuove    altresi'    iniziative    di
rigenerazione urbana, anche tramite  apposite  convenzioni  con  enti
territoriali ed enti locali, universita' e altri soggetti pubblici  e
privati; 
    l) dichiara  l'importante  carattere  artistico  delle  opere  di
architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti  dell'articolo
20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dell'articolo 37 del Codice; 
    m) ammette  ai  contributi  economici  le  opere  architettoniche
dichiarate  di  importante  carattere  artistico  e  gli   interventi
riconosciuti di particolare qualita' architettonica e urbanistica  ai
sensi dell'articolo 37 del Codice; 
    n) promuove, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca  e
istituti  culturali,  la  formazione,  in   collaborazione   con   le
universita', le Regioni e gli enti locali, in materia  di  conoscenza
dell'arte contemporanea e della cultura architettonica e urbanistica,
della fotografia, del design e della moda; 
    o) promuove, d'intesa con la Direzione generale Archivi e con  le
altre istituzioni di settore,  attivita'  di  ricerca,  conoscenza  e
valorizzazione  degli  archivi  di  arte,  architettura,  fotografia,
design e moda; 
    p) fornisce per  le  materie  di  competenza  il  supporto  e  la
consulenza tecnico-scientifica agli uffici del Ministero; 
    q) cura e coordina,  anche  tramite  gli  uffici  periferici  del
Ministero, la concertazione con le Regioni e con le autonomie locali,
nella prospettiva della crescita,  dell'inclusione  sociale  e  della
coesione territoriale, al fine della promozione e della realizzazione
di programmi e piani di rigenerazione urbana e  di  riqualificazione,
anche ambientale, delle periferie  urbane,  anche  nel  quadro  della
programmazione nazionale e regionale dei fondi europei; 
    r) vigila sulla realizzazione delle opere  d'arte  negli  edifici
pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717; 
    s) assicura il coordinamento e l'attuazione delle  iniziative  in
materia di promozione e sostegno delle industrie culturali e creative
sul  territorio  nazionale,  in  collaborazione  sia  con  le   altre
direzioni generali, sia  con  le  altre  amministrazioni  competenti,
nazionali ed  europee;  coordina  altresi'  il  Desk  in  Italia  sul
Programma Europa Creativa; 
    t) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione
generale  Bilancio,  di  vigilanza,  su   ogni   soggetto   giuridico
costituito  con  la  partecipazione  del  Ministero   per   finalita'
attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale. 
  3. La  Direzione  generale  Creativita'  contemporanea  costituisce
centro di responsabilita' amministrativa ai sensi  dell'articolo  21,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per
l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 
  4. La Direzione generale Creativita' contemporanea si  articola  in
cinque  uffici  dirigenziali  di  livello  non   generale   centrale,
individuato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  20  della  legge  22
          aprile 1941, n. 633, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
          luglio 1941, n. 166: 
              «Art. 20 
              Indipendentemente    dai    diritti    esclusivi     di
          utilizzazione   economica   dell'opera,   previsti    nelle
          disposizioni della sezione precedente,  ed  anche  dopo  la
          cessione dei diritti stessi, l'autore conserva  il  diritto
          di rivendicare la paternita'  dell'opera  e  di  opporsi  a
          qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione,
          ed a ogni atto  a  danno  dell'opera  stessa,  che  possano
          essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. 
              Tuttavia nelle  opere  dell'architettura  l'autore  non
          puo'  opporsi  alle   modificazioni   che   si   rendessero
          necessarie nel corso  della  realizzazione.  Del  pari  non
          potra' opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse
          necessario apportare all'opera gia' realizzata.  Pero',  se
          all'opera  sia  riconosciuto  dalla  competente   autorita'
          statale   importante   carattere   artistico,   spetteranno
          all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.» 
              - La legge 29 luglio 1949, n. 717 e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1949, n. 237; 
              - La legge 23 febbraio 2001, n. 29 e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2001, n. 51 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  37  del   decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: 
              «Art. 37 (Contributo  in  conto  interessi).  -  1.  Il
          Ministero puo' concedere contributi in conto interessi  sui
          mutui o altre forme di finanziamento accordati da  istituti
          di  credito  ai  proprietari,  possessori  o  detentori   a
          qualsiasi titolo di beni  culturali  per  la  realizzazione
          degli interventi conservativi autorizzati. 
              2. Il  contributo  e'  concesso  nella  misura  massima
          corrispondente agli interessi calcolati ad un  tasso  annuo
          di sei punti percentuali sul capitale erogato. 
              3.  Il  contributo  e'  corrisposto  direttamente   dal
          Ministero all'istituto  di  credito  secondo  modalita'  da
          stabilire con convenzioni. 
              4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso
          anche per interventi conservativi su opere di  architettura
          contemporanea di cui il Ministero  abbia  riconosciuto,  su
          richiesta   del   proprietario,   il   particolare   valore
          artistico.» 
              - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196, si vedano le note all'art. 5; 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note
          all'art. 13.