Art. 15 Reclutamento 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 679, comma 2-bis: 1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per il 20 per cento dei posti mediante concorsi interni, riservati: 1) nel limite massimo del 60 per cento agli appartenenti al ruolo sovrintendenti in servizio permanente che ricoprano il grado apicale; 2) nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti al ruolo sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di vice brigadiere e brigadiere»; 2) alla lettera c), dopo le parole: «appuntati e carabinieri» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»; 3) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: «2-ter. La posizione di stato di cui al comma 2-bis, lettere b) e c), deve essere mantenuta fino al termine del relativo corso di formazione.»; b) all'articolo 683: 1) al comma 2, le parole: «di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei» sono sostituite dalle seguenti: «del corso di cui all'articolo 685»; 2) al comma 3: 2.1) le parole: «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»; 2.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «I posti rimasti scoperti nei concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera c) e viceversa.»; 3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 3-bis. I brigadieri che vengono promossi al grado superiore dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso previsto dall'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), numero 1), possono partecipare al concorso previsto dall'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), numero 2), bandito nel medesimo anno solare. 4) al comma 4, lettera b) le parole: «comma 1, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettera d)»; c) all'articolo 685: 1) il comma 1 e' sostituito con il seguente: «1. Il corso superiore di qualificazione si compone di due fasi, la prima, della durata non inferiore a un mese, dedicata ai soli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, e la seconda, della durata non inferiore a mesi sei, dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti.»; 2) al comma 2: 2.1) lettera a), dopo le parole: «lettera b,» sono aggiunte le seguenti: «numero 1),»; 2.2) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: «a-bis) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), numero 2), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli la cui individuazione e valutazione e' stabilita nel bando di concorso;»; d) all'articolo 689: 1) al comma 1, le parole: «consistente in un prova scritta e una prova orale» sono soppresse; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La commissione assegna un punto di merito espresso in trentesimi. L'idoneita' si consegue riportando il punteggio di almeno diciotto trentesimi. Il concorrente che consegua l'idoneita' ottiene nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso.».
Note all'art. 15: - Si riporta il testo degli articoli 679, 683, 685 e 689 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 679 (Modalita' di reclutamento dei marescialli e degli ispettori) - 1. Il reclutamento nei ruoli marescialli, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene: a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso; b) per il 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente. 2. Gli articoli successivi stabiliscono eventuali requisiti speciali per la partecipazione ai predetti concorsi e le ulteriori quote di ripartizione dei posti messi a concorso. 2-bis. Il reclutamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene: a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso; b) per il 20 per cento dei posti mediante concorsi interni, riservati: 1) nel limite massimo del 60 per cento agli appartenenti al ruolo sovrintendenti in servizio permanente che ricoprano il grado apicale; 2) nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti al ruolo sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di vice brigadiere e brigadiere; c) per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato al ruolo appuntati e carabinieri in servizio permanente. 2-ter. La posizione di stato di cui al comma 2-bis, lettere b) e c), deve essere mantenuta fino al termine del relativo corso di formazione.». «Art. 683 (Alimentazione del ruolo degli ispettori) - 1. Il personale del ruolo ispettori reclutato mediante pubblico concorso e' immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici. 2. Il personale reclutato tramite concorsi interni e' immesso in ruolo al superamento del corso di cui all'art. 685. 3. I posti rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui all'art. 679, comma 2-bis, lettera b), sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori dell'altro concorso. I posti rimasti scoperti nei concorsi di cui all'art. 679, comma 2-bis, lettera b), sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui all'art. 679, comma 2-bis, lettera c) e viceversa. 3-bis. I brigadieri che vengono promossi al grado superiore dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso previsto dall'art. 679, comma 2-bis, lettera b), numero 1), possono partecipare al concorso previsto dall'art. 679, comma 2-bis, lettera b), numero 2), bandito nel medesimo anno solare. 4. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 3 gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: a) hanno prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni; b) sono idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'art. 686, comma 2, lettera d); c) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della "consegna"; d) sono in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; e) non sono stati comunque gia' dispensati d'autorita' dal corso per allievo maresciallo; f) non sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio. 5. Il titolo di studio per la partecipazione ai concorsi previsti dall'art. 679 e': a) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per il personale di cui al comma 2-bis, lettera b) del medesimo art. 679; b) la laurea triennale a indirizzo giuridico, per il personale di cui al comma 2-bis, lettera c) del medesimo art. 679. 6. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui all'art. 679, comma 2-bis, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale. 7. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, e' stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale: a) per il concorso di cui all'art. 679, comma 2-bis, lettera a), il numero dei posti degli ispettori da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso; b) nell'ambito di ciascun concorso di cui all'art. 679, comma 2-bis, lettere b) e c), il numero dei posti da riservare al personale gia' in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di posti non puo' concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili. 8. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme contenute nel regolamento. 9. Il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri avviene con le modalita' stabilite al capo VI del presente titolo.». «Art. 685 (Ammissione al corso superiore di qualificazione) - 1. Il corso superiore di qualificazione si compone di due fasi, la prima, della durata non inferiore a un mese, dedicata ai soli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, e la seconda, della durata non inferiore a mesi sei, dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti. 2. L'ammissione al corso: a) ai sensi dell'art. 679, comma 2-bis, lettera b), numero 1), avviene mediante un concorso per titoli, previo superamento degli adempimenti previsti dall'art. 686, comma 2, lettere c) e d), al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale; a-bis) ai sensi dell'art. 679, comma 2-bis, lettera b), numero 2), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'art. 686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli la cui individuazione e valutazione e' stabilita nel bando di concorso; b) ai sensi dell'art. 679, comma 2-bis, lettera c), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'art. 686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli la cui individuazione e valutazione e' stabilita nel bando di concorso. 3. Le modalita' di svolgimento dei concorsi, la nomina della commissione di cui all'art. 687, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto ministeriale. Tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver retto in sede vacante, senza demerito, il comando di stazione territoriale, per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'art. 1025, comma 3.». «Art. 689 (Prova facoltativa) - 1. Il concorrente che ne fa richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e riporta l'idoneita' nelle altre prove d'esame, negli accertamenti e nelle visite mediche di cui all'art. 686, e' sottoposto all'esame delle lingue estere prescelte tra quelle indicate nel bando di concorso, secondo i programmi in esso stabiliti. 2. La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera e' quella di cui all'art. 687, sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa. 3. La commissione assegna un punto di merito espresso in trentesimi. L'idoneita' si consegue riportando il punteggio di almeno diciotto trentesimi. Il concorrente che consegua l'idoneita' ottiene nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso.».