Art. 15
Reclutamento
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 679, comma 2-bis:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) per il 20 per cento dei posti mediante concorsi interni,
riservati:
1) nel limite massimo del 60 per cento agli appartenenti al
ruolo sovrintendenti in servizio permanente che ricoprano il grado
apicale;
2) nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti al
ruolo sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di
vice brigadiere e brigadiere»;
2) alla lettera c), dopo le parole: «appuntati e carabinieri»
sono aggiunte le seguenti:
«in servizio permanente»;
3) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. La posizione di stato di cui al comma 2-bis, lettere
b) e c), deve essere mantenuta fino al termine del relativo corso di
formazione.»;
b) all'articolo 683:
1) al comma 2, le parole: «di apposito corso della durata non
inferiore a mesi sei» sono sostituite dalle seguenti:
«del corso di cui all'articolo 685»;
2) al comma 3:
2.1) le parole: «lettere b) e c)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettera b)»;
2.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«I posti rimasti scoperti nei concorsi di cui all'articolo
679, comma 2-bis, lettera b), sono devoluti in favore dei concorrenti
risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui all'articolo
679, comma 2-bis, lettera c) e viceversa.»;
3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
3-bis. I brigadieri che vengono promossi al grado superiore
dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso
previsto dall'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), numero 1),
possono partecipare al concorso previsto dall'articolo 679, comma
2-bis, lettera b), numero 2), bandito nel medesimo anno solare.
4) al comma 4, lettera b) le parole: «comma 1, lettera e)» sono
sostituite dalle seguenti:
«comma 2, lettera d)»;
c) all'articolo 685:
1) il comma 1 e' sostituito con il seguente:
«1. Il corso superiore di qualificazione si compone di due
fasi, la prima, della durata non inferiore a un mese, dedicata ai
soli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, e la seconda,
della durata non inferiore a mesi sei, dedicata anche al personale
del ruolo sovrintendenti.»;
2) al comma 2:
2.1) lettera a), dopo le parole: «lettera b,» sono aggiunte
le seguenti: «numero 1),»;
2.2) dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente:
«a-bis) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera
b), numero 2), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i
punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo
686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli la cui
individuazione e valutazione e' stabilita nel bando di concorso;»;
d) all'articolo 689:
1) al comma 1, le parole: «consistente in un prova scritta e
una prova orale» sono soppresse;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La commissione assegna un punto di merito espresso in
trentesimi. L'idoneita' si consegue riportando il punteggio di almeno
diciotto trentesimi. Il concorrente che consegua l'idoneita' ottiene
nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni
stabilite nel bando di concorso.».
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo degli articoli 679, 683, 685 e
689 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come
modificato dal presente decreto:
«Art. 679 (Modalita' di reclutamento dei marescialli
e degli ispettori) - 1. Il reclutamento nei ruoli
marescialli, in relazione ai posti disponibili in organico,
avviene:
a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico
concorso;
b) per il 30 per cento dei posti mediante concorso
interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti e
agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio
permanente.
2. Gli articoli successivi stabiliscono eventuali
requisiti speciali per la partecipazione ai predetti
concorsi e le ulteriori quote di ripartizione dei posti
messi a concorso.
2-bis. Il reclutamento nel ruolo ispettori dell'Arma
dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in
organico, avviene:
a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico
concorso;
b) per il 20 per cento dei posti mediante concorsi
interni, riservati:
1) nel limite massimo del 60 per cento agli
appartenenti al ruolo sovrintendenti in servizio permanente
che ricoprano il grado apicale;
2) nel limite minimo del 40 per cento agli
appartenenti al ruolo sovrintendenti in servizio permanente
che rivestono il grado di vice brigadiere e brigadiere;
c) per il 10 per cento dei posti mediante concorso
interno, riservato al ruolo appuntati e carabinieri in
servizio permanente.
2-ter. La posizione di stato di cui al comma 2-bis,
lettere b) e c), deve essere mantenuta fino al termine del
relativo corso di formazione.».
«Art. 683 (Alimentazione del ruolo degli ispettori) -
1. Il personale del ruolo ispettori reclutato mediante
pubblico concorso e' immesso in ruolo al superamento di
apposito corso della durata di 2 anni accademici.
2. Il personale reclutato tramite concorsi interni e'
immesso in ruolo al superamento del corso di cui all'art.
685.
3. I posti rimasti scoperti in uno dei concorsi di
cui all'art. 679, comma 2-bis, lettera b), sono devoluti in
favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori
dell'altro concorso. I posti rimasti scoperti nei concorsi
di cui all'art. 679, comma 2-bis, lettera b), sono devoluti
in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori
del concorso di cui all'art. 679, comma 2-bis, lettera c) e
viceversa.
3-bis. I brigadieri che vengono promossi al grado
superiore dopo il termine per la presentazione delle
domande al concorso previsto dall'art. 679, comma 2-bis,
lettera b), numero 1), possono partecipare al concorso
previsto dall'art. 679, comma 2-bis, lettera b), numero 2),
bandito nel medesimo anno solare.
4. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 3
gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo
degli appuntati e carabinieri che alla data di scadenza dei
termini per la presentazione delle domande:
a) hanno prestato servizio nel ruolo per almeno 4
anni;
b) sono idonei al servizio militare incondizionato.
Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al
concorso con riserva fino alla visita medica prevista
dall'art. 686, comma 2, lettera d);
c) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o nel
periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni,
sanzioni disciplinari piu' gravi della "consegna";
d) sono in possesso della qualifica non inferiore a
"nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo
biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a
due anni;
e) non sono stati comunque gia' dispensati
d'autorita' dal corso per allievo maresciallo;
f) non sono stati giudicati non idonei
all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio.
5. Il titolo di studio per la partecipazione ai
concorsi previsti dall'art. 679 e':
a) il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, per il personale di cui al comma 2-bis, lettera b)
del medesimo art. 679;
b) la laurea triennale a indirizzo giuridico, per
il personale di cui al comma 2-bis, lettera c) del medesimo
art. 679.
6. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui
all'art. 679, comma 2-bis, l'individuazione e la
valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a
concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo
sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con
decreto ministeriale.
7. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare,
e' stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con
decreto ministeriale:
a) per il concorso di cui all'art. 679, comma
2-bis, lettera a), il numero dei posti degli ispettori da
formare nelle relative specializzazioni in misura,
comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere
a concorso;
b) nell'ambito di ciascun concorso di cui all'art.
679, comma 2-bis, lettere b) e c), il numero dei posti da
riservare al personale gia' in possesso delle relative
specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per
cento dei posti da mettere a concorso. Il personale
specializzato che concorre per tale riserva di posti non
puo' concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la
rimanente parte di posti disponibili.
8. Per il reclutamento degli ispettori della banda
dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme contenute
nel regolamento.
9. Il reclutamento degli ispettori del Reggimento
Corazzieri avviene con le modalita' stabilite al capo VI
del presente titolo.».
«Art. 685 (Ammissione al corso superiore di
qualificazione) - 1. Il corso superiore di qualificazione
si compone di due fasi, la prima, della durata non
inferiore a un mese, dedicata ai soli appartenenti al ruolo
appuntati e carabinieri, e la seconda, della durata non
inferiore a mesi sei, dedicata anche al personale del ruolo
sovrintendenti.
2. L'ammissione al corso:
a) ai sensi dell'art. 679, comma 2-bis, lettera b),
numero 1), avviene mediante un concorso per titoli, previo
superamento degli adempimenti previsti dall'art. 686, comma
2, lettere c) e d), al quale sono ammessi gli aspiranti
utilmente collocati nella graduatoria finale di merito,
approvata con decreto ministeriale;
a-bis) ai sensi dell'art. 679, comma 2-bis, lettera
b), numero 2), ha luogo sulla base di una graduatoria
formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame
previste dall'art. 686, comma 2, e i punti attribuiti per
gli eventuali titoli la cui individuazione e valutazione e'
stabilita nel bando di concorso;
b) ai sensi dell'art. 679, comma 2-bis, lettera c),
ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti
di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'art.
686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli
la cui individuazione e valutazione e' stabilita nel bando
di concorso.
3. Le modalita' di svolgimento dei concorsi, la
nomina della commissione di cui all'art. 687,
l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei
posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze
nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle
graduatorie sono stabiliti con decreto ministeriale. Tra i
titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto
concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver
retto in sede vacante, senza demerito, il comando di
stazione territoriale, per un periodo almeno pari a quello
necessario per la redazione del rapporto informativo di cui
all'art. 1025, comma 3.».
«Art. 689 (Prova facoltativa) - 1. Il concorrente che
ne fa richiesta in sede di domanda di ammissione al
concorso e riporta l'idoneita' nelle altre prove d'esame,
negli accertamenti e nelle visite mediche di cui all'art.
686, e' sottoposto all'esame delle lingue estere prescelte
tra quelle indicate nel bando di concorso, secondo i
programmi in esso stabiliti.
2. La commissione esaminatrice delle prove di lingua
estera e' quella di cui all'art. 687, sostituito
all'insegnante di lingua italiana un insegnante della
lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del
prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale
qualificato conoscitore della lingua stessa.
3. La commissione assegna un punto di merito espresso
in trentesimi. L'idoneita' si consegue riportando il
punteggio di almeno diciotto trentesimi. Il concorrente che
consegua l'idoneita' ottiene nel punteggio della
graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel
bando di concorso.».