Art. 16
Formazione
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 766, comma 1 le parole: «dal Comando generale
dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti:
«con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri o dell'autorita' da questi delegata»;
b) all'articolo 767, comma 1 le parole: «dal Comando generale
dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti:
«con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri o dell'autorita' da questi delegata».
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo degli articoli 766 e 767 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato
dal presente decreto:
«Art. 766 (Svolgimento del corso biennale) - 1. Il
corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei
carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri o dell'autorita' da questi delegata. Sono
ammessi al secondo anno di corso gli allievi marescialli
che superano gli esami del primo anno.
2. Gli allievi che non superano gli esami alla fine
del primo o del secondo anno di corso possono ripetere
nell'intero biennio un solo anno di corso.
3. I provenienti dai civili, se non intendono
ripetere il corso ma desiderano continuare a prestare
servizio nell'Arma fino al compimento della ferma
contratta, sono avviati ai comandi di corpo con
determinazione del Comando generale dell'Arma; in caso
contrario sono prosciolti dalla ferma contratta.
4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo
si applicano le norme contenute nel regolamento.».
«Art. 767 (Svolgimento del corso superiore di
qualificazione) - 1. Il corso superiore di qualificazione
per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che puo' essere
ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi
stabiliti con determinazione del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi
delegata. Conseguono l'idoneita' per la nomina a
maresciallo gli allievi che hanno superato gli esami
finali. Gli allievi che non hanno superato i predetti esami
sono restituiti al normale servizio di istituto e sono
ammessi alla frequenza del corso successivo.
2. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo
si applicano le nome contenute nel regolamento.».