Art. 16 Formazione 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 766, comma 1 le parole: «dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata»; b) all'articolo 767, comma 1 le parole: «dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata».
Note all'art. 16: - Si riporta il testo degli articoli 766 e 767 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 766 (Svolgimento del corso biennale) - 1. Il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata. Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi marescialli che superano gli esami del primo anno. 2. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso. 3. I provenienti dai civili, se non intendono ripetere il corso ma desiderano continuare a prestare servizio nell'Arma fino al compimento della ferma contratta, sono avviati ai comandi di corpo con determinazione del Comando generale dell'Arma; in caso contrario sono prosciolti dalla ferma contratta. 4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel regolamento.». «Art. 767 (Svolgimento del corso superiore di qualificazione) - 1. Il corso superiore di qualificazione per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che puo' essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata. Conseguono l'idoneita' per la nomina a maresciallo gli allievi che hanno superato gli esami finali. Gli allievi che non hanno superato i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. 2. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le nome contenute nel regolamento.».