Art. 17 Ruoli 1. All'articolo 848 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il Comando di stazione nell'ambito delle varie organizzazioni funzionali e' prerogativa del personale del ruolo ispettori.».
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 848 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal presente decreto: «Art. 848 (Appartenenti al ruolo degli ispettori) - 1. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria. Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di stazione carabinieri, unita' operative o addestrative, con le connesse responsabilita' per le direttive e istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonche' assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilita' per l'attivita' svolta. La carriera del ruolo ispettori ha sviluppo direttivo. 2. Al suddetto personale possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi e addestrativi e di insegnamento, richiedenti particolari conoscenze e attitudini. 3. I luogotenenti e i marescialli maggiori sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e svolgono, in relazione alla preparazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento con piena responsabilita' sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori. 3-bis. Il Comando di stazione nell'ambito delle varie organizzazioni funzionali e' prerogativa del personale del ruolo ispettori. 4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai luogotenenti carica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso.».