Art. 13 
 
   Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario 
 
  1. Al fine di impiegare  il  personale  sanitario  delle  strutture
pubbliche o private prioritariamente nella  gestione  dell'emergenza,
le regioni e le province autonome possono rimodulare o sospendere  le
attivita' di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti,  ivi
incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria. 
  2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far  fronte
alla gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  ai  sensi
dell'articolo  17,  paragrafo  2,  ultimo  periodo,  della  direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, non  si  applicano
le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai
CCNL di settore, a condizione che venga loro concessa una  protezione
appropriata, secondo modalita' individuate  mediante  accordo  quadro
nazionale,  sentite  le  rappresentanze  sindacali  unitarie   e   le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.