Art. 14
Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto
emergenziale
1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di
interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica e, in
particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a
carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19
mediante adeguate misure di profilassi, nonche' per assicurare la
diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione
emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h) e i), e dell'articolo 10
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere
t) e u), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti
operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli
articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i
soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonche'
gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di
Sanita', le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a
garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 3
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, anche allo scopo di
assicurare la piu' efficace gestione dei flussi e dell'interscambio
di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la
comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli
articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino
necessari all'espletamento delle funzioni attribuitegli nell'ambito
dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.
2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e
privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonche' la diffusione
dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del
regolamento (UE) 2016/679, e' effettuata, nei casi in cui risulti
indispensabile ai fini dello svolgimento delle attivita' connesse
alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.
3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono
effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato
regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei
diritti e delle liberta' degli interessati.
4. Avuto riguardo alla necessita' di contemperare le esigenze di
gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla
salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui
al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo
2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con
modalita' semplificate, anche oralmente.
5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell'articolo 23,
paragrafo 1, lettera e), del menzionato regolamento (UE) 2016/679,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 82 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1
possono omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del medesimo
regolamento o fornire una informativa semplificata, previa
comunicazione orale agli interessati della limitazione.
6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al
comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati
personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle
ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di
dati personali.