Art. 14 
 
Disposizioni  sul  trattamento  dei  dati  personali   nel   contesto
                            emergenziale 
 
  1.  Fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio dei ministri  in  data  31  gennaio  2020,  per  motivi  di
interesse  pubblico  nel  settore  della  sanita'  pubblica   e,   in
particolare, per garantire la protezione dall'emergenza  sanitaria  a
carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del  COVID-19
mediante adeguate misure di profilassi,  nonche'  per  assicurare  la
diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero  la  gestione
emergenziale  del  Servizio   sanitario   nazionale,   nel   rispetto
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h) e i), e dell'articolo 10
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 2-sexies, comma 2,  lettere
t) e u), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  i  soggetti
operanti nel Servizio nazionale di protezione  civile,  di  cui  agli
articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  e  i
soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo  del
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonche'
gli uffici del Ministero della salute e  dell'Istituto  Superiore  di
Sanita', le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare  e  a
garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 3
del  decreto-legge  23  febbraio  2020,   n.   6,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, anche allo  scopo  di
assicurare la piu' efficace gestione dei flussi  e  dell'interscambio
di dati personali, possono effettuare  trattamenti,  ivi  inclusa  la
comunicazione tra loro,  dei  dati  personali,  anche  relativi  agli
articoli  9  e  10  del  regolamento  (UE)  2016/679,  che  risultino
necessari all'espletamento delle funzioni  attribuitegli  nell'ambito
dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19. 
  2. La comunicazione  dei  dati  personali  a  soggetti  pubblici  e
privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonche'  la  diffusione
dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10  del
regolamento (UE) 2016/679, e' effettuata, nei  casi  in  cui  risulti
indispensabile ai fini dello  svolgimento  delle  attivita'  connesse
alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto. 
  3. I trattamenti di dati personali di cui  ai  commi  1  e  2  sono
effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato
regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela  dei
diritti e delle liberta' degli interessati. 
  4. Avuto riguardo alla necessita' di contemperare  le  esigenze  di
gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella  afferente  alla
salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di  cui
al comma 1 possono conferire le autorizzazioni  di  cui  all'articolo
2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  con
modalita' semplificate, anche oralmente. 
  5. Nel contesto emergenziale in atto, ai  sensi  dell'articolo  23,
paragrafo 1, lettera e), del menzionato  regolamento  (UE)  2016/679,
fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo   82   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti  di  cui  al  comma  1
possono omettere l'informativa di cui all'articolo  13  del  medesimo
regolamento  o   fornire   una   informativa   semplificata,   previa
comunicazione orale agli interessati della limitazione. 
  6. Al termine dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,  i  soggetti  di  cui  al
comma 1 adottano misure idonee a ricondurre  i  trattamenti  di  dati
personali effettuati nel contesto  dell'emergenza,  all'ambito  delle
ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di
dati personali.